Art. 15
Proroga «Strade sicure» e misure urgenti per il presidio del
territorio in occasione del vertice G-20
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro
1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza
connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo
dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle
Forze armate di cui all'articolo l, comma 1023, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori 400 unita'. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
4. Per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di euro
309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza
marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e
di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di
assetti aeronavali della Difesa, e' autorizzata la spesa di euro
1.659.477.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.