Art. 9 
 
Rafforzamento ed efficienza dei processi  di  gestione,  revisione  e
valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia  dei  relativi
                            procedimenti 
 
  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026.  Le  risorse  dei  programmi  operativi  complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico  e  operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». 
  2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di  pagamento  dei
debiti commerciali delle pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 861, dopo le  parole  «amministrativa  e  contabile.»
sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022  e  2023
le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale  residuo  sulla
base dei propri dati contabili previo invio  della  comunicazione  di
cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche  da  parte
delle amministrazioni pubbliche soggette alla  rilevazione  SIOPE  di
cui all'articolo 14, commi 6 e  seguenti,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte  del  competente  organo  di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»; 
    b) al comma 862, dopo le parole  «la  contabilita'  finanziaria,»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  nel   corso   della   gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»; 
    c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono  inserite  le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
avvalgono della  facolta'  prevista  dall'ultimo  periodo  del  comma
861,». 
  3. Al fine di favorire la produzione  di  analisi  sull'impatto  su
occupazione e retribuzione del lavoro  dipendente  e  autonomo  e  su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  tramite  la  stipula  di  convenzioni  o  l'avvio  di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di  dati  provenienti
da archivi amministrativi e la  loro  integrazione  con  informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria. 
  4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma  3  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i  tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i
titolari del trattamento nonche' i  tempi  di  conservazione  e  ogni
altra  garanzia  adottata  per   tutelare   la   riservatezza   degli
interessati, coerentemente con  l'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di  ogni  riferimento  che
permetta   l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche
sottostanti. 
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai  commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  6. Al fine di consentire il  tempestivo  avvio  ed  esecuzione  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  fondo  perduto»,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
puo' disporre anticipazioni da destinare ai  soggetti  attuatori  dei
progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di  motivate
richieste presentate dalle amministrazioni  centrali  titolari  degli
interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al
presente  comma  costituiscono  trasferimenti  di  risorse   per   la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR. 
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria,  dalle  medesime
amministrazioni titolari degli interventi, a  valere  sui  pertinenti
stanziamenti di bilancio. 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita',  degli  strumenti  di
analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica  e  dei  processi  di
revisione  e   valutazione   della   spesa,   presso   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il  Comitato  scientifico  per  le
attivita' inerenti  alla  revisione  della  spesa,  con  funzioni  di
supporto alle attivita' di analisi e valutazione  della  spesa  e  di
proposta  all'applicazione  dell'articolo  22-bis  della   legge   31
dicembre 2009, n. 196. Il Comitato  opera  in  relazione  alle  linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce
al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato  indica  i
criteri e le metodologie per la  definizione  dei  processi  e  delle
attivita'  di  revisione  della  spesa,  nonche'  gli  obiettivi   da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli  di
volta in volta competenti in  relazione  alla  materia  trattata,  un
componente della segreteria  tecnica  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  un   rappresentante   della   Banca   d'Italia,   un
rappresentante dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (Istat),  un
rappresentante della Corte dei  conti.  Alle  riunioni  del  Comitato
possono    essere    invitati    rappresentanti    delle    pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni  del  Comitato  non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  9. Per le  attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato
scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali
connesse ai processi valutativi e  di  monitoraggio  della  spesa  e'
istituita, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  apposita
Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica,
cui e' preposto un dirigente di livello generale e due  dirigenti  di
livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione
organica dirigenziale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro
571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi  di  livello
dirigenziale non generale di cui  al  presente  comma  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10. Per il rafforzamento delle  strutture  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione  di
cui al comma  9  e  i  Nuclei  di  valutazione  della  spesa  di  cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per  le
attivita' di implementazione dei processi di redazione  del  bilancio
di genere e del bilancio ambientale,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato per il biennio  2021-2022,  a  reclutare
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal  presente  articolo
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del  supporto
di societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  comprovata
qualificazione professionale, fino  a  un  importo  massimo  di  euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro  il  limite  di  spesa
complessivo  di  euro  500.000.  Per   le   medesime   finalita'   il
Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con  universita',
enti e istituti di ricerca. A tal fine e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022. 
  12. Le risorse iscritte  nel  bilancio  dello  Stato  espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza possono essere  versate  sui  conti  correnti
infruttiferi aperti presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita'  di
gestione del PNRR. 
  13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e  seguenti
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  sulle  apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato  per
la gestione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza - Italia non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata.  Sui
fondi ivi  depositati  non  sono  ammessi  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a  pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte delle sezioni medesime. 
  14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  denominata  «Dotare  le
pubbliche  amministrazioni  italiane   di   un   sistema   unico   di
contabilita'  economico-patrimoniale»,  inserita  nella  missione  1,
componente 1, dello stesso Piano,  sono  svolte  dalla  Struttura  di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.
35518 del 5 marzo 2020. 
  15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto,  per  gli  anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un  importo  annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo  componente.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022  al
2026.  Per  il  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento  della
Struttura  di  governance,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti  territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili
elaborate dallo Standard  Setter  Board  di  cui  al  comma  15  sono
trasmesse,  per  il  parere,  alla   Commissione   Arconet   di   cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale  dello  Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto  stabilito  dai
commi 15 e 16. 
  18. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a  3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026  e  a  3.035.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2027,  si  provvede  per  3.155.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.