Art. 23 
 
                 Arco orario di normale operativita' 
 
  1. La prestazione lavorativa  giornaliera,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24, e' resa nell'ambito  dell'arco  orario  di  normale
operativita' dei Servizi, fissata tra le 7.30 e le 18.45. 
  2. Eventuali prestazioni rese  al  di  fuori  dell'arco  orario  di
normale operativita' non sono utili a nessun fine,  salvo  che  siano
formalmente richieste o autorizzate.