Art. 19 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto medesimo. 
  2. Con il provvedimento del direttore generale  per  gli  incentivi
alle imprese di cui all'art. 8,  comma  3,  e'  riportato,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, della  legge  11  novembre  2011,  n.  180,
l'elenco  degli   oneri   informativi   per   le   societa'   benefit
relativamente all'intervento di cui al Capo II del presente decreto. 
  3.  Il  Ministero  garantisce,  ai  sensi  dell'art.   18-ter   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, l'adempimento degli  obblighi  di  comunicazione  sulla
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative
alla misura agevolativa di cui al Capo II del presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 novembre 2021 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1107