Art. 22 Presidio delle esigenze operative 1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, ferma restando la fruizione delle flessibilita' compatibili con le misure di presidio, puo' disporre: a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilita' in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera; b) la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio di appartenenza. 2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato.