Art. 15 Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi 1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema TS del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.