Art. 19 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  si  provvede  alla  individuazione  e   alla
definizione dei compiti degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale. 
  2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per accertarne  funzionalita'  ed  efficienza
anche ai fini della sua eventuale revisione. 
  3. In sede di prima applicazione sono  fatti  salvi  gli  eventuali
incarichi  dirigenziali  gia'   conferiti,   ovvero   in   corso   di
conferimento, le cui procedure di nomina  sono  state  avviate  prima
della data di entrata in vigore del presente  regolamento,  ma  siano
comunque ad esso conformi. 
  4. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 maggio 2021 
 
                           Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                       Il Ministro del turismo 
                              Garavaglia 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                            e delle finanze 
                                Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2053 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),
          della citata legge 23 agosto 1988, n.  400,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi  4  e  5,  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. (Omissis). 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              (Omissis).».