Art. 28 Lavoro delocalizzato 1. Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, con la fornitura degli ordinari strumenti (PC portatile) da parte dell'Agenzia, al massimo per una giornata a settimana (eventualmente divisibile in 2 mezze giornate). La durata della prestazione lavorativa e' determinata secondo il criterio di cui all'articolo 19, comma 4. 2. Il lavoro delocalizzato e' autorizzato, previa valutazione di compatibilita' con le esigenze di servizio, tenuto conto delle funzioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia, per lo svolgimento di attivita', ordinariamente svolte dal dipendente, che presentino i seguenti requisiti: a) assenza di interdipendenze con processi operativi che comportano la presenza sul posto di lavoro; b) contenuto valutabile sul piano dei risultati. 3. Il lavoro a distanza non puo' determinare prestazioni supplementari o straordinarie.