Art. 25 Banca delle ore 1. La banca delle ore e' alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale rese, nell'arco 6.00 - 22.00, dal lunedi' al venerdi'. 2. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate: a) sotto forma di giornate di congedo o di permessi di durata fino a cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita'), da fruire entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione; b) su richiesta del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva. 3. Alla scadenza del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione le ore non fruite, salvo che il dipendente chieda di alimentare la banca del tempo, sono considerate, per l'Area manageriale alte professionalita', ai fini del calcolo del premio di presenza di cui all'articolo 101 e, per l'Area operativa, danno luogo al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 107.