Art. 21 Revoche 1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal capo II, il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora: a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili; b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni; d) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 19; e) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 20, che il soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni; f) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa; g) l'impresa beneficiaria perda le caratteristiche di impresa creativa prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate ai sensi dell'art. 20; h) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; i) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; l) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; m) l'impresa beneficiaria non restituisca per oltre un anno una rata del finanziamento concesso; n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico dell'impresa beneficiaria ai sensi del presente decreto, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. 2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 11. I medesimi benefici sono, altresi', revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 11. 3. Per le agevolazioni concesse ai sensi del capo III, il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e) e n) del comma 1, nonche' qualora si verifichi una circostanza impeditiva della corretta o utile prestazione del servizio, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria. 4. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per l'impresa beneficiaria di restituire al soggetto gestore l'intero ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia gia' avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato, e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate gia' rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni l'impresa beneficiaria perde inoltre il diritto a ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate. 5. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati. 6. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 2, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'art. 11, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio dell'impresa creativa. 7. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 8. Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.