Art. 19 Fondo cassa economale 1. Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, puo' dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti. 2. L'entita' del fondo, la modalita' di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne. 3. Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.