Art. 13 Comunicazione e scambio di informazioni 1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005. 2. Le Autorita' competenti assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione; b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2; c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3; d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5. 3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 22-bis e dell'allegato III del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, cosi' recita: «Art. 22-bis. (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet). - 1. L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 14. 2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinche' il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione e' riportata nell'allegato III. 3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinche' i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorche' operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.» «Allegato III (art. 13, comma 4) Messaggi elettronici e sistema dell'unione per lo scambio di dati marittimi (safeseanet) - 1. Concetto generale e architettura Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. SafeSeaNet e' un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati membri le informazioni rilevanti ai sensi della normativa dell'Unione Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale. Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti in conformita' alla presente direttiva e include il sistema centrale SafeSeaNet. 2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione 2.1. Responsabilita' 2.1.1. Sistemi nazionali SafeSeaNet Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla manutenzione di un sistema nazionale SafeSeaNet che consenta lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilita' di un'autorita' nazionale competente (NCA). L'NCA e' responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati, assicura la creazione dei codici ONU/LOCODE, nonche' l'istituzione e il mantenimento della necessaria infrastruttura informatica nazionale e delle procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilita' di una NCA e puo' essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori,agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione e la ricezione elettroniche di relazioni ai sensi della normativa comunitaria. 2.1.2. Sistema centrale SafeSeaNet La Commissione e' responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, e' responsabile: dell'attuazione tecnica e della documentazione di SafeSeaNet; dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici nonche' del mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i diversi sistemi d'informazione previsti dalla presente direttiva di cui al punto 3. Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. 2.2. Principi di gestione La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di: formulare raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema, fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del sistema, assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni del sistema, fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo della piattaforma di scambio di dati interoperabili che combina le informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati provenienti dagli altri sistemi di informazione di cui al punto 3, approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche, adottare gli orientamenti per la raccolta e la distribuzione di informazioni attraverso SafeSeaNet in relazione alle autorita' competenti designate dagli Stati membri per svolgere le pertinenti funzioni ai sensi della presente direttiva, servire da collegamento con altri consessi lavorativi pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione. 2.3. Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' e documentazione tecnica La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita(IFCD). L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai fini della conformita' ai requisiti pertinenti dell'Unione. L'IFCD include norme su: diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualita' dei dati, integrazione di dati, come stabilito al punto 3, e loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet, procedure operative per l'Agenzia e gli Stati membri che definiscono i meccanismi di controllo per la qualita' dei dati di SafeSeaNet, specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati, archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale. L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilita' delle informazioni sulle merci pericolose inquinanti riguardanti servizi di linea cui e' stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15. La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, l'interoperabilita' con altri sistemi e applicazioni, i manuali di utilizzo, le specifiche per la sicurezza della rete e le banche dati di riferimento utilizzata per adempiere agli obblighi di segnalazione, e' elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri. 3. Scambio e condivisione dei dati Il sistema utilizza norme del settore ed e' in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet. La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilita' e lo sviluppo delle funzionalita' che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorita', debbano fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dalla pertinente normativa dell'Unione. L'amministrazione assicura che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo). L'amministrazione sviluppa e mantiene le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica verso SafeSeaNet. Il sistema centrale SafeSeaNet e' utilizzato per la diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o condivisi ai sensi della presente direttiva e della pertinente normativa dell'Unione, tra cui: direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3; direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento, inparticolare l'articolo 10; direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, in particolare l'articolo 24; direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, laddove di applica l'articolo 6. Il funzionamento del sistema SafeSeaNet dovrebbe promuovere l'agevolazione e la creazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere. Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet e' utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute in conformita' all'articolo 6-ter della presente direttiva. 4. Sicurezza e diritti di accesso Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonche' ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso. L'amministrazione identifica tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD e a quanto stabilito negli artt. 9, 9-bis e 24 del presente decreto legislativo.». Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6. Per i riferimenti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 si veda nelle note alle premesse.