Art. 32 
 
    Festivita', semifestivita' e giornate feriali non lavorative 
 
  1.  Sono  considerati  giorni   festivi   quelli   previsti   dalle
disposizioni di legge, compresa la festivita' dei Santo Patrono. 
  2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre  e  il
31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio della
prestazione lavorativa, la durata della stessa  e'  di  5  ore.  Tale
durata e' ridotta o  aumentata  proporzionalmente  nei  casi  in  cui
l'orario teorico medio giornaliero di cui all'articolo 19,  comma  4,
sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti. 
  3. Al personale che svolga attivita' lavorativa in  giorno  festivo
ovvero, oltre la  durata  di  cui  al  comma  precedente,  in  giorno
semifestivo spetta il compenso di  cui  all'articolo  107,  comma  3,
lettera b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano
con il giorno di riposo settimanale, si applicano  le  previsioni  di
cui all'articolo 31. 
  4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate  in
cui il personale non e' normalmente tenuto  a  prestare  servizio  in
dipendenza  della  ripartizione  dell'orario  settimanale  in  cinque
giorni ai sensi  dell'articolo  19,  comma  1.  Qualora  le  giornate
feriali non lavorative coincidano con giorni festivi  o  semifestivi,
al personale che svolga attivita' lavorativa in dette giornate spetta
il compenso di cui all'articolo  107,  comma  3,  lettera  b),  fatta
eccezione per le  prestazioni  rese  nei  giorni  semifestivi  e  non
eccedenti la durata di cui al comma 2, per le quali si applica quanto
disposto dall'articolo 101, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
26.