Art. 30 
 
              Norme transitorie, finali ed abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, e il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 novembre 2019, n. 138. 
  2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, e
alla definizione delle  procedure  di  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del
Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale  si
avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non dirigenziali. 
  3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma  8,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento
alle  strutture  riorganizzate,  sono  fatti  salvi   gli   incarichi
conferiti alla data di entrata in vigore del presente  regolamento  e
la  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello   generale
relativi a dette strutture  si  verifica  con  la  conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Gli incarichi dei  soggetti  preposti  agli  Uffici  di  diretta
collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei  mandati,
rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari
di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da  essi  revocati
in qualsiasi momento. 
  5. I contratti di cui all'articolo 28, gia' stipulati alla data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  continuano  a  produrre
effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la  facolta'
di recesso esercitabile in qualunque momento. 
  6. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B  che  costituisce
parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche  delle
risorse  indicate  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie al Ministero  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55. 
  7. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il  Ministero
provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2  e  3  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 29 luglio 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg.ne n. 2763 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19 giugno  2019,  n.  97,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  8,  del
          decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione    nelle    pubbliche    amministrazioni)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2013,  n.
          204: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
                9. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,
          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le
          procedure  ed  i  criteri  previsti  dall'articolo  19  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Sono
          salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
          rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135  mediante
          conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
          del presente  comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle
          unita' di personale risultante  in  soprannumero  all'esito
          delle   procedure   di   conferimento    degli    incarichi
          dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
          il 31 dicembre  2014,  un  contingente  ad  esaurimento  di
          incarichi dirigenziali da conferire ai sensi  dell'articolo
          19, comma 10, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, fermo restando l'obbligo di rispettare le  percentuali
          previste dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165  del  2001,  calcolate  sulla  dotazione
          organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
          puo' superare il valore degli  effettivi  soprannumeri,  si
          riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi  causa
          dei  dirigenti  di  ruolo,  comprese   le   cessazioni   in
          applicazione dell'articolo 2, comma  11,  lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'
          con la scadenza degli incarichi dirigenziali non  rinnovati
          del  personale  non  appartenente  ai  ruoli   dirigenziali
          dell'amministrazione. Per  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
          funzionali   strettamente   necessarie   e    adeguatamente
          motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
          di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  alla  data
          di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre  2013.  Nelle  more  dei  processi  di
          riorganizzazione,  per  il  conferimento  degli   incarichi
          dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  qualora  l'applicazione
          percentuale per gli incarichi  previsti  dal  comma  6  del
          medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
          decimali,  si  procedera'   all'arrotondamento   all'unita'
          superiore.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19,  del  citato
          decreto legislativo n. 165, del 2001: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo  n.  387  del  1998)).  -  1.   Ai   fini   del
          conferimento di ciascun incarico di  funzione  dirigenziale
          si  tiene  conto,  in  relazione   alla   natura   e   alle
          caratteristiche  degli   obiettivi   prefissati   ed   alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7.  Gli   incarichi   di   direzione   degli   uffici
          dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
          ipotesi di responsabilita'  dirigenziale  per  inosservanza
          delle  direttive  generali  e  per  i  risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'articolo  21,   ovvero   nel   caso   di
          risoluzione consensuale del contratto  individuale  di  cui
          all'articolo 24, comma 2. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3  del  citato
          decreto-legge n. 22, del 2021: 
              «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica).  -  1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 28: 
                  1)  al  comma  1,  lettera   c),   le   parole   da
          "definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica" fino  a  "attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica; " sono soppresse; 
                  2)   al   comma   2,   le   parole    "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse; 
                b)  all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici
          direzioni generali" sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                c)  la  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                d) all'articolo 35: 
                  1) al comma 1  le  parole  «dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali."(3) ; 
                  e) all'articolo 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
              3.  Le  denominazioni   "Ministro   della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
              4. Con riguardo alle funzioni di cui  all'articolo  35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
              5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
              6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
          dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
          lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato,  al
          fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della
          transizione ecologica. 
              7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                a)  le  competenze  a   qualunque   titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                b) l'esercizio dei diritti di  azionista  allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;(4) 
                c)  l'approvazione  della  disciplina   del   mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
              8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1),
          e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno  2021  e
          di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
              8-bis. All'articolo 5, comma 3, della  legge  3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".» 
              «Art.  3  (Disposizioni  transitorie   concernenti   il
          Ministero della transizione ecologica). - 1.  Al  Ministero
          della transizione  ecologica  sono  trasferite  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione  dei
          residui, destinate  all'esercizio  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo  35,  comma  2,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  come  modificato  dal
          presente decreto. 
              2. A decorrere dalla data di adozione  del  decreto  di
          cui   al   comma   4,    la    Direzione    generale    per
          l'approvvigionamento,  l'efficienza  e  la   competitivita'
          energetica e la Direzione generale per le infrastrutture  e
          la sicurezza  dei  sistemi  energetici  e  geominerari  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   la   relativa
          dotazione organica e con i relativi posti  di  funzione  di
          livello  dirigenziale  generale  e   non   generale,   sono
          trasferite  al  Ministero  della   transizione   ecologica.
          Conseguentemente  la  dotazione  organica   del   personale
          dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          rideterminata in 17 posizioni di  livello  generale  e  104
          posizioni di livello non generale. 
              3. La dotazione organica del personale dirigenziale del
          Ministero della transizione ecologica e' individuata in  13
          posizioni di livello generale e in 67 posizioni di  livello
          non generale. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'economia  e  delle
          finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla
          puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali  da  trasferire  ai  sensi  del  comma  1.   La
          dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  conseguentemente
          ridotta in misura corrispondente al  personale  trasferito.
          Le  risorse  umane  includono   il   personale   di   ruolo
          dirigenziale e non dirigenziale,  nonche'  il  personale  a
          tempo  determinato  con  incarico  dirigenziale  ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, che risulta in  servizio  alla  data  del  13
          febbraio   2021   presso   la   Direzione   generale    per
          l'approvvigionamento,  l'efficienza  e  la   competitivita'
          energetica e la Direzione generale per le infrastrutture  e
          la sicurezza  dei  sistemi  energetici  e  geominerari  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico.  Al  personale   non
          dirigenziale trasferito ai sensi del presente  articolo  si
          applica   il   trattamento   economico,   compreso   quello
          accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
          viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
          all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative
          del   trattamento   economico    dell'amministrazione    di
          provenienza, ove superiore, e  quelle  riconosciute  presso
          l'amministrazione    di    destinazione.    Al    personale
          dirigenziale trasferito  ai  sensi  del  presente  articolo
          continuano ad applicarsi i contratti individuali di  lavoro
          stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13
          febbraio  2021,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione di cui  all'articolo  10  del
          presente decreto. 
              4-bis.  Al  fine  di  garantire  la  perequazione   del
          trattamento economico del personale dirigenziale trasferito
          dal  Ministero  dello  sviluppo   economico,   le   risorse
          destinate ad alimentare il fondo  per  la  retribuzione  di
          posizione e di  risultato  del  personale  dirigenziale  di
          seconda  fascia  in  servizio  presso  il  Ministero  della
          transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per
          l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2022  e  quelle  destinate  al  personale  dirigenziale  di
          livello  generale  presso  il  medesimo   Ministero   della
          transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro  per
          l'anno 2021 e di 71.547 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              4-ter. Agli oneri derivanti dal  comma  4-bis,  pari  a
          519.672 euro per l'anno 2021 e a  1.039.342  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2022,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              4-quater.  Al  fine   di   adeguare   l'indennita'   di
          amministrazione in godimento del personale non dirigenziale
          del Ministero della  transizione  ecologica  a  quella  del
          personale non dirigenziale trasferito dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, e' autorizzata, in deroga al limite  di
          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, la spesa di  227.080  euro  per  l'anno
          2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
              4-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  4-quater,
          pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro  annui
          a  decorrere   dall'anno   2022,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              5. Fino alla data di adozione del decreto del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  comma  6,  il
          Ministero   dello   sviluppo   economico   provvede    alla
          corresponsione  del  trattamento  economico  spettante   al
          personale trasferito. A partire  dalla  medesima  data,  le
          risorse finanziarie afferenti al trattamento economico  del
          personale, compresa la quota del Fondo risorse  decentrate,
          sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello  stato
          di previsione della spesa del Ministero  della  transizione
          ecologica. Tale importo considera i costi  del  trattamento
          economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
          delle voci retributive fisse e continuative, del costo  dei
          buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
          del  trattamento  economico  di  cui   al   Fondo   risorse
          decentrate. 
              6. Fino alla data di adozione del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al presente comma,  il
          Ministero della transizione ecologica  si  avvale,  per  lo
          svolgimento delle  funzioni  trasferite,  delle  competenti
          strutture  e  dotazioni  organiche  del   Ministero   dello
          sviluppo economico. Fino alla medesima  data,  la  gestione
          delle   risorse   finanziarie   relative   alle    funzioni
          trasferite, compresa la  gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti,  e'  esercitata  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del
          decreto di cui al comma  4,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede, con proprio decreto, ad  effettuare
          le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini   di
          residui, di  competenza  e  di  cassa,  tra  gli  stati  di
          previsione  interessati,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
          modifica e la  soppressione  di  missioni  e  programmi.  A
          decorrere dalla data di adozione del decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  terzo  periodo
          transitano  al  Ministero  della  transizione  ecologica  i
          rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle  funzioni
          trasferite. 
              7. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di organizzazione di cui  all'articolo  10,  e'  istituito,
          presso  il  Ministero  della  transizione   ecologica,   il
          Dipartimento  per  l'energia  e   il   clima,   nel   quale
          confluiscono le  Direzioni  generali  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  trasferite  ai  sensi   del   presente
          articolo, nonche'  la  Direzione  generale  per  il  clima,
          l'energia e  l'aria  gia'  istituita  presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in  quanto
          compatibile, il vigente regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela e del  territorio  e
          del mare e il contingente  di  personale  degli  Uffici  di
          diretta  collaborazione  del  Ministro  della   transizione
          ecologica e' incrementato di venti unita',  anche  estranee
          alla  pubblica  amministrazione.  A  tale  ultimo  fine  e'
          autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021  e  di
          650.000 euro annui a decorrere dal 2022. 
              8. Il personale appartenente ai ruoli  dirigenziali  di
          amministrazioni  centrali  diverse  dal   Ministero   dello
          sviluppo  economico,  titolare  di  incarichi  dirigenziali
          nell'ambito  delle   direzioni   generali   trasferite   al
          Ministero della transizione ecologica, puo' optare  per  il
          transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. 
              9.  Le  funzioni   di   controllo   della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze sugli atti  adottati  dal  Ministero  della
          transizione   ecologica   continuano   ad   essere   svolte
          dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione
          dirigenziale  di  livello  non   generale.   Il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere,  in
          deroga ai  vigenti  vincoli  assunzionali,  una  unita'  di
          livello  dirigenziale  non  generale  e  sette  unita'   di
          personale a tempo indeterminato,  da  inquadrare  nell'area
          terza, fascia retributiva F1. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 217.949 euro per l'anno 2021  e  di  435.897  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022.».