Art. 15 
 
Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle  specifiche  tecniche
                    delle funzioni e dei servizi 
 
  1.  Gli  aggiornamenti  alle  specifiche  tecniche  relative   alle
funzioni e ai servizi di cui al presente decreto,  che  non  incidano
sui tipi  di  dati  trattati  e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono
pubblicati in apposite sezioni  dei  siti  web  del  Ministero  della
salute,  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema  TS  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Ove necessario e  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  le
specifiche  tecniche  e  gli  allegati  al  presente   decreto   sono
aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.