Art. 15 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 2. La definizione dei termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III e' disposta con uno o piu' provvedimenti del Ministero, riferiti all'insieme degli interventi agevolativi o a singole linee di azione, ovvero a tematiche che identificano, eventualmente prevedendo il concorso finanziario delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici. Nell'ambito della predetta disciplina sono, altresi', fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 3. 6. Ciascuna impresa puo' presentare, nell'ambito del presente decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di dodici mesi, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. La richiesta di applicazione delle condizioni di cui all'art. 11 non si considera un'autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.