Art. 8 bis
Disposizioni in materia di distretti turistici
1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
del turismo»;
b) al comma 5, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente:
«2023» e le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e» sono
soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia) come modificato dalla
presente legge:
1. - 3.
4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro
del turismo, su richiesta delle imprese del settore che
operano nei territori interessati, previa intesa con le
Regioni interessate, i Distretti turistici con gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica
a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di
migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze
giuridiche alle imprese che vi operano con particolare
riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2023,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero del turismo e con i
Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai
sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti
pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine
di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e
creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante
azioni per la riqualificazione delle aree del distretto,
per la realizzazione di opere infrastrutturali, per
l'aggiornamento professionale del personale, per la
promozione delle nuove tecnologie.
6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete
ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la
ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368,
lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle
medesime imprese, ancorche' non costituite in rete, si
applicano comunque, su richiesta, le disposizioni
agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma
368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia
zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle
misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di
coordinamento delle attivita' delle Agenzie fiscali e
dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto
intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque
questione di competenza propria di tali enti e possono
presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi
altra amministrazione statale, nonche' ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con
decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura
non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la
disciplina vigente in materia di Sportello unico per le
attivita' produttive e di comunicazione unica, le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la
funzionalita' degli sportelli unici, rispettivamente, per
le questioni di competenza dei predetti enti, nonche' di
competenza delle amministrazioni statali. Per le attivita'
di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie
fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano
controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio
di tali attivita' in modo tale da influire il meno
possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese
dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi
previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali
ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere
stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2
dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni del presente codice si
applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata
per fini commerciali mediante le unita' da diporto di cui
all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».
8. Per incentivare la realizzazione di porti e
approdi turistici e razionalizzare il procedimento di
rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei,
allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili
per funzioni portuali di preminente interesse pubblico,
nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve
essere valutata, con priorita', la possibile finalizzazione
delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici
come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509.»;
b) ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, al procedimento di revisione del
quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni
demaniali marittime per le strutture portuali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si
applicano i criteri e le modalita' di affidamento
appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai
sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato
- Regioni.».