Art. 19 Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico dell'impresa beneficiaria 1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 4. Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 3 e 4, le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa europea di riferimento, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.