Art. 19 Orario settimanale di lavoro e prestazione minima giornaliera 1. L'orario settimanale di lavoro e' fissato in 37 ore e 30 minuti, di norma e' ripartito su cinque giorni dal lunedi' al venerdi'. 2. La prestazione lavorativa giornaliera del personale dei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore si svolge, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per i Servizi o le articolazioni cui sono addetti, nel rispetto comunque delle esigenze di servizio. Il restante personale e' tenuto a rendere una prestazione minima giornaliera della durata di 6 ore e 30 minuti. 3. Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all'orario settimanale devono essere autorizzate. Ove siano utilizzati permessi da recuperare, la deficienza giornaliera o settimanale e' recuperata mediante prestazioni aggiuntive da rendere o rese, rispettivamente, nella medesima settimana ovvero in altre settimane del medesimo mese. Il computo delle prestazioni, anche a fini retributivi, e' effettuato con cadenza mensile al termine dell'ultima domenica del mese. 4. Ai fini del calcolo della durata dell'assenza giornaliera e dei limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento alla durata dell'orario teorico medio giornaliero, dato dall'orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso e' ripartito. 5. Ove per esigenze di servizio gli sia richiesto, il dipendente e' tenuto a prestare la propria opera anche oltre la durata della prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro. Sono esentati dall'obbligo i dipendenti disabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, ovvero dall'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' i dipendenti con figli portatori di grave disabilita' ai sensi della stessa legge. 6. Ove il personale fornisca prestazioni, non distribuite su turni ai sensi dell'articolo 24, in ore notturne, nelle giornate di festivita' infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le prestazioni rese oltre le 5 ore), ha titolo al compenso orario di cui all'articolo 106, e le prestazioni non sono computate ai fini e per gli effetti dei commi 1 e 3. Ove dette prestazioni siano rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha titolo anche a un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata. 7. La durata media dell'orario settimanale di lavoro (dal lunedi' alla domenica) per il personale dei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto e di quello dell'Area operativa non puo' in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro eccedenti il normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilita' attribuite, ai fini del calcolo della durata media e' assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. n. 30: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.» «Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.».