Art. 11 
 
                       Modalita' di ispezione 
 
  1. L'Autorita' marittima, ai fini  della  verifica  dell'osservanza
delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il  15  per
cento del numero totale di singole navi che fanno  scalo  nei  propri
porti ogni anno. Il numero totale di singole  navi  che  fanno  scalo
corrisponde al numero medio di singole navi registrate  nel  triennio
precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e  di
applicazione di cui all'articolo 13. 
  2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare  mediante
il meccanismo unionale  basato  sul  rischio  di  cui  agli  atti  di
esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
11 della direttiva (UE) 2019/883. 
  3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli  obblighi
e degli adempimenti previsti dall'articolo  7  dispone  che  la  nave
inadempiente non lasci il porto  fino  al  conferimento  dei  rifiuti
all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza. 
  4. L'Autorita' marittima se accerta che una  nave  ha  lasciato  il
porto in violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto
informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto  di
scalo che vieta alla nave stessa  di  lasciare  il  porto  fino  alla
verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16. 
  5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a
verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo  7  anche
da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni  da  diporto  omologate
per un massimo di dodici passeggeri. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda
          nelle note alle premesse.