Art. 14 
 
 
Disposizioni  urgenti  per  l'adempimento  di  obblighi   europei   e
internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal 
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  senza  soluzione  di
continuita' delle  trasmissioni  della  San  Marino  RTV  S.p.A.,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
autorizzato  a  erogare,  ad  integrazione  del  contributo  di   cui
all'Accordo di  collaborazione  in  materia  radiotelevisiva  fra  il
Governo della Repubblica italiana e il Governo  della  Repubblica  di
San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre  2015,  n.  164,  un
contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a
2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno  2022,  a
1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno  2024,  a
1.769.431 euro per  l'anno  2025  e  a  1.839.431  euro  a  decorrere
dall'anno  2026.   L'erogazione   del   contributo   addizionale   e'
condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre
2021, a favore dell'Italia dei canali 7,  26,  30,  51,  12B  e  12C,
assegnati alla Repubblica di San  Marino  ai  sensi  dell'Accordo  di
Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.  Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di  1.613.431
euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431
euro per l'anno  2024,  di  1.769.431  euro  per  l'anno  2025  e  di
1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. 
  2. Per  gli  adempimenti  connessi  alla  presidenza  italiana  del
Consiglio d'Europa e  in  attuazione  dello  Statuto  della  predetta
organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e  reso
esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, e' autorizzata
la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di  euro  1,5  milioni
per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro
per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431  euro
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  4. I debiti derivanti  da  rapporti  di  lavoro,  anche  atipici  o
occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa  e  l'Oriente  sono
posti in capo al Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo  stato
passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro  2  milioni  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro  per  l'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  5.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Le  promozioni  da  attribuire  ai  primi   cappellani
militari  capo  avvengono  nei  casi  in  cui  vi  sia  una   vacanza
nell'organico dei secondi  cappellani  militari  capo,  come  fissato
dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).»; 
    b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Fino al collocamento in congedo  dei  terzi  cappellani
militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al  raggiungimento  del
numero complessivo di unita' dei  secondi  cappellani  militari  capo
fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a),  le  immissioni  dei
cappellani  militari   sono   determinate   nel   limite   dell'onere
finanziario complessivo teorico a regime. 
      3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al  raggiungimento
del numero complessivo di  unita'  dei  secondi  cappellani  militari
capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non  ha  luogo
l'avanzamento dei primi cappellani militari capo. 
      3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le  promozioni
a terzo cappellano militare capo. 
      3-quinquies. A decorrere  dal  22  maggio  2021  ai  cappellani
militari non sono attribuite le  maggiorazioni  delle  indennita'  di
impiego operativo  di  cui  alla  legge  23  marzo  1983,  n.  78,  a
esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e  delle  indennita'  per
servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970,  n.  1054,  e
successive modificazioni. Ai cappellani  militari  in  servizio  alla
data del 21 maggio 2021, che  percepiscono  l'indennita'  di  impiego
operativo ovvero l'indennita' per servizio di istituto superiore,  di
importo superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 23
marzo 1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma di assegno
ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennita'  di
impiego operativo di base.». 
  6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  6  agosto  2021,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31
dicembre 2021»; 
    b)  dopo  le  parole  «9-quater»,  sono  aggiunte   le   seguenti
«9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».