Art. 18 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo II,  fatta  salva
la possibilita' di anticipazione di  cui  al  comma  2,  l'erogazione
delle  agevolazioni  avviene  in  non  piu'  di  quattro   stati   di
avanzamento  lavori  (SAL),  su  richiesta  dell'impresa,   formulata
secondo le  modalita'  e  utilizzando  gli  schemi  definiti  con  il
provvedimento  di  cui  all'art.  15,  comma  2,  e  corredata  della
documentazione giustificativa delle spese, anche costituita da titoli
di  spesa  non  quietanzati,  nei  limiti   previsti   dal   predetto
provvedimento. 
  2. E' fatta salva la possibilita'  per  l'impresa  beneficiaria  di
richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione  a  titolo
di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa,
di importo non superiore al 40%  (quaranta  per  cento)  dell'importo
complessivo delle  agevolazioni  concesse,  previa  presentazione  di
fideiussione o polizza fideiussoria in favore del  soggetto  gestore,
con le modalita' e le condizioni indicate nel  provvedimento  di  cui
all'art. 15, comma 2. 
  3. In sede di ogni richiesta di erogazione ai sensi  del  comma  1,
l'impresa beneficiaria richiede  la  proporzionale  erogazione  delle
agevolazioni commisurate al capitale circolante di  cui  all'art.  9,
comma 4, lettera d), riconosciuto come  ammissibile  nell'ambito  del
provvedimento di concessione di cui all'art. 17. 
  4. Il soggetto  gestore,  prima  dell'erogazione  del  saldo  delle
agevolazioni concesse ai  sensi  del  capo  II,  effettua  controlli,
eventualmente seguiti anche da  ispezioni  in  loco,  finalizzati  ad
accertare l'avvenuta realizzazione del programma  di  investimento  e
che l'impresa  beneficiaria  delle  agevolazioni  sia  effettivamente
operativa.  Nel  caso  in  cui  riscontri  la  mancata   operativita'
dell'impresa,  il  soggetto  gestore  puo'  disporre  la  sospensione
dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di
successive  verifiche,  l'impresa  beneficiaria  risulti  ancora  non
operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni. 
  5. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo III, l'erogazione
e'  disposta  in  un'unica  soluzione,  su   richiesta   dell'impresa
beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati  e  secondo  le
modalita' indicate dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 
  6. Ulteriori specificazioni e  indicazioni  relative  a  modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono  fornite
dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 15, comma  2.  Con
il medesimo provvedimento sono  altresi'  definite  le  modalita'  di
verifica   dell'utilizzo,   da   parte   dell'impresa   beneficiaria,
dell'importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3.