Art. 14 Componenti di interoperabilita' 1. Quando e' istituito un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisce e pubblica, nella dichiarazione relativa al settore del SET, una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' ai fini dell'accreditamento, almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del sistema, dei fornitori del SET interessati. In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisce e pubblica nella dichiarazione relativa ai settori del SET, oltre agli elementi di cui al primo periodo, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' dei fornitori del SET gia' accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione deve consentire il riaccreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del sistema modificato. L'esattore di pedaggi deve rispettare la programmazione indicata. 2. Ciascun esattore di pedaggi, responsabile di un settore del SET sul territorio nazionale, e' tenuto a creare un ambiente di test in cui il fornitore del SET o il suo mandatario puo' verificare l'idoneita' all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore SET dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione dell'esito positivo dei rispettivi test. E' consentita la creazione di un unico ambiente di test per piu' di un settore SET. Un mandatario puo' verificare l'idoneita' all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di piu' di un fornitore del SET. Gli esattori di pedaggi possono chiedere ai fornitori del SET o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test. 3. L'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' da usare nell'ambito del SET, recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformita' alle specifiche o una dichiarazione di idoneita' all'uso o entrambe, non puo' subire divieti, limitazioni ne' impedimenti. In particolare, non possono essere richieste verifiche che sono gia' state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformita' alle specifiche o all'idoneita' all'uso ovvero a entrambe. 4. I componenti di interoperabilita' e l'infrastruttura stradale devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019. 5. La conformita' alle specifiche e l'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' sono valutate secondo quanto previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) n. 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse.