Art. 19 
 
Monitoraggio, controlli e  ispezioni.  Ulteriori  obblighi  a  carico
                      dell'impresa beneficiaria 
 
  1.  In  ogni  fase  del  procedimento,  il  soggetto  gestore  puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate  al  fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento  delle
agevolazioni  nonche'  lo  stato  di  attuazione   degli   interventi
finanziati. 
  2. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1,  i  documenti
giustificativi  relativi  alle  spese  rendicontate  sono  tenuti   a
disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e  nelle  modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In  ogni  fase  del
procedimento,  l'impresa  beneficiaria  consente   e   favorisce   lo
svolgimento di tutti i  controlli,  ispezioni  e  monitoraggi,  anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 
  3.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al
soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle
iniziative, secondo quanto precisato  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 15, comma 2. 
  4. Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere  agli  obblighi
di trasparenza delle agevolazioni  ricevute  a  valere  sul  presente
bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti,
della legge 4 agosto  2017,  n.  124  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  5. Nel caso di utilizzo di  risorse  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei o della pianificazione nazionale  delle  risorse
destinate alla ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 3 e 4, le
imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi  e
consentire lo  svolgimento  di  tutte  le  attivita'  in  materia  di
monitoraggio,  controllo  e  pubblicita'  previsti  dalla   normativa
europea  di  riferimento,  secondo  le  indicazioni  fornite  con  il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.