Art. 31 
 
                         Riposo settimanale 
 
  1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale  che,
di regola, coincide con la domenica. 
  2. Il personale, ove in via  eccezionale  sia  chiamato  a  fornire
prestazioni  eccedenti  le  quattro  ore  nel  corso  della  giornata
destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad  usufruire  del
riposo non goduto in una  delle  giornate  lavorative  immediatamente
successive. 
  3. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro
ore danno titolo ad un permesso orario di  corrispondente  durata  da
fruire  all'inizio  dell'orario  di  lavoro  di  una  delle  giornate
lavorative immediatamente successive. 
  4. Per le prestazioni di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione  la
maggiorazione dello stipendio di cui all'articolo 106, comma 2.