Art. 15 
 
                         Computo dei termini 
 
  1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento  si
applica l'articolo 155 del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 155 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 155. (Computo dei termini). - Nel  computo  dei
          termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno  o  l'ora
          iniziali. 
                Per il computo dei termini  a  mesi  o  ad  anni,  si
          osserva il calendario comune. 
                I giorni festivi si computano nel termine. 
                Se il giorno di scadenza e' festivo, la  scadenza  e'
          prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 
                La proroga  prevista  dal  quarto  comma  si  applica
          altresi'  ai  termini  per   il   compimento   degli   atti
          processuali svolti fuori  dell'udienza  che  scadono  nella
          giornata del sabato. 
                Resta fermo il regolare svolgimento delle  udienze  e
          di  ogni  altra  attivita'  giudiziaria,  anche  svolta  da
          ausiliari, nella giornata del sabato, che ad  ogni  effetto
          e' considerata lavorativa.».