Art. 17 
 
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale  -
                           Digital Library 
 
  1. L'Istituto  centrale  per  la  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale (di seguito «Digital Library»), con sede a  Roma,  cura  il
coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio
culturale di competenza del Ministero. A tal fine, elabora  il  Piano
nazionale di digitalizzazione del  patrimonio  culturale  e  ne  cura
l'attuazione ed esprime parere  obbligatorio  e  vincolante  su  ogni
iniziativa del Ministero in materia. 
  2. Il direttore della Digital Library, in particolare: 
    a)  cura  il   coordinamento   in   materia   di   programmi   di
digitalizzazione  del  patrimonio   culturale   di   competenza   del
Ministero, nonche'  dei  censimenti  di  collezioni  digitali  e  dei
servizi per l'accesso on-line, quali siti internet, portali  e  delle
banche dati; 
    b) verifica lo stato dei  progetti  di  digitalizzazione  attuati
dagli uffici del Ministero e monitora la  consistenza  delle  risorse
digitali disponibili; 
    c) coordina appositi  tavoli  tecnici  con  rappresentanti  degli
istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai  fini
dell'elaborazione  e   dell'attuazione   del   Piano   nazionale   di
digitalizzazione del patrimonio culturale; 
    d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e  redige  accordi
tipo  per  la  realizzazione  di  progetti  di  digitalizzazione  del
patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici
o privati; 
    e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice. 
  4. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento  delle  proprie
funzioni, delle risorse umane e strumentali  degli  istituti  di  cui
all'articolo 18. 
  Con lo statuto di cui all'articolo  2,  e'  definita  la  struttura
organizzativa in cui si articola l'istituto.