Art. 19
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto medesimo.
2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi
alle imprese di cui all'art. 8, comma 3, e' riportato, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
l'elenco degli oneri informativi per le societa' benefit
relativamente all'intervento di cui al Capo II del presente decreto.
3. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e
integrazioni, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative
alla misura agevolativa di cui al Capo II del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 novembre 2021
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 1107