Art. 29 
 
                            Reperibilita' 
 
  1.  Il  personale  per  il  quale  sia  stabilito  -  con   formale
comunicazione, di norma  del  Capo  Servizio  di  appartenenza  -  un
obbligo di pronta reperibilita' e' tenuto a fornire in via preventiva
ogni  indicazione  utile  per  essere  immediatamente  rintracciabile
mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonche', in caso  di
chiamata, a raggiungere  tempestivamente  il  luogo  dell'intervento,
ovvero,   ove   ne   ricorrano   i   presupposti,   ad    intervenire
tempestivamente in remoto. 
  2. Salvo diversa determinazione del  Capo  Servizio,  il  turno  di
reperibilita' e' compreso: 
    a) in giorno lavorativo, tra il termine  del  normale  orario  di
lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; 
    b)  in  giorno  festivo,  feriale  non  lavorativo  e  di  riposo
settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le  ore  8.00  del
giorno successivo. 
  3. Per ogni turno  di  reperibilita'  spetta  il  compenso  di  cui
all'articolo 108, lettera d).