Art. 10 Ispezioni 1. Le Autorita' marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformita' al presente decreto. 2. Alle attivita' ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.
Note all'art. 10: Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020 (Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n. 306.