Art. 19 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo. 2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 8, comma 3, e' riportato, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le societa' benefit relativamente all'intervento di cui al Capo II del presente decreto. 3. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al Capo II del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1107