Art. 14 
 
                   Componenti di interoperabilita' 
 
  1. Quando e' istituito un nuovo sistema  di  telepedaggio  stradale
sul   territorio   nazionale,   l'esattore   di   pedaggi   designato
responsabile del sistema stabilisce e pubblica,  nella  dichiarazione
relativa al settore  del  SET,  una  programmazione  dettagliata  del
processo  di  valutazione  della  conformita'   alle   specifiche   e
dell'idoneita' all'uso dei componenti di  interoperabilita'  ai  fini
dell'accreditamento,   almeno   un   mese   prima   dell'entrata   in
operativita' del sistema, dei fornitori del SET interessati. In  caso
di modifica sostanziale di un sistema di  telepedaggio  stradale  sul
territorio nazionale, l'esattore di pedaggi responsabile del  sistema
stabilisce e pubblica nella dichiarazione  relativa  ai  settori  del
SET, oltre agli elementi di cui al primo periodo,  la  programmazione
dettagliata della nuova valutazione della conformita' alle specifiche
e dell'idoneita' all'uso  dei  componenti  di  interoperabilita'  dei
fornitori del SET gia' accreditati al sistema  prima  della  modifica
sostanziale  dello  stesso.  La  programmazione  deve  consentire  il
riaccreditamento dei fornitori del SET  interessati  almeno  un  mese
prima dell'entrata in operativita' del sistema modificato. L'esattore
di pedaggi deve rispettare la programmazione indicata. 
  2. Ciascun esattore di pedaggi, responsabile di un settore del  SET
sul territorio nazionale, e' tenuto a creare un ambiente di  test  in
cui il  fornitore  del  SET  o  il  suo  mandatario  puo'  verificare
l'idoneita' all'uso della sua apparecchiatura di  bordo  nel  settore
SET dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione  dell'esito
positivo dei rispettivi test. E' consentita la creazione di un  unico
ambiente di test per piu' di  un  settore  SET.  Un  mandatario  puo'
verificare l'idoneita' all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo
per conto di piu' di un fornitore del SET. Gli  esattori  di  pedaggi
possono chiedere ai fornitori del SET o ai loro mandatari di  coprire
i costi dei rispettivi test. 
  3. L'immissione sul mercato di componenti di  interoperabilita'  da
usare  nell'ambito  del  SET,  recanti  la  marcatura  CE  oppure  la
dichiarazione di conformita' alle specifiche o una  dichiarazione  di
idoneita' all'uso o entrambe, non puo'  subire  divieti,  limitazioni
ne'  impedimenti.  In  particolare,  non  possono  essere   richieste
verifiche che sono gia' state compiute  nell'ambito  della  procedura
relativa alla conformita' alle  specifiche  o  all'idoneita'  all'uso
ovvero a entrambe. 
  4. I componenti di interoperabilita'  e  l'infrastruttura  stradale
devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato  II  del
regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre
2019. 
  5.  La  conformita'  alle  specifiche  e  l'idoneita'  all'uso  dei
componenti di interoperabilita' sono valutate secondo quanto previsto
dall'allegato III del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/204
della Commissione, del 28 novembre 2019. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti del regolamento  delegato  (UE)  n.
          2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          n. 2020/204 della Commissione, del  28  novembre  2019,  si
          veda nelle note alle premesse.