Art. 27 
 
                              Part-time 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  il  Direttore  generale
autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo  pieno  a
tempo parziale («part-time») del personale di ruolo  con  almeno  tre
anni di servizio effettivo, ove cio' sia compatibile con le  esigenze
operative e tenuto conto  delle  situazioni  di  priorita'  stabilite
dalla legge. 
  2. Il provvedimento di autorizzazione individua, in accordo con  il
dipendente, la tipologia  di  part-time  (orizzontale/verticale),  la
durata del rapporto, il profilo orario, la durata  della  prestazione
minima giornaliera. Il rapporto di lavoro a  tempo  parziale  non  e'
compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni. 
  3. Per il trattamento  normativo,  economico  e  previdenziale  dei
rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina  di  cui
all'allegato A dell'appendice del  regolamento  del  personale  della
Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 3 e 7, del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n.  144,  S.O.  n.
          34: 
                «Art. 8 (Trasformazione del rapporto). - 1. Omissis. 
                2. Omissis. 
                3. I lavoratori del settore pubblico  e  del  settore
          privato affetti da patologie oncologiche nonche'  da  gravi
          patologie cronico-degenerative ingravescenti, per  i  quali
          residui una  ridotta  capacita'  lavorativa,  eventualmente
          anche  a  causa  degli  effetti  invalidanti   di   terapie
          salvavita, accertata da una  commissione  medica  istituita
          presso l'azienda unita' sanitaria  locale  territorialmente
          competente, hanno diritto alla trasformazione del  rapporto
          di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale.  A
          richiesta del lavoratore il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro  a
          tempo pieno. 
                4. Omissis. 
                5. Omissis. 
                6. Omissis. 
                7. Il lavoratore puo' chiedere, per una  sola  volta,
          in luogo del  congedo  parentale  od  entro  i  limiti  del
          congedo ancora spettante ai sensi del Capo  V  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  a  tempo
          parziale, purche' con una riduzione d'orario non  superiore
          al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar  corso
          alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 
                8. Omissis.».