Art. 24 
 
                         Turni e sfalsamenti 
 
  1. Per esigenze funzionali connesse ad attivita' da svolgere in via
continuativa in orari anche eccedenti l'arco di normale operativita',
le prestazioni lavorative possono essere distribuite su turni. 
  2. Le prestazioni lavorative del personale operante su  turni  sono
distribuite su  un  orario  giornaliero  di  7  ore  e  30  minuti  e
settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una  flessibilita'  di
15 minuti dell'inizio della  prestazione  lavorativa  giornaliera,  a
condizione che sia comunque assicurata la continuita' del servizio. 
  3. In relazione a  specifiche  esigenze  organizzative  relative  a
determinate attivita', l'inizio  dell'orario  di  lavoro  giornaliero
puo' essere sfalsato in anticipo o in posticipo  di  un'ora  rispetto
alle ore 8.00. 
  4. Le prestazioni lavorative del personale operante su  sfalsamenti
sono distribuite su un orario giornaliero di 7  ore  e  30  minuti  e
settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una  flessibilita'  in
entrata di 15 minuti. La durata dell'intervallo pomeridiano e' di  30
minuti. 
  5. Al personale chiamato a rendere  le  prestazioni  lavorative  su
turni spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all'articolo 108,
lettera c). Qualora il turno ricada in tutto o  in  parte  nelle  ore
notturne, tale  compenso  si  cumula  con  la  maggiorazione  di  cui
all'articolo 106, comma 1. 
  6. Al personale chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa
in sfalsamento e' riconosciuto il compenso di cui  all'articolo  108,
lettera b).