Art. 9
Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e
valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
procedimenti.
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei
debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» e'
aggiunto il seguente periodo: « Limitatamente agli esercizi 2022 e
2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860
possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo
sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione
di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da
parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE
di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile. »;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita' finanziaria,»
sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 861».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su
occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti
da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i
titolari del trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni
altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che
permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche
sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con
proprio decreto, puo' disporre anticipazioni da destinare ai soggetti
attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla
base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali
titolari degli inter- venti PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo
sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque
adottati. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al
presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime
amministrazioni titolari degli inter- venti, a valere sui pertinenti
stanziamenti di bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di
analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di
revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il Comitato scientifico per le
attivita' inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di
indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione
dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal
Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici
indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato
indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e
delle attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di
volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un
componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e
delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un
rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un
rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato
scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una apposita Unita' di missione, che svolge
anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto un dirigente
di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con
corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale.
L'Unita' di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
svolge attivita' di analisi e valutazione della spesa sulla base
degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato
scientifico di cui al comma 8. L'Unita' di missione, nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196, collabora alle attivita' necessarie alla definizione
degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative
relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei di
analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata
legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022
e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui
al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di
cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le
attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio
di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in
considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo
1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2021 e 2022».
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del supporto
di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati,
le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta
giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine,
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione
vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali.
Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a
stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro
600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita' di
gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che
sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali i decreti possono essere comunque adottati.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per
la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui
fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le
pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di
contabilita' economico-patrimoniale», inserita nella missione 1,
componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto, per gli anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della
Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard
contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15
sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale dello Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai
commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A tal fine, con
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti
le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel
relativo quadro economico i costi per il predetto personale da
rendicontare a carico del PNRR »;
b) al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilita' di tali spese a
carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammissibilita'
di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle
di cui al secondo periodo ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei
al contrasto dell'emergenza Covid-19). - 1. In attuazione
delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020
dei fondi strutturali europei possono richiedere
l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per
cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle
domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal
1°(gradi) luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a
valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello
Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli
effetti sanitari, economici e sociali generati
dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso
delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui
al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che
hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza
dei rispettivi importi, per essere destinate alla
realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti
o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al
comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei
programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di
cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei
fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni
gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli
emergenziali di cui al comma 1 attraverso la
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui
all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le
suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia
di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali
riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste
per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali
riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche
di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi
dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non
siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui
al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse
rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per
le finalita' del presente comma, e' possibile procedere
attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE,
delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle
disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli
di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel
momento in cui siano rese disponibili nei programmi
complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni
titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche
ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai
programmi operativi complementari e propone al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, ove
necessario, le delibere da adottare per la definitiva
approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi
complementari relativi alla programmazione comunitaria
2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2026. Le risorse dei
programmi operativi complementari possono essere utilizzate
anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla
deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2016, con interventi di rafforzamento della capacita'
amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione
della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo
ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027,
mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 861, 862, e 871
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 860. Omissis.
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora
riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili,
pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla
piattaforma elettronica di cui al primo periodo del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai
predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati
contabili, con le modalita' fissate dal presente comma,
includendo anche i pagamenti non comunicati, previa
relativa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale
residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio
della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due
esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni
pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui
all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del
competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile.
862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono
state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite
all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita'
finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o
esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del
consiglio di amministrazione, stanziano nella parte
corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato
Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e'
possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine
esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato
di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del
debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a
sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta
giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni,
registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni,
registrati nell'esercizio precedente.
863. - 870. Omissis.
871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b),
e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del
comma 861, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della
definizione del programma delle verifiche di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di
finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione
Europea L 119 del 4 maggio 2016.
- Il riferimento al comma 1038 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis e
dell'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi
tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato
alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa
il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza.»
«Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le
amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire
il supporto per la verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per
incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi
nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa
anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di
cui al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato
supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e
alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e
condivide con le amministrazioni centrali dello Stato,
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una
apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni
necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1 del presente articolo. La banca dati raccoglie le
informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire
attraverso una procedura da definire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di
cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero
dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure):
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di
esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021,
e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di personale non dirigenziale di
alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del
tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del
suddetto contingente di personale e' effettuato senza il
previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e
mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo s.r.l., anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.a. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni
di economicita', efficienza ed efficacia circa
l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si
informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la
Corte dei conti europea, secondo quanto previsto
dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti
riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici
protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 883. Omissis.
884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita'
e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello
Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per gli anni 2021 e 2022, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165(Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
- Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Il riferimento ai commi 1037 e 1038, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 3-bis (Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di
aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e
di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle
strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113(Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. A tal fine, con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono
imputare nel relativo quadro economico i costi per il
predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il
predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica
delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a
quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva
verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
delle finanze. La medesima procedura si applica per le
spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna
amministrazione, previa verifica di cui al presente comma,
individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli
stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni
possono assumere il personale o conferire gli incarichi
entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 possono ricorrere alle modalita' di selezione
stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a
pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o
prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti
dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti in formato
aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in
ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del
citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova
scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio,
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4
possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo
determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non interessate dall'attuazione del PNRR.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali
possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti
come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di
qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta
specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni
e agli eventuali ambiti territoriali e prevede
l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito
territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle
specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le
modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita'
semplificate di selezione comparativa e pubblica sono
definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le
fasi della procedura di cui al presente comma sono
tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al
presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente
pagina del sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a);
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono
mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi
previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a
carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi
di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),
nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento
all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le
documentate esperienze professionali maturate nonche' il
possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche'
a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla
base delle professionalita' che necessitano di acquisire,
invitano almeno quattro professionisti o esperti, e
comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono
ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5,
lettera b), avviene previo svolgimento di procedure
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con
previsione della sola prova scritta, alle quali consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti
elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
amministrazioni attingono ai fini della stipula dei
contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti
titoli, in settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata
e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono
essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo
alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo
sono composte nel rispetto del principio della parita' di
genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e'
equiparato, per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto
contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti
ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di
concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, le parole: «nel triennio 2019-2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la
coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
funzionale in relazione ai compiti connessi con
l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai fondi
strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino
al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «correlate professionalita'»
sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere».
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini
del punteggio finale» e dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: «Il bando puo' prevedere che il punteggio per
il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento».
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi
previsti ai commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse;
b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono
inserite le seguenti: «nonche' di assistere gli enti locali
nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76».
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il
Dipartimento della funzione pubblica provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari
di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di
cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza
tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di
mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul
portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo
accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».