Art. 18 Erogazione delle agevolazioni 1. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo II, fatta salva la possibilita' di anticipazione di cui al comma 2, l'erogazione delle agevolazioni avviene in non piu' di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), su richiesta dell'impresa, formulata secondo le modalita' e utilizzando gli schemi definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e corredata della documentazione giustificativa delle spese, anche costituita da titoli di spesa non quietanzati, nei limiti previsti dal predetto provvedimento. 2. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 3. In sede di ogni richiesta di erogazione ai sensi del comma 1, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 9, comma 4, lettera d), riconosciuto come ammissibile nell'ambito del provvedimento di concessione di cui all'art. 17. 4. Il soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse ai sensi del capo II, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operativita' dell'impresa, il soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni. 5. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo III, l'erogazione e' disposta in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalita' indicate dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita', tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono altresi' definite le modalita' di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3.