ART.10
(Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il meccanismo di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
aggiornato al fine di corrispondere all'obiettivo di cui all'articolo
3, comma 2, secondo i seguenti criteri:
a) si applica anche ad interventi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso
meccanismi di accesso competitivo;
b) sono ammesse all'incentivazione le comunita' di energia
rinnovabili nonche' le configurazioni di autoconsumo collettivo
per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi
i casi in cui i poteri di controllo delle comunita' risultino
attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo
restando il divieto di cumulo di piu' incentivi per lo stesso
intervento;
c) sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano
l'utilizzazione integrata degli strumenti di cui al presente
Titolo, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli
interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli
edifici e la massimizzazione dell'autoconsumo di energia
rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare
riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e
produzione di acqua calda sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma
1.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 7 (Obiettivo obbligatorio di efficienza
energetica). - (omissis).
4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare
frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di
promozione dell'efficienza energetica e incrementarne
l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui
al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n.
51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo
specialistico il meccanismo nel settore civile non
residenziale, sia pubblico che privato, nonche'
dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da
parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche
attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo
EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi
ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio
a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
efficiente e l'installazione di impianti di
microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto
delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il
miglioramento della qualita' dell'aria istituito con
protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno
2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di
riqualificazione degli edifici del settore terziario
privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in
bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa
messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla
realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche
amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito
degli interventi di riqualificazione profonda
dell'edificio, di promuovere gli interventi di
installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 28 (Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli interventi di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre
2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e'
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo'
essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di
conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo
di diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi
statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di
scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi,
assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole
contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione
del nuovo contratto;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri
incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal
comma 1, lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi,
nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori. (49)
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo.
Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e
contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, e' abrogato.».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.