Art. 26 Banca del tempo 1. La banca del tempo e' una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti, nonche', a partire dal 62° anno d'eta', in accompagnamento all'uscita. 2. La banca del tempo e' alimentata, nel limite massimo di 3300 ore: a) con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ove non fruiti nei termini previsti; b) su richiesta del dipendente, entro il limite massimo di 200 ore annue, con le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro rese, nell'arco 6.00 - 22.00 delle giornate feriali e feriali non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle ore e non fruite allo scadere del termine previsto. 3. La banca del tempo puo' essere utilizzata, a giornate intere, a integrazione dei congedi spettanti: a) nei limiti di 10 giorni l'anno, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; b) nei limiti di 10 giorni, quale congedo di paternita', da fruire entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio. 4. A partire dal 62° anno d'eta', la banca del tempo puo' essere utilizzata in accompagnamento all'uscita: a) a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; b) in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, secondo modalita' da concordare con l'Agenzia. 5. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 e sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 66, S.O. n. 61: «Art. 10 (Ferie annuali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3.Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.».