Art. 19 
 
                        Fondo cassa economale 
 
  1. Il Direttore  generale,  sentito  il  Vice  Direttore  generale,
all'inizio di ciascun anno, puo' dotare, su proposta del Responsabile
del  Servizio  competente  in  materia  di  gestione  delle   risorse
strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia  di  un  fondo
per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti. 
  2. L'entita' del fondo, la modalita' di  gestione  e  i  limiti  di
spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne. 
  3. Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione
del rendiconto delle somme gia' spese.