Art. 21 
 
                               Revoche 
 
  1. Con riferimento alle  agevolazioni  previste  dal  capo  II,  il
soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora: 
    a) sia verificata l'assenza  o  il  venir  meno  di  uno  o  piu'
requisiti  dell'impresa  beneficiaria,   ovvero   la   documentazione
prodotta risulti incompleta o irregolare per  fatti  imputabili  alla
stessa impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del  procedimento,
abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi  o  contenenti
dati non rispondenti a verita'; 
    c) sia accertata una causa  ostativa  ai  sensi  della  normativa
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli  del  soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia
agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 19; 
    e) si verifichino  variazioni  ai  sensi  dell'art.  20,  che  il
soggetto gestore valuti non compatibili  con  il  mantenimento  delle
agevolazioni; 
    f) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione il programma di
spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo  i
casi in cui il Soggetto gestore accerti  che  il  ritardo  derivi  da
fatti o atti non imputabili all'impresa; 
    g) l'impresa beneficiaria perda  le  caratteristiche  di  impresa
creativa prima che siano  decorsi  tre  anni  dal  completamento  del
programma di spesa, fatte salve le ipotesi di variazioni  autorizzate
ai sensi dell'art. 20; 
    h) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini
ad usi diversi da quelli previsti  le  immobilizzazioni  materiali  o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima  che  siano  decorsi  tre
anni dal completamento del programma di spesa; 
    i) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda
in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre
anni dal completamento del programma di spesa; 
    l) si verifichi il fallimento, la  messa  in  liquidazione  o  la
sottoposizione a procedure  concorsuali  con  finalita'  liquidatorie
dell'impresa beneficiaria  prima  che  siano  decorsi  tre  anni  dal
completamento del programma di spesa; 
    m) l'impresa beneficiaria non restituisca per oltre un  anno  una
rata del finanziamento concesso; 
    n) negli altri casi di revoca  totale  o  parziale  previsti  dal
provvedimento di concessione, in relazione  alle  condizioni  e  agli
obblighi previsti a carico dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi  del
presente decreto, ovvero derivanti da  specifiche  norme  settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento europeo. 
  2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta,  altresi',  la
revoca degli eventuali  benefici  di  cui  all'art.  11.  I  medesimi
benefici sono, altresi', revocati qualora sia  accertato  il  mancato
rispetto dei termini e delle condizioni previste  dal  medesimo  art.
11. 
  3. Per le agevolazioni concesse ai sensi del capo III, il  soggetto
gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi  previsti  dalle
lettere a), b), c), d), e) e n)  del  comma  1,  nonche'  qualora  si
verifichi  una  circostanza  impeditiva  della   corretta   o   utile
prestazione  del   servizio,   per   fatti   imputabili   all'impresa
beneficiaria. 
  4. La revoca  totale  delle  agevolazioni  comporta  l'obbligo  per
l'impresa beneficiaria di restituire  al  soggetto  gestore  l'intero
ammontare delle agevolazioni erogate  in  ogni  forma:  contributo  a
fondo  perduto,  finanziamento  agevolato  e  servizi  di  assistenza
tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia gia'
avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato,  e'  dovuta
la restituzione del debito residuo, al  netto  delle  eventuali  rate
gia'  rimborsate.  Con  il  provvedimento  di  revoca  totale   delle
agevolazioni  l'impresa  beneficiaria  perde  inoltre  il  diritto  a
ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate. 
  5. In caso di revoca parziale, il  soggetto  gestore  procede  alla
rideterminazione  dell'importo  delle  agevolazioni  spettanti  e   i
maggiori importi di cui l'impresa  beneficiaria  abbia  eventualmente
goduto sono detratti dalle  eventuali  erogazioni  successive  ovvero
sono recuperati. 
  6. Qualora la revoca, in  presenza  delle  circostanze  di  cui  al
secondo periodo del comma 2, sia riferita esclusivamente ai  benefici
di cui all'art. 11, la revoca comporta la riconduzione alla forma del
finanziamento agevolato della quota di  contributo  a  fondo  perduto
ottenuta a fronte dell'operazione di  investimento  nel  capitale  di
rischio dell'impresa creativa. 
  7. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal  soggetto  gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti,  al
recupero coattivo degli  stessi  importi,  maggiorati  dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione. 
  8. Il soggetto gestore  provvede  al  recupero  anche  mediante  il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602  e  del
decreto  legislativo  del  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni, applicando quanto previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.