Art. 20 
 
                        Lavoro straordinario 
 
  1. Per il personale inquadrato nell'Area  operativa,  con  riguardo
alle  prestazioni  eccedenti  l'orario  settimanale  di  lavoro,   e'
stabilito il limite generale di 200 ore annue, oltre il  quale  viene
meno l'obbligo di effettuare le prestazioni  medesime.  In  deroga  a
tale limite, possono essere richieste prestazioni straordinarie  fino
al limite legale delle 48 ore medie settimanali di  cui  all'articolo
19, comma 7. 
  2. Salvo quanto previsto in tema di banca delle  ore  e  banca  del
tempo, per le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro il
personale di cui  al  comma  1  ha  titolo  al  compenso  per  lavoro
straordinario di cui all'articolo 107.