Art. 12 
 
                          Incentivi fiscali 
 
  1. Al fine di favorire la  ricerca  finalizzata  allo  sviluppo  di
protocolli terapeutici sulle malattie  rare  o  alla  produzione  dei
farmaci orfani, ai soggetti pubblici  o  privati  che  svolgono  tali
attivita' di ricerca o  che  finanziano  progetti  di  ricerca  sulle
malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici
o privati e' concesso, a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di
credito d'imposta, pari al 65 per cento  delle  spese  sostenute  per
l'avvio  e  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  ricerca,  fino
all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario,
nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui. 
  2. I soggetti di cui  al  comma  1,  al  fine  di  usufruire  degli
incentivi fiscali di cui al medesimo  comma,  inviano,  entro  il  31
marzo di ogni anno, al Ministero della salute i  protocolli  relativi
alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani. 
  3.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i  criteri  e
le modalita' di attuazione del presente articolo, anche  al  fine  di
assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non
e' cumulabile, in relazione alle spese previste dal  medesimo  comma,
con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198  a  207,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il credito d'imposta di cui  al
citato comma 1 e' indicato nella dichiarazione dei  redditi  relativa
al periodo d'imposta di riconoscimento del medesimo credito. Esso non
concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'  utilizzabile  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al  comma  53
dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Lo  stesso
credito d'imposta e' utilizzabile a  decorrere  dal  1°  gennaio  del
periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le
spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello  F24
e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la  regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente  comma
sono stanziati su un  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento alla  contabilita'  speciale  1778  «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio». 
  5.  A  decorrere  dall'anno  2022,  le  imprese   farmaceutiche   e
biotecnologiche  che  intendono  svolgere  studi   finalizzati   alla
scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di
altri trattamenti  altamente  innovativi  possono  beneficiare  degli
interventi   di   sostegno   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  593  del  26
luglio 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 196 del 23 agosto 2016. 
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  con  proprio
decreto, provvede all'attuazione di  quanto  previsto  dal  comma  5,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da  1  a  4  del
presente articolo, pari a  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,
          n.400 si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dei commi da 198 a 207  dell'art.
          1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). 
              «198. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e  sviluppo,
          in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0  e
          in altre attivita' innovative, e' riconosciuto  un  credito
          d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da
          199 a 206. 
              199. Possono accedere al  credito  d'imposta  tutte  le
          imprese residenti nel territorio dello  Stato,  incluse  le
          stabili   organizzazioni   di   soggetti   non   residenti,
          indipendentemente  dalla  forma  giuridica,   dal   settore
          economico di appartenenza, dalla dimensione  e  dal  regime
          fiscale di determinazione  del  reddito  dell'impresa,  che
          effettuano investimenti in una delle attivita'  ammissibili
          definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le  imprese
          in   stato   di   liquidazione   volontaria,    fallimento,
          liquidazione coatta amministrativa,  concordato  preventivo
          senza continuita' aziendale,  altra  procedura  concorsuale
          prevista dal regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  dal
          codice di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
          14, o da altre leggi speciali o che  abbiano  in  corso  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese  destinatarie
          di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per  le  imprese
          ammesse al credito d'imposta, la  fruizione  del  beneficio
          spettante  e'  comunque  subordinata  alla  condizione  del
          rispetto delle normative  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro  applicabili  in  ciascun  settore  e  al   corretto
          adempimento degli obblighi  di  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
              200. Sono considerate attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
          tecnici titolari di rapporto di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
                b) le quote di ammortamento, i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
                c) le spese per  contratti  di  ricerca  extra  muros
          aventi ad oggetto  il  diretto  svolgimento  da  parte  del
          soggetto  commissionario  delle  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo ammissibili al  credito  d'imposta.  Nel  caso  di
          contratti di ricerca extra muros stipulati con  universita'
          e istituti di ricerca nonche' con start-up  innovative,  di
          cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 aventi sede nel  territorio  dello  Stato,  le
          spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
                d) le quote di ammortamento relative all'acquisto  da
          terzi, anche in licenza  d'uso,  di  privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi residenti nel territorio dello  Stato  o  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
          Non  si  considerano  comunque  ammissibili  le  spese  per
          l'acquisto, anche  in  licenza  d'uso,  dei  suddetti  beni
          immateriali derivanti da operazioni intercorse con  imprese
          appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
                e) le spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          della  maggiorazione  ivi  prevista,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta   svolti   internamente
          dall'impresa anche per  la  realizzazione  di  prototipi  o
          impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento  delle
          spese di personale indicate alla  lettera  a)  ovvero,  nel
          caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
          contratti indicati alla lettera c). 
              201.  Sono   considerate   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta le  attivita',
          diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate  alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati.  Per  prodotto  o  processo  di
          produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
          bene materiale o immateriale o un servizio  o  un  processo
          che si differenzia, rispetto a  quelli  gia'  realizzati  o
          applicati dall'impresa,  sul  piano  delle  caratteristiche
          tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
          dell'ergonomia o per altri elementi  sostanziali  rilevanti
          nei  diversi  settori  produttivi.  Non  sono   considerate
          attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
          d'imposta le attivita'  di  routine  per  il  miglioramento
          della qualita' dei prodotti  e  in  generale  le  attivita'
          volte a differenziare i  prodotti  dell'impresa  da  quelli
          simili, presenti sullo stesso mercato  concorrenziale,  per
          elementi   estetici   o   secondari,   le   attivita'   per
          l'adeguamento di  un  prodotto  esistente  alle  specifiche
          richieste  di  un  cliente  nonche'  le  attivita'  per  il
          controllo di qualita' e la standardizzazione dei  prodotti.
          Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
          previsto dal comma 200,  sono  dettati  i  criteri  per  la
          corretta applicazione di tali  definizioni,  tenendo  conto
          dei principi generali e dei criteri contenuti  nel  Manuale
          di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                a) le spese per il personale titolare di rapporto  di
          lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o  altro  rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          nelle  operazioni   di   innovazione   tecnologica   svolte
          internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
          in tali  operazioni.  Le  spese  di  personale  relative  a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso  di  un  titolo  di  dottore  di
          ricerca  o  iscritti  a  un  ciclo  di   dottorato   presso
          un'universita' italiana o  estera  o  in  possesso  di  una
          laurea  magistrale  in  discipline  di  ambito  tecnico   o
          scientifico secondo la classificazione  Isced  dell'UNESCO,
          assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato  a
          tempo indeterminato e impiegati esclusivamente  nei  lavori
          di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
          calcolo del credito d'imposta per un importo  pari  al  150
          per cento del loro ammontare; 
                b) le quote di ammortamento, i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  innovazione  tecnologica  anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese  imputabile  alle  sole  attivita'   di   innovazione
          tecnologica; 
                c) le  spese  per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di innovazione tecnologica  ammissibili  al
          credito d'imposta.  Nel  caso  in  cui  i  contratti  siano
          stipulati con imprese o soggetti appartenenti  al  medesimo
          gruppo dell'impresa committente,  si  applicano  le  stesse
          regole applicabili nel caso  di  attivita'  di  innovazione
          tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neo-assunti qualificati siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati  i  progetti  relativi  alle   attivita'   di
          innovazione tecnologica ammissibili al  credito  d'imposta,
          anche  se  appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa
          committente, siano fiscalmente residenti o  localizzati  in
          altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti
          all'accordo sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati
          compresi nell'elenco di cui al citato decreto del  Ministro
          delle finanze 4 settembre 1996; (89) 
                d) le spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti  inerenti   alle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo complessivo pari al 20 per  cento  delle  spese  di
          personale indicate  alla  lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c), a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
          (90) 
                e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi   impiegati   nelle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti  pilota,  nel  limite
          massimo del 30 per cento delle spese di personale  indicate
          alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per  i
          contratti indicati alla lettera c). 
              202. Sono considerate attivita' innovative  ammissibili
          al credito d'imposta le attivita'  di  design  e  ideazione
          estetica svolte dalle imprese operanti nei settori  tessile
          e della moda, calzaturiero,  dell'occhialeria,  orafo,  del
          mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione  e
          realizzazione dei  nuovi  prodotti  e  campionari.  Con  il
          decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto  dal
          comma  200,  sono  dettati  i  criteri  per   la   corretta
          applicazione del presente comma  anche  in  relazione  alle
          medesime attivita' svolte  in  settori  diversi  da  quelli
          sopraindicati. Ai fini della determinazione della  base  di
          calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design  e
          ideazione  estetica,  si   considerano   ammissibili,   nel
          rispetto delle regole generali di effettivita',  pertinenza
          e congruita': 
                a) le spese per il personale titolare di rapporto  di
          lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o  altro  rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          presso   le   strutture   produttive   dell'impresa   nello
          svolgimento delle attivita' di design e ideazione  estetica
          ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
          impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso di una laurea in design o  altri
          titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e   impiegati
          esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare; 
                b) le quote di ammortamento, i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nelle  attivita'   di   design   e   innovazione   estetica
          ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
          e   realizzazione    dei    campionari,    per    l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese imputabile alle sole attivita' di design e  ideazione
          estetica; 
                c) le  spese  per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di design e ideazione estetica  ammissibili
          al credito d'imposta, stipulati con professionisti o  studi
          professionali o altre imprese. Nel caso in cui i  contratti
          siano stipulati con imprese o  soggetti  appartenenti  allo
          stesso gruppo dell'impresa  committente,  si  applicano  le
          stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
          ideazione  estetica  svolte  internamente  all'impresa.  Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di  capitali.  La
          maggiorazione  per  le  spese  di  personale  prevista  dal
          secondo periodo della lettera a) si applica solo  nel  caso
          in cui i soggetti neo-assunti qualificati  siano  impiegati
          in laboratori e altre  strutture  di  ricerca  situati  nel
          territorio dello Stato. Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che  i  soggetti  cui
          vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                d) le spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento
          delle altre attivita'  innovative  ammissibili  al  credito
          d'imposta, nel limite massimo complessivo pari  al  20  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero alla lettera c). Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
          sono commissionati i progetti relativi  alle  attivita'  di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi impiegati nelle attivita' di  design  e  ideazione
          estetica  ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo pari al 30  per  cento  delle  spese  di  personale
          indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
          di cui alla lettera c). 
              203. Per le attivita' di ricerca  e  sviluppo  previste
          dal comma 200, il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  in
          misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti per le stesse spese  ammissibili,
          nel limite massimo di 4 milioni di  euro,  ragguagliato  ad
          anno in caso di periodo d'imposta  di  durata  inferiore  o
          superiore a dodici mesi. Per le  attivita'  di  innovazione
          tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
          riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Per le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica
          previste  dal  comma   202,   il   credito   d'imposta   e'
          riconosciuto in misura pari al 10 per cento della  relativa
          base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
          dei contributi a qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse
          spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore a dodici mesi. Per  le  attivita'  di
          innovazione tecnologica previste dal comma 201  finalizzate
          alla realizzazione di prodotti  o  processi  di  produzione
          nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di
          un obiettivo di  transizione  ecologica  o  di  innovazione
          digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  previsto  dal  comma  200,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto in misura pari al  15  per  cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Nel rispetto dei massimali indicati  e  a  condizione
          della separazione analitica  dei  progetti  e  delle  spese
          ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
          e'  possibile  applicare  il  beneficio  anche   per   piu'
          attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 
              204. Il credito  d'imposta  spettante  e'  utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote
          annuali di pari importo, a decorrere dal periodo  d'imposta
          successivo  a  quello  di   maturazione,   subordinatamente
          all'avvenuto adempimento degli obblighi  di  certificazione
          previsti dal comma 205.  Al  solo  fine  di  consentire  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico   di   acquisire   le
          informazioni  necessarie  per  valutare   l'andamento,   la
          diffusione   e   l'efficacia   delle   misure   agevolative
          disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione  del
          perseguimento degli obiettivi generali  indicati  al  comma
          184, le imprese che si avvalgono di tali misure  effettuano
          una comunicazione al Ministero  dello  sviluppo  economico.
          Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello
          sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
          le modalita' e i termini di invio della  comunicazione.  Il
          credito d'imposta non puo' formare oggetto  di  cessione  o
          trasferimento neanche all'interno del consolidato  fiscale.
          Non si applicano i limiti di  cui  all'art.  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito  d'imposta
          non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre
          agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi  costi,  a
          condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non
          concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive di cui  al  periodo  precedente,  non  porti  al
          superamento del costo sostenuto. 
              205. Ai fini del riconoscimento del credito  d'imposta,
          l'effettivo  sostenimento  delle  spese  ammissibili  e  la
          corrispondenza delle stesse alla  documentazione  contabile
          predisposta  dall'impresa  devono  risultare  da   apposita
          certificazione rilasciata  dal  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. Per le  imprese  non  obbligate
          per   legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
          certificazione e' rilasciata  da  un  revisore  legale  dei
          conti o da una societa'  di  revisione  legale  dei  conti,
          iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione
          di tale  incarico,  il  revisore  legale  dei  conti  o  la
          societa' di revisione legale dei conti osservano i principi
          di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della  loro
          adozione,    quelli    previsti    dal     codice     etico
          dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le
          sole imprese non obbligate per legge alla revisione  legale
          dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo  di
          certificazione della documentazione contabile previsto  dal
          presente comma sono riconosciute  in  aumento  del  credito
          d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,  fermi
          restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203. 
              206. Ai  fini  dei  successivi  controlli,  le  imprese
          beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
          conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le
          finalita',  i  contenuti  e  i  risultati  delle  attivita'
          ammissibili  svolte  in  ciascun   periodo   d'imposta   in
          relazione ai  progetti  o  ai  sottoprogetti  in  corso  di
          realizzazione. Tale relazione  deve  essere  predisposta  a
          cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili
          o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto  e
          deve  essere  controfirmata   dal   rappresentante   legale
          dell'impresa ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Per  le  attivita'
          ammissibili commissionate a soggetti  terzi,  la  relazione
          deve essere redatta e rilasciata all'impresa  dal  soggetto
          commissionario che esegue le attivita'. 
              207.   Nell'ambito   delle   ordinarie   attivita'   di
          accertamento,   l'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base
          dell'apposita certificazione della documentazione contabile
          e della relazione tecnica previste  dai  commi  205  e  206
          nonche' sulla base della ulteriore  documentazione  fornita
          dall'impresa,  effettua  i   controlli   finalizzati   alla
          verifica  delle  condizioni  di   spettanza   del   credito
          d'imposta e della corretta applicazione  della  disciplina.
          Nel caso in  cui  si  accerti  l'indebita  fruizione  anche
          parziale del credito  d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede al recupero del relativo  importo,  maggiorato  di
          interessi  e  sanzioni  secondo  legge,  fatte   salve   le
          eventuali  responsabilita'  di  ordine  civile,  penale   e
          amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
          nell'ambito delle verifiche e  dei  controlli,  si  rendano
          necessarie  valutazioni  di  carattere  tecnico  in  ordine
          all'ammissibilita' di specifiche  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo, di innovazione tecnologica o di  altre  attivita'
          innovative  nonche'  in  ordine  alla  pertinenza  e   alla
          congruita' delle spese  sostenute  dall'impresa,  l'Agenzia
          delle entrate puo' richiedere al Ministero  dello  sviluppo
          economico di esprimere il proprio parere. I  termini  e  le
          modalita' di svolgimento di  tali  attivita'  collaborative
          sono fissati con apposita convenzione tra  l'Agenzia  delle
          entrate e il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella
          quale   puo'   essere   prevista   un'analoga   forma    di
          collaborazione   anche   in   relazione   agli   interpelli
          presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11,
          comma 1, lettera a), della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
          aventi ad oggetto  la  corretta  applicazione  del  credito
          d'imposta per i suddetti investimenti.  Per  l'espletamento
          delle attivita' di propria competenza, il  Ministero  dello
          sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni
          con competenze tecniche specialistiche.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.» 
              «Art. 109 (Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa). - Omissis. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.): 
                «Art.  17  (Versamento  unitario  e  compensazione  -
          Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono  versamenti  unitari
          delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre
          somme a favore dello Stato,  delle  regioni  e  degli  enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  presidente
          della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art.  8,
          comma 1,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35,  comma
          15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di  avvalersi,
          a partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della
          compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta  esclusione  opera  a  prescindere
          dalla tipologia e dall'importo dei crediti,  anche  qualora
          questi  ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
          all'attivita' esercitata con la  partita  IVA  oggetto  del
          provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la  partita
          IVA risulti cessata. 
              2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui  all'art.
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          esclusione della partita IVA dalla banca dati dei  soggetti
          passivi  che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  ai
          sensi  dell'art.  35,  comma  15-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
          IVA, ai sensi del comma  1  del  presente  articolo;  detta
          esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
          le  irregolarita'  che  hanno  generato   l'emissione   del
          provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta il testo del comma 53  dell'art.  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.244  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2008): 
                «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma  280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all'art. 1, comma 271, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016,
          recante:   «Disposizioni   per   la    concessione    delle
          agevolazioni finanziarie»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016.