Art. 23 Arco orario di normale operativita' 1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall'articolo 24, e' resa nell'ambito dell'arco orario di normale operativita' dei Servizi, fissata tra le 7.30 e le 18.45. 2. Eventuali prestazioni rese al di fuori dell'arco orario di normale operativita' non sono utili a nessun fine, salvo che siano formalmente richieste o autorizzate.