Art. 16 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta  di
cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f),  che  non  provvede  agli
adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le  sanzioni
previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, specificatamente  stabilite  per  i  casi  di  violazione  degli
obblighi di tracciabilita'. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante  della  nave
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6,  comma  1,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  duemila  a
euro diecimila. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave,
diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da  diporto  che  non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  tremila  a   euro
trentamila. La violazione e' segnalata  dall'Autorita'  marittima  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  comandante  di  un
peschereccio o di un'imbarcazione da diporto  che  non  conferisce  i
rifiuti  prodotti  ad  un  sistema  di   raccolta,   in   conformita'
all'articolo 7, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro centocinquanta a euro novecento. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della  transizione
ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze  degli
impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9. 
  6. Le disposizioni sanzionatorie del presente  articolo,  ove  piu'
favorevoli, si applicano a tutte le  violazioni  commesse  a  seguito
dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle  violazioni
commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente  ai  procedimenti
sanzionatori   per    i    quali    non    sia    stata    notificata
ordinanza-ingiunzione. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il  testo  dell'articolo  258,   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
              «Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione,
          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
          soggetti  di  cui  all'articolo  189,  comma  3,  che   non
          effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero   la
          effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemila  a  diecimila
          euro;  se  la  comunicazione   e'   effettuata   entro   il
          sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
          sensi della legge 25 gennaio 1994, n.  70,  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventisei  euro  a
          centosessanta euro. 
              2. Chiunque omette  di  tenere  ovvero  tiene  in  modo
          incompleto  il  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
          all'articolo 190,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila  euro.  Se
          il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica  la
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi,  la  sanzione
          amministrativa accessoria facoltativa della sospensione  da
          un mese a un  anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto
          responsabile   dell'infrazione   e    dalla    carica    di
          amministratore. 
              3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
          lavorative inferiore a  15  dipendenti,  le  sanzioni  sono
          quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta
          euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi  e
          da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
          rifiuti pericolosi.  Il  numero  di  unita'  lavorative  e'
          calcolato con riferimento al numero di dipendenti  occupati
          mediamente  a  tempo  pieno  durante  un  anno,  mentre   i
          lavoratori   a   tempo   parziale   e   quelli   stagionali
          rappresentano  frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
          predetti fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'
          quello   dell'ultimo   esercizio    contabile    approvato,
          precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 
              4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
          all'articolo  193  o  senza  i  documenti  sostitutivi  ivi
          previsti,  ovvero  riporta  nel  formulario   stesso   dati
          incompleti  o  inesatti   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
          euro. Si applica  la  pena  dell'articolo  483  del  codice
          penale nel caso di trasporto di  rifiuti  pericolosi.  Tale
          ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
          un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,  fornisce  false
          indicazioni  sulla  natura,  sulla  composizione  e   sulle
          caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa  uso
          di un certificato falso durante il trasporto. 
              5. Nei  casi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  ove  le
          informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte,  siano
          rinvenibili in forma  corretta  dai  dati  riportati  nella
          comunicazione  al  catasto,  nei  registri  cronologici  di
          carico e scarico,  nei  formulari  di  identificazione  dei
          rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture  contabili
          tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria      da      duecentosessanta       euro       a
          millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena  si  applica
          nei casi di indicazioni formalmente incomplete o  inesatte,
          ma  contenenti  gli  elementi   atti   a   ricostruire   le
          informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei  casi
          di mancato invio alle autorita'  competenti  e  di  mancata
          conservazione dei registri di cui all'articolo  190,  comma
          1, o del formulario di cui all'articolo  193.  La  sanzione
          ridotta di cui alla presente disposizione si  applica  alla
          omessa o incompleta  tenuta  dei  registri  cronologici  di
          carico e scarico  da  parte  del  produttore  quando  siano
          presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
          di produzione e presa in carico dei  rifiuti  possa  essere
          dimostrata, o coincida con la data di scarico  dei  rifiuti
          stessi. 
              6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
          effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero   la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  euro   a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              7. I soggetti responsabili  del  servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani  che  non   effettuano   la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5,  ovvero  la
          effettuano in modo incompleto o inesatto, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemila  euro  a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              8. In caso di violazione di uno o piu'  degli  obblighi
          previsti dall'articolo 184, commi 5-  bis.1  e  5-bis.2,  e
          dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del
          presente decreto, il comandante del poligono militare delle
          Forze armate  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.  In  caso  di
          violazione reiterata degli stessi obblighi  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          ventimila euro. 
              9.  Chi  con  un'azione  od  omissione  viola   diverse
          disposizioni di cui al presente articolo,  ovvero  commette
          piu' violazioni della stessa  disposizione,  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
              10. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  fermo
          restando l'obbligo di corrispondere i contributi  pregressi
          eventualmente  non  versati,  la   mancata   o   irregolare
          iscrizione al Registro di cui all'articolo  188-bis,  nelle
          tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di  cui
          al comma 1 del medesimo articolo,  comporta  l'applicazione
          di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  cinquecento
          euro a duemila euro, per i rifiuti  non  pericolosi,  e  da
          mille euro a tremila euro  per  i  rifiuti  pericolosi.  La
          mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi  con
          le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          cinquecento  euro  a  duemila  euro  per  i   rifiuti   non
          pericolosi e da mille euro a tremila  euro  per  i  rifiuti
          pericolosi. 
              11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte  ad  un
          terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
          entro 60 giorni dalla scadenza  dei  termini  previsti  dal
          decreto di cui al comma 1  dell'articolo  188-bis  e  dalle
          procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni  di  cui
          al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata  con  le
          modalita' previste dal decreto citato. 
              12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10  sono
          versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  pertinenti
          capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          destinati agli interventi  di  bonifica  dei  siti  di  cui
          all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le  condizioni  di
          cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e  modalita'
          di  ripartizione   fissati   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              13.  Le  sanzioni  di   cui   al   presente   articolo,
          conseguenti alla trasmissione  o  all'annotazione  di  dati
          incompleti o inesatti sono applicate solo  nell'ipotesi  in
          cui i dati siano rilevanti ai  fini  della  tracciabilita',
          con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
          In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti  ai  fini
          della tracciabilita' di tipo seriale, si applica  una  sola
          sanzione aumentata fino al triplo.».