Art. 24 Turni e sfalsamenti 1. Per esigenze funzionali connesse ad attivita' da svolgere in via continuativa in orari anche eccedenti l'arco di normale operativita', le prestazioni lavorative possono essere distribuite su turni. 2. Le prestazioni lavorative del personale operante su turni sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' di 15 minuti dell'inizio della prestazione lavorativa giornaliera, a condizione che sia comunque assicurata la continuita' del servizio. 3. In relazione a specifiche esigenze organizzative relative a determinate attivita', l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero puo' essere sfalsato in anticipo o in posticipo di un'ora rispetto alle ore 8.00. 4. Le prestazioni lavorative del personale operante su sfalsamenti sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' in entrata di 15 minuti. La durata dell'intervallo pomeridiano e' di 30 minuti. 5. Al personale chiamato a rendere le prestazioni lavorative su turni spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all'articolo 108, lettera c). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all'articolo 106, comma 1. 6. Al personale chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa in sfalsamento e' riconosciuto il compenso di cui all'articolo 108, lettera b).