Art. 14 
 
Norme di coordinamento ed efficacia delle disposizioni regolamentari 
 
  1. La disciplina di cui al presente  regolamento  si  applica  agli
accertamenti compiuti successivamente  all'entrata  in  vigore  dello
stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarita'  commesse  in
data anteriore. Il mancato assolvimento dell'obbligo  formativo  puo'
essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  soltanto  nei  riguardi  dei  revisori
legali dei conti che non hanno regolarizzato entro  tale  termine  il
debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.