ART. 12 
 
(Disposizioni  per  la  promozione  dello  sviluppo   tecnologico   e
         industriale nonche' per il monitoraggio di sistema) 
 
1. Gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico  e  industriale
in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, sono avviati in coordinamento alle misure stabilite dal  Piano
Nazionale di Ripresa e  Resilienza  e  tengono  inoltre  conto  delle
seguenti linee d'azione prioritarie. A  tal  fine,  all'articolo  32,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il punto iv e' sostituito dal seguente: 
   "iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti  dal
    Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  che  consentano  di
    accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale;"; 
b) dopo il punto iv, sono aggiunti i seguenti: 
   "iv.1 alla realizzazione di  comunita'  dell'energia,  sistemi  di
    autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con
    riguardo alla riconversione di siti industriali e  configurazioni
    in esercizio, nei  quali  possa  essere  accelerato  lo  sviluppo
    tecnologico e il percorso di decarbonizzazione  anche  attraverso
    la sperimentazione di tecnologie innovative; 
   iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al  raggiungimento  degli
    obiettivi  di  decarbonizzazione  tramite  la  realizzazione   di
    sistemi  informatici   di   monitoraggio   e   analisi   per   la
    programmazione territoriale, nella  misura  massima  del  10  per
    cento del gettito annuo complessivo.". 
 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32,  comma  1,  lettera
          b), del citato decreto legislativo n. 28, del  2011,  cosi'
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  32  (Interventi  a   favore   dello   sviluppo
          tecnologico e industriale). - (omissis). 
                  b) gli interventi  e  le  misure  prevedono,  anche
          attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
                    i.  ai  progetti   di   validazione   in   ambito
          industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie; 
                    ii. ai progetti di  innovazione  dei  processi  e
          dell'organizzazione nei servizi energetici; 
                    iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
          poli di  innovazione  finalizzati  alla  realizzazione  dei
          progetti di cui al punto 1); 
                    iv. al  finanziamento  di  progetti  sinergici  a
          quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
          che consentano di  accelerare  lo  sviluppo  tecnologico  e
          industriale. 
                    iv.1    alla    realizzazione    di     comunita'
          dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di
          distribuzione chiusi anche con riguardo alla  riconversione
          di siti industriali  e  configurazioni  in  esercizio,  nei
          quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e  il
          percorso   di   decarbonizzazione   anche   attraverso   la
          sperimentazione di tecnologie innovative; 
              iv.2   ad   attivita'   strumentali    funzionali    al
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite
          la realizzazione di sistemi informatici di  monitoraggio  e
          analisi per la programmazione  territoriale,  nella  misura
          massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.».