Art. 14
Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e
internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di
continuita' delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e'
autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui
all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e
reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un
contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a
2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a
1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a
1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere
dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale e'
condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre
2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C,
assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di
Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431
euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431
euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di
1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del
Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta
organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, e' autorizzata
la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni
per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro
per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 euro
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o
occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono
posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato
passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per
l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani
militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza
nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato
dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).»;
b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani
militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del
numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo
fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei
cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere
finanziario complessivo teorico a regime.
3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento
del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari
capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo
l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.
3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni
a terzo cappellano militare capo.
3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani
militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennita' di
impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a
esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennita' per
servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e
successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla
data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennita' di impiego
operativo ovvero l'indennita' per servizio di istituto superiore, di
importo superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 23
marzo 1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma di assegno
ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennita' di
impiego operativo di base.».
6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31
dicembre 2021»;
b) dopo le parole «9-quater», sono aggiunte le seguenti
«9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».