Art. 22 
 
                  Presidio delle esigenze operative 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  il  presidio  di  specifiche  esigenze
operative e con riferimento al personale  strettamente  necessario  a
tal fine, fatte salve diverse  disposizioni  adottate  dal  Direttore
generale,  il  Capo  Servizio,  ferma  restando  la  fruizione  delle
flessibilita' compatibili con le misure di presidio, puo' disporre: 
    a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora  in
ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di
flessibilita' in ingresso e della  durata  della  prestazione  minima
giornaliera; 
    b) la collocazione dell'intervallo nei  limiti  dell'arco  orario
12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio  di
appartenenza. 
  2. Nel disporre le misure di presidio, sono  osservati  criteri  di
rotazione tra il personale interessato.