Art. 29 Reperibilita' 1. Il personale per il quale sia stabilito - con formale comunicazione, di norma del Capo Servizio di appartenenza - un obbligo di pronta reperibilita' e' tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonche', in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto. 2. Salvo diversa determinazione del Capo Servizio, il turno di reperibilita' e' compreso: a) in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; b) in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. 3. Per ogni turno di reperibilita' spetta il compenso di cui all'articolo 108, lettera d).