Art. 10 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Le Autorita' marittime provvedono a  ispezioni,  anche  casuali,
per  qualsiasi  nave  per  verificarne  la  conformita'  al  presente
decreto. 
  2. Alle attivita' ispettive si applicano le  tariffe  previste  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20  ottobre
2020. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 20 ottobre 2020 (Determinazione delle tariffe per
          le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie  di  porto)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n.
          306.