Art. 26 
 
                           Banca del tempo 
 
  1. La banca del tempo  e'  una  dotazione  di  ore  utilizzabile  a
integrazione dei congedi spettanti, nonche', a partire dal  62°  anno
d'eta', in accompagnamento all'uscita. 
  2. La banca del tempo e' alimentata, nel  limite  massimo  di  3300
ore: 
    a) con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza  ai
20 giorni di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  8  aprile
2003, n. 66, ove non fruiti nei termini previsti; 
    b) su richiesta del dipendente, entro il limite  massimo  di  200
ore annue, con  le  prestazioni  eccedenti  l'orario  settimanale  di
lavoro rese, nell'arco 6.00 - 22.00 delle giornate feriali e  feriali
non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle  ore  e
non fruite allo scadere del termine previsto. 
  3. La banca del tempo puo' essere utilizzata, a giornate intere,  a
integrazione dei congedi spettanti: 
    a) nei limiti di 10 giorni l'anno, previo esaurimento del congedo
ordinario e della banca delle ore; 
    b) nei limiti di 10  giorni,  quale  congedo  di  paternita',  da
fruire entro 5 mesi dalla  nascita,  adozione  o  affidamento  di  un
figlio. 
  4. A partire dal 62° anno d'eta', la banca del  tempo  puo'  essere
utilizzata in accompagnamento all'uscita: 
    a) a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario  e
della banca delle ore; 
    b) in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente
la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale,  secondo
modalita' da concordare con l'Agenzia. 
  5.  Le  ore  accantonate  nella  banca  del   tempo   non   vengono
monetizzate, nemmeno al momento della cessazione  dal  servizio.  Nei
soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica  permanente
e assoluta, a  fronte  di  eventuali  ore  residue,  e'  riconosciuta
un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo  110  e
sulla  base  dell'inquadramento   dell'interessato   all'atto   della
cessazione. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66   (Attuazione   delle
          direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
          dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro),   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 66, S.O. n. 61: 
                «Art. 10 (Ferie annuali). - 1. Fermo restando  quanto
          previsto  dall'articolo  2109   del   codice   civile,   il
          prestatore di lavoro ha diritto ad un  periodo  annuale  di
          ferie retribuite non inferiore a  quattro  settimane.  Tale
          periodo,  salvo  quanto   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva  o  dalla  specifica  disciplina  riferita  alle
          categorie di cui all'articolo 2, comma  2,  va  goduto  per
          almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta  del
          lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione  e,  per  le
          restanti due settimane, nei 18 mesi successivi  al  termine
          dell'anno di maturazione. 
                2. Il predetto periodo minimo  di  quattro  settimane
          non puo' essere sostituito dalla  relativa  indennita'  per
          ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
          di lavoro. 
                3.Nel caso di orario espresso  come  media  ai  sensi
          dell'articolo  3,   comma   2,   i   contratti   collettivi
          stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.».