Art. 15 
 
                      Formazione del personale 
 
  1. Le Autorita' competenti e  i  gestori  degli  impianti  portuali
provvedono affinche' tutto il personale riceva la  formazione  idonea
per lo svolgimento del proprio lavoro sul  trattamento  dei  rifiuti,
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute  e  alla
sicurezza  connessi  al  trattamento  di  materiali  pericolosi.   Le
Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono
altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente  aggiornati
per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.