Art. 10 bis
Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei
lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali.
1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate
di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Il limite delle minori
entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rideterminato in 108,8 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022. 3.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in
3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il
medesimo anno 2021;
b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo all'articolo 88 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi
Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la
formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo
costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse
disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri e modalita' di applicazione della misura e di
utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo
limite di spesa.».
- Si riporta il testo all'articolo 41 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, (Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 41 (Contratto di rioccupazione). - 1. In via
eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a
incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,
n. 150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente
articolo e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di
rioccupazione e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto
lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una
durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento
trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa
vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti
possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo
termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono
lavoratori con il contratto di cui al presente articolo e'
riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero
dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro
privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non
abbiano proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del
periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il
licenziamento collettivo o individuale per giustificato
motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima
unita' produttiva e inquadrato con lo stesso livello e
categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai
fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono
il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di
dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto
per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile,
per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei
mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione
vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo
periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da parte
dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai
sensi della sezione 3.1 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a
9 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive
pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8
milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9,
pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8
milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di
euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti
dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di
euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1,
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - 1. - 199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».