Art. 15 Computo dei termini 1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 155 del codice di procedura civile: «Art. 155. (Computo dei termini). - Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa.».