ART.10 
 
(Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili) 
 
1. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma  4  del
decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  il  meccanismo  di  cui
all'articolo 28 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  e'
aggiornato al fine di corrispondere all'obiettivo di cui all'articolo
3, comma 2, secondo i seguenti criteri: 
a) si applica anche  ad  interventi  per  la  produzione  di  energia
   termica da fonti  rinnovabili  di  grandi  dimensioni,  attraverso
   meccanismi di accesso competitivo; 
b) sono  ammesse   all'incentivazione   le   comunita'   di   energia
   rinnovabili nonche' le configurazioni  di  autoconsumo  collettivo
   per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi
   i casi in cui i poteri  di  controllo  delle  comunita'  risultino
   attribuiti per la maggioranza a pubbliche  amministrazioni,  fermo
   restando il divieto di cumulo di  piu'  incentivi  per  lo  stesso
   intervento; 
c) sono   promosse    soluzioni    tecnologiche    che    favoriscano
   l'utilizzazione integrata  degli  strumenti  di  cui  al  presente
   Titolo, per garantire la massima  efficacia  ed  efficienza  degli
   interventi, il miglioramento della  prestazione  energetica  degli
   edifici  e  la   massimizzazione   dell'autoconsumo   di   energia
   rinnovabile  prodotta  negli  edifici  stessi,   con   particolare
   riferimento  ai  servizi  di   riscaldamento,   raffrescamento   e
   produzione di acqua calda sanitaria. 
2. Con decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si provvede all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma
1. 
 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del  citato
          decreto legislativo n. 102 del 2014: 
                «Art.  7  (Obiettivo   obbligatorio   di   efficienza
          energetica). - (omissis). 
                4. Entro il  30  giugno  2021,  al  fine  di  evitare
          frammentazioni  e  sovrapposizioni  tra  gli  strumenti  di
          promozione  dell'efficienza  energetica   e   incrementarne
          l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui
          al comma 1, e'  aggiornato  il  Conto  Termico  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  16  febbraio
          2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2016,  n.
          51, tenendo conto della  necessita'  di  adeguare  in  modo
          specialistico  il  meccanismo  nel   settore   civile   non
          residenziale,   sia   pubblico   che    privato,    nonche'
          dell'esigenza di semplificare l'accesso  al  meccanismo  da
          parte della pubblica amministrazione e dei  privati,  anche
          attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di  tipo
          EPC,  e  dell'opportunita'  di  ampliare   gli   interventi
          ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di  allaccio
          a  sistemi  di   teleriscaldamento   e   teleraffrescamento
          efficiente    e    l'installazione    di    impianti     di
          microcogenerazione.  L'aggiornamento  tiene  inoltre  conto
          delle  disposizioni  di  cui  al  Piano  d'azione  per   il
          miglioramento  della  qualita'  dell'aria   istituito   con
          protocollo di intesa tra Governo e  regioni  del  4  giugno
          2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia  e
          il clima, con particolare riferimento alla necessita' di: 
                  a)  prevedere  l'inclusione  degli  interventi   di
          riqualificazione  degli  edifici  del   settore   terziario
          privato; 
                  b) ampliare, garantendo l'invarianza dei  costi  in
          bolletta a carico degli utenti,  il  contingente  di  spesa
          messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni; 
                  c)   rivedere   le   tempistiche   relative    alla
          realizzazione  dei  progetti  da  parte   delle   Pubbliche
          amministrazioni,  al  fine  di  renderle  coerenti  con  le
          previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                  d) prevedere la  possibilita',  almeno  nell'ambito
          degli    interventi    di     riqualificazione     profonda
          dell'edificio,   di   promuovere    gli    interventi    di
          installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. 
                  (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          legislativo n. 102 del 2014: 
                «Art. 28 (Contributi per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli  interventi  di
          produzione di energia termica da  fonti  rinnovabili  e  di
          incremento   dell'efficienza    energetica    di    piccole
          dimensioni, realizzati in data successiva  al  31  dicembre
          2011, sono incentivati  sulla  base  dei  seguenti  criteri
          generali: 
                  a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed  e'
          commisurato alla produzione di  energia  termica  da  fonti
          rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici  generati  dagli
          interventi; 
                  b) il periodo di  diritto  all'incentivo  non  puo'
          essere superiore a dieci  anni  e  decorre  dalla  data  di
          conclusione dell'intervento; 
                  c) l'incentivo resta costante per tutto il  periodo
          di  diritto  e  puo'  tener  conto  del  valore   economico
          dell'energia prodotta o risparmiata; 
                  d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
          agli  interventi  che  non  accedono  ad  altri   incentivi
          statali, fatti salvi  i  fondi  di  garanzia,  i  fondi  di
          rotazione e i contributi in conto interesse; 
                  e) gli incentivi sono assegnati  tramite  contratti
          di diritto privato fra il GSE e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 2. 
                2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                  a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                  b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
          impianti e degli interventi; 
                  c)  i  contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                  d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a  carico
          del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
          qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti  su
          impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di
          scadenza del contratto di  gestione  nell'arco  dei  cinque
          anni successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,
          assicurino il mantenimento dei requisiti mediante  clausole
          contrattuali da inserire nelle condizioni  di  assegnazione
          del nuovo contratto; 
                  e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                  f)  le  condizioni  di  cumulabilita'   con   altri
          incentivi pubblici, fermo  restando  quanto  stabilito  dal
          comma 1, lettera d); 
                  g) le modalita' di aggiornamento  degli  incentivi,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                    i. la  revisione  e'  effettuata,  per  la  prima
          volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                    ii. i nuovi valori si applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. (49) 
                3. I decreti di cui al comma 2  sono  adottati  entro
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
                5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  sono  abrogati  a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          attuativo del comma 2, lettera f), del  presente  articolo.
          Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
          di incentivazione di cui al comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
          anche  con  fondi  di  garanzia,  fondi  di   rotazione   e
          contributi in conto interesse. 
                6. L'articolo 9 del  decreto  legislativo  30  maggio
          2008, n. 115, e' abrogato.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.