Art. 13 
 
                      Promozione della ricerca 
 
  1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'universita' e della
ricerca, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della  ricerca
indipendente. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.