Art. 17 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore sulla base di
un  provvedimento  di  concessione,   che   individua   il   progetto
imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle  agevolazioni,  regola  i
tempi  e  le  modalita'  per  l'attuazione  dell'iniziativa   e   per
l'erogazione delle agevolazioni, riporta  gli  obblighi  dell'impresa
beneficiaria e i motivi di revoca. 
  2.  L'impresa  beneficiaria,  nel  termine  di  dieci  giorni   dal
ricevimento della  comunicazione  del  provvedimento  di  concessione
trasmessa dal soggetto gestore, restituisce, pena  la  decadenza,  il
provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In  caso  di
mancata  restituzione  nei  termini  previsti,  il  soggetto  gestore
comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle
agevolazioni.