Art. 13 
 
               Comunicazione e scambio di informazioni 
 
  1. La comunicazione e lo scambio  di  informazioni  si  basano  sul
sistema dell'Unione per lo scambio di dati  marittimi,  «SafeSeaNet»,
di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato  III  del  decreto
legislativo n. 196 del 2005. 
  2. Le Autorita' competenti assicurano che le seguenti  informazioni
siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221: 
    a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza  di
ogni  nave  che  rientra  nell'ambito  di  applicazione  del  decreto
legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in  un  porto  dello  Stato,
insieme a un identificativo del porto in questione; 
    b)  le  informazioni  riportate  nella  notifica  anticipata  dei
rifiuti di cui all'allegato 2; 
    c) le informazioni riportate nella ricevuta di  conferimento  dei
rifiuti di cui all'allegato 3; 
    d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di  cui
all'allegato 5. 
  3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A
sono disponibili elettronicamente attraverso il  sistema  dell'Unione
per lo scambio di dati  marittimi,  «SafeSeaNet».  E'  consentita  la
consultazione della banca dati ai  gestori  degli  impianti  portuali
anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni  e
deroghe concesse. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'articolo 22-bis e dell'allegato  III  del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2005, cosi' recita: 
              «Art. 22-bis. (Sistema europeo per lo scambio  di  dati
          marittimi,SafeSeaNet). - 1.  L'amministrazione,  attraverso
          il sistema VTMIS nazionale, provvede  alla  gestione  delle
          informazioni   marittime   contemplate   dalla   direttiva,
          adottando  le  misure  necessarie  a  permettere  il   loro
          utilizzo operativo, e  soddisfacendo,  in  particolare,  le
          condizioni di cui all'articolo 14. 
              2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni
          contemplate   dal   presente   decreto,   l'amministrazione
          provvede affinche' il VTMIS  nazionale,  nell'ambito  della
          raccolta,  del  trattamento  e  della  conservazione  delle
          informazioni di  cui  al  presente  decreto,  possa  essere
          interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati
          marittimi  SafeSeaNet  la  cui  descrizione  e'   riportata
          nell'allegato III. 
              3.   Fatto   salvo   il   contenuto   del   comma    2,
          l'amministrazione provvede affinche' i sistemi o le reti di
          informazione nazionali, ad eccezione di quelli  finalizzati
          alla tutela della sicurezza pubblica,  all'esercizio  delle
          funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa  e
          alla sicurezza militare,  allorche'  operino  ai  sensi  di
          accordi   comunitari   o    nel    quadro    di    progetti
          transfrontalieri,    interregionali    o     transnazionali
          all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni
          del presente decreto e siano  compatibili  e  connessi  con
          SafeSeaNet.» 
              «Allegato III (art. 13, comma 4) Messaggi elettronici e
          sistema  dell'unione  per  lo  scambio  di  dati  marittimi
          (safeseanet) - 1. Concetto generale e architettura 
              Il  sistema  dell'Unione  per  lo   scambio   di   dati
          marittimi, SafeSeaNet, consente  di  ricevere,  conservare,
          recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza
          portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente  marino
          e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. 
              SafeSeaNet e' un sistema  specializzato  istituito  per
          agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico
          tra Stati membri e fornire alla Commissione  e  agli  Stati
          membri le informazioni rilevanti ai sensi  della  normativa
          dell'Unione 
              Si compone di una rete di sistemi nazionali  SafeSeaNet
          ubicati in ciascuno  Stato  membro  e  di  una  banca  dati
          centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale. 
              Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi
          collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet  istituiti  in
          conformita' alla presente direttiva e  include  il  sistema
          centrale SafeSeaNet. 
              2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione 
              2.1. Responsabilita' 
              2.1.1. Sistemi nazionali SafeSeaNet 
              Gli  Stati  membri  istituiscono  e   provvedono   alla
          manutenzione  di  un  sistema  nazionale   SafeSeaNet   che
          consenta lo  scambio  di  dati  marittimi  tra  gli  utenti
          autorizzati  sotto  la  responsabilita'   di   un'autorita'
          nazionale competente (NCA). 
              L'NCA  e'  responsabile  della  gestione  del   sistema
          nazionale, che comprende il coordinamento  nazionale  degli
          utenti e dei fornitori di dati, assicura la  creazione  dei
          codici ONU/LOCODE, nonche' l'istituzione e il  mantenimento
          della necessaria  infrastruttura  informatica  nazionale  e
          delle  procedure  descritte  nel  documento  di   controllo
          dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. 
              Il    sistema     nazionale     SafeSeaNet     consente
          l'interconnessione  degli  utenti  autorizzati   sotto   la
          responsabilita' di una NCA e puo' essere  reso  accessibile
          ai soggetti operanti nel settore  del  trasporto  marittimo
          identificati          (armatori,agenti,           capitani,
          spedizionieri/caricatori e altri), qualora  autorizzati  in
          tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare
          la presentazione e la ricezione elettroniche  di  relazioni
          ai sensi della normativa comunitaria. 
              2.1.2. Sistema centrale SafeSeaNet 
              La Commissione e' responsabile della gestione  e  dello
          sviluppo  a  livello  di  politiche  del  sistema  centrale
          SafeSeaNet e  del  controllo  del  sistema  SafeSeaNet,  in
          cooperazione con  gli  Stati  membri,  mentre,  secondo  il
          regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,l'Agenzia europea per la sicurezza marittima,  in
          cooperazione con gli Stati  membri  e  la  Commissione,  e'
          responsabile: 
                dell'attuazione tecnica  e  della  documentazione  di
          SafeSeaNet; 
                dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione
          dei  messaggi  e   dei   dati   elettronici   nonche'   del
          mantenimento  delle  interfacce  con  il  sistema  centrale
          SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i
          diversi  sistemi  d'informazione  previsti  dalla  presente
          direttiva di cui al punto 3. 
              Il sistema centrale  SafeSeaNet,  che  funge  da  punto
          nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea
          la necessaria infrastruttura informatica  e  le  necessarie
          procedure  come  descritte  nel  documento   di   controllo
          dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. 
              2.2. Principi di gestione 
              La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad  alto
          livello che adotta il proprio regolamento interno, composto
          di rappresentanti degli Stati membri e  della  Commissione,
          al fine di: 
                formulare  raccomandazioni  al  fine  di   migliorare
          l'efficacia e la sicurezza del sistema, 
                fornire orientamenti adeguati  per  lo  sviluppo  del
          sistema, 
                assistere  la  Commissione  nella   revisione   delle
          prestazioni del sistema, 
                fornire orientamenti adeguati per lo  sviluppo  della
          piattaforma di scambio di dati interoperabili  che  combina
          le  informazioni  provenienti  da  SafeSeaNet  con  i  dati
          provenienti dagli altri sistemi di informazione di  cui  al
          punto 3, 
                approvare il documento di controllo  dell'interfaccia
          e delle  funzionalita'  di  cui  al  punto  2.3  e  le  sue
          eventuali modifiche, 
                adottare  gli  orientamenti  per  la  raccolta  e  la
          distribuzione  di  informazioni  attraverso  SafeSeaNet  in
          relazione alle autorita' competenti designate  dagli  Stati
          membri per svolgere le pertinenti funzioni ai  sensi  della
          presente direttiva, 
                servire da collegamento con altri consessi lavorativi
          pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione
          amministrativa  marittima  e  i  servizi   elettronici   di
          informazione. 
              2.3. Documento di controllo  dell'interfaccia  e  delle
          funzionalita' e documentazione tecnica 
              La  Commissione  sviluppa  e   mantiene,   in   stretta
          cooperazione  con  gli  Stati  membri,  un   documento   di
          controllo dell'interfaccia e delle funzionalita(IFCD). 
              L'IFCD   descrive   in   dettaglio   i   requisiti   di
          funzionamento e  le  procedure  applicabili  agli  elementi
          nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai  fini  della
          conformita' ai requisiti pertinenti dell'Unione. 
              L'IFCD include norme su: 
                diritti di  accesso,  orientamenti  per  la  gestione
          della qualita' dei dati, 
                integrazione di dati, come stabilito al  punto  3,  e
          loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet, 
                procedure operative per l'Agenzia e gli Stati  membri
          che definiscono i meccanismi di controllo per  la  qualita'
          dei dati di SafeSeaNet, 
                specifiche    concernenti    la    sicurezza    della
          trasmissione e dello scambio di dati, 
                archiviazione delle informazioni a livello  nazionale
          e centrale. 
              L'IFCD  indica  i  mezzi   per   la   conservazione   e
          disponibilita' delle informazioni  sulle  merci  pericolose
          inquinanti  riguardanti  servizi  di  linea  cui  e'  stata
          accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15. 
              La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet,  quali
          le norme concernenti il formato per lo  scambio  dei  dati,
          l'interoperabilita' con altri  sistemi  e  applicazioni,  i
          manuali di utilizzo, le specifiche per la  sicurezza  della
          rete  e  le  banche  dati  di  riferimento  utilizzata  per
          adempiere agli obblighi di  segnalazione,  e'  elaborata  e
          mantenuta  dall'Agenzia  in  cooperazione  con  gli   Stati
          membri. 
              3. Scambio e condivisione dei dati 
              Il sistema utilizza norme del settore ed e' in grado di
          interagire con sistemi pubblici  e  privati  impiegati  per
          creare, fornire  e  ricevere  informazioni  all'interno  di
          SafeSeaNet. 
              La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine  di
          valutare la fattibilita' e lo sviluppo delle  funzionalita'
          che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori  di
          dati,  compresi  capitani,  armatori,  agenti,   operatori,
          spedizionieri/caricatori e le competenti autorita', debbano
          fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli
          obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle
          formalita' di dichiarazione  delle  navi  in  arrivo  o  in
          partenza da  porti  degli  Stati  membri  dalla  pertinente
          normativa dell'Unione. 
              L'amministrazione assicura che le informazioni  fornite
          siano disponibili per l'uso in tutti i  pertinenti  sistemi
          di segnalazione, notifica, condivisione delle  informazioni
          e VTMIS (sistema di informazione e  gestione  del  traffico
          marittimo). 
              L'amministrazione sviluppa  e  mantiene  le  interfacce
          necessarie per la trasmissione automatica dei dati per  via
          elettronica verso SafeSeaNet. 
              Il sistema centrale SafeSeaNet  e'  utilizzato  per  la
          diffusione di  dati  e  messaggi  elettronici  scambiati  o
          condivisi  ai  sensi  della  presente  direttiva  e   della
          pertinente normativa dell'Unione, tra cui: 
                direttiva 2000/59/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 novembre  2000,  relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e  i
          residui del carico, in particolare l'articolo 12, paragrafo
          3; 
                direttiva 2005/35/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa  all'inquinamento
          provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni,  anche
          penali,  per  i  reati   di   inquinamento,   inparticolare
          l'articolo 10; 
                direttiva 2009/16/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009,  relativa  al  controllo  da
          parte dello Stato di approdo, in particolare l'articolo 24; 
                direttiva 2010/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
          dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza  da  porti
          degli Stati membri e che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,
          laddove di applica l'articolo 6. 
              Il  funzionamento  del  sistema   SafeSeaNet   dovrebbe
          promuovere l'agevolazione e  la  creazione  di  uno  spazio
          marittimo europeo senza frontiere. 
              Laddove le  norme  adottate  a  livello  internazionale
          permettano  l'instradamento  di  dati  LRIT   relativi   ad
          imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet e'  utilizzato  per
          distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di
          sicurezza, le informazioni  LRIT  ricevute  in  conformita'
          all'articolo 6-ter della presente direttiva. 
              4. Sicurezza e diritti di accesso 
              Il sistema centrale SafeSeaNet e  i  sistemi  nazionali
          SafeSeaNet  sono  conformi  ai  requisiti  previsti   dalla
          presente direttiva  per  quanto  riguarda  la  riservatezza
          delle informazioni nonche' ai principi e alle specifiche in
          materia di sicurezza descritti  nell'IFCD,  in  particolare
          per quanto riguarda i diritti di accesso. 
              L'amministrazione identifica tutti gli utenti ai  quali
          sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di  accesso
          conformemente all'IFCD e a quanto stabilito negli artt.  9,
          9-bis e 24 del presente decreto legislativo.». 
              Per il  testo  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6. 
              Per i riferimenti della legge 17 dicembre 2012, n.  221
          si veda nelle note alle premesse.