Art. 8 Fondo ripresa resilienza Italia 1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano e' contributore unico e la cui gestione e' affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o piu' accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi. 3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorita' e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita' per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i settori target in cui investire. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ne' alcun tipo di emolumento. 5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorita' strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita' del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilita' ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.