Art. 28 
 
                        Lavoro delocalizzato 
 
  1. Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione
ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, con  la  fornitura  degli
ordinari strumenti (PC portatile) da parte dell'Agenzia,  al  massimo
per una giornata a settimana (eventualmente  divisibile  in  2  mezze
giornate). La durata  della  prestazione  lavorativa  e'  determinata
secondo il criterio di cui all'articolo 19, comma 4. 
  2. Il lavoro delocalizzato e' autorizzato,  previa  valutazione  di
compatibilita' con  le  esigenze  di  servizio,  tenuto  conto  delle
funzioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale nello  spazio
cibernetico  dell'Agenzia,   per   lo   svolgimento   di   attivita',
ordinariamente svolte  dal  dipendente,  che  presentino  i  seguenti
requisiti: 
    a)  assenza  di  interdipendenze  con  processi   operativi   che
comportano la presenza sul posto di lavoro; 
    b) contenuto valutabile sul piano dei risultati. 
  3.  Il  lavoro  a  distanza  non   puo'   determinare   prestazioni
supplementari o straordinarie.