Art. 16 
 
        Attestazione di regolare esecuzione della prestazione 
 
  1. Il centro di  costo  competente  accerta  la  regolarita'  della
prestazione  e  della  corrispondenza  della  stessa   ai   requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. 
  2. A seguito dell'accertamento di  cui  al  comma  1,  il  Servizio
competente in materia di gestione delle risorse strumentali  provvede
alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti  a
comprovare l'adempimento  dell'obbligazione  assunta  dal  fornitore,
determinando per  l'Agenzia  l'accensione  del  costo  relativo  alla
prestazione ricevuta, secondo le modalita' e  le  procedure  definite
nel Manuale di contabilita'.