Art. 25 
 
                           Banca delle ore 
 
  1. La banca delle ore e' alimentata, su richiesta  del  dipendente,
con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti  il  normale  orario  di
lavoro settimanale rese, nell'arco  6.00  -  22.00,  dal  lunedi'  al
venerdi'. 
  2. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate: 
    a) sotto forma di giornate di congedo o  di  permessi  di  durata
fino  a  cinque  ore   giornaliere   (tre   ore   in   occasione   di
semifestivita'),  da  fruire  entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno
successivo a quello di maturazione; 
    b) su richiesta del dipendente, per compensare eventuali  deficit
di prestazione risultanti a fine mese che diano  luogo  a  trattenuta
retributiva. 
  3. Alla scadenza del mese di gennaio dell'anno successivo a  quello
di maturazione le ore non fruite, salvo che il dipendente  chieda  di
alimentare  la  banca  del  tempo,  sono  considerate,   per   l'Area
manageriale alte professionalita', ai fini del calcolo del premio  di
presenza di cui all'articolo 101 e, per l'Area operativa, danno luogo
al riconoscimento  del  compenso  per  lavoro  straordinario  di  cui
all'articolo 107.