Art. 14 Norme di coordinamento ed efficacia delle disposizioni regolamentari 1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarita' commesse in data anteriore. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo puo' essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.