ART.11
(Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)
1. Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale
e' incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di
durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando
al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per
l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi
quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti
di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di
teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non
cogenerativi. L'ARERA definisce le modalita' con le quali le risorse
per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano
copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas
naturale.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica sono definite le modalita' di attuazione del comma 1,
prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di
sostegno, nonche' la possibilita' di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da
fonti rinnovabili di origine non biologica.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di
riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono
agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i
rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantita' e
tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo
rilasciato ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, sono rispettati i
criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni calcolati
sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione
anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia
per quella destinata alla produzione di biometano, secondo quanto
disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 14 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del
presente decreto.
4. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite
le modalita' con le quali il regime incentivante di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante
"Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti
avanzati nel settore dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' coordinato con il regime di cui
al comma 1, nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino al 30
giugno 2026.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti
prodotti, ivi inclusi quelli derivanti dall'attuazione del decreto di
cui al comma 4.
Note all'art. 11:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 14 novembre 2019 e' riportato
nelle note all'art. 2.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
marzo 2018 recante (Promozione dell'uso del biometano e
degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei
trasporti) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19 marzo 2018, n.
65.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella
rete del gas naturale). - 1. Il biometano immesso nella
rete del gas naturale alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 20 e' incentivato, su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti
modalita':
a) mediante il rilascio degli incentivi per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto
delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas
naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di
immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,
qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto
delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i
trasporti;
c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo
di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma
2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione
dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano
copertura a valere sul gettito delle componenti delle
tariffe del gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione
di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 33, comma 5.».