Art. 30 
 
                         Riposo giornaliero 
 
  1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente  il  dipendente
puo'  fruire  di  un  riposo  giornaliero  inferiore  alle   11   ore
consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi: 
    a) cambio turno; 
    b) casi  eccezionali  in  cui  il  personale,  per  esigenze  non
rinviabili,  fornisca  una   prestazione,   superiore   alla   minima
giornaliera, tale da incidere sul  riposo  giornaliero  (ad  esempio,
esigenze relative alla gestione di incidenti di sicurezza informatica
e situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di  cybersicurezza,  in
occasione di lavorazioni urgenti, etc.). 
  3. Nelle ipotesi sopra  indicate  al  dipendente  e'  accordato  un
riposo compensativo di durata pari alla parte di  riposo  giornaliero
non goduta, da fruire nel piu' breve tempo possibile. 
  4. In caso di prestazioni rese nell'arco di tempo compreso  tra  le
ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo  di  cui  al  comma  3  sostituisce
quello spettante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6. 
  5. Nei casi di effettuazione di  interventi  durante  il  turno  di
reperibilita', le 11 ore di riposo giornaliero possono  essere  anche
non consecutive.