Art. 19 Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. 2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione. 3. In sede di prima applicazione sono fatti salvi gli eventuali incarichi dirigenziali gia' conferiti, ovvero in corso di conferimento, le cui procedure di nomina sono state avviate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma siano comunque ad esso conformi. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 maggio 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro del turismo Garavaglia Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2053
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. (Omissis). 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. (Omissis).».