Art. 9
Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e
valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
procedimenti
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei
debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.»
sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023
le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla
base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di
cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte
delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di
cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita' finanziaria,»
sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma
861,».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su
occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti
da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i
titolari del trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni
altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che
permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche
sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
puo' disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei
progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate
richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli
interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al
presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime
amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti
stanziamenti di bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di
analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di
revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il Comitato scientifico per le
attivita' inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di
supporto alle attivita' di analisi e valutazione della spesa e di
proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce
al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i
criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle
attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di
volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un
componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e
delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un
rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un
rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato
scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali
connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa e'
istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita
Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica,
cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di
livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello
dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di
cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le
attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio
di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del supporto
di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalita' il
Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con universita',
enti e istituti di ricerca. A tal fine e' autorizzata la spesa di
euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita' di
gestione del PNRR.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per
la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui
fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le
pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di
contabilita' economico-patrimoniale», inserita nella missione 1,
componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto, per gli anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al
2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della
Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili
elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono
trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale dello Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai
commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.