Art. 15 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo  n.  123
del 1998. 
  2.  La  definizione  dei  termini  e   delle   modalita'   per   la
presentazione delle domande di agevolazione a  valere  sulle  diverse
linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III e'  disposta
con uno o piu'  provvedimenti  del  Ministero,  riferiti  all'insieme
degli interventi agevolativi o a singole linee di  azione,  ovvero  a
tematiche che  identificano,  eventualmente  prevedendo  il  concorso
finanziario delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera  o
tecnologici. Nell'ambito della predetta  disciplina  sono,  altresi',
fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli
interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  123
del 1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base
dei dati trasmessi dal soggetto  gestore,  comunica  tempestivamente,
con avviso da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,   l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse    finanziarie
disponibili. 
  4.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano   l'integrale
accoglimento delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda,  le
agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto  all'ammontare
delle predette spese. 
  5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di  cui  al
presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura  dei  termini
per la  presentazione  delle  domande,  dandone  pubblicita'  con  le
medesime modalita' di cui al comma 3. 
  6. Ciascuna  impresa  puo'  presentare,  nell'ambito  del  presente
decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni  nell'arco  di
dodici mesi, fatta salva la  possibilita'  di  presentazione  di  una
nuova domanda di agevolazione, in caso  di  rigetto  dell'istanza  in
esito alla relativa istruttoria. La richiesta di  applicazione  delle
condizioni di cui all'art. 11 non si considera un'autonoma domanda  e
non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.