Art. 19 
 
      Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia 
 
  1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2  a
favore  degli  alunni  e  del  personale  scolastico  in  regime   di
autosorveglianza di cui ((all'articolo 3-sexies del  decreto-legge  7
gennaio 2022, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2022, n. 18,)) sulla base di  un'attestazione  dell'istituzione
scolastica interessata  che  ne  comprovi  l'effettiva  esigenza,  le
farmacie e gli altri rivenditori autorizzati  che  hanno  aderito  al
protocollo d'intesa stipulato ai sensi ((dell'articolo  4-ter,  comma
1, del decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2022,  n.  11)),  forniscono
tempestivamente le  suddette  mascherine  alle  medesime  istituzioni
scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2.
Per  l'attuazione  del  primo  periodo,  il  fondo  per   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno  scolastico  2021/2022  di  cui
all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. 
  2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura  di  cui
al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente  al
((riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  per
l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali)) per
il  successivo  trasferimento,  in  unica  soluzione,   delle   somme
necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative  sono
definite con decreto del Ministero dell'istruzione. 
  3.  Agli  oneri  di  cui  al  ((comma  1  si  provvede))  ai  sensi
dell'articolo 32. 
  ((3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, le parole:  «2020/2021  e  2021/2022,  anche  in  deroga
all'articolo 4, comma 5, della predetta legge,  con  ordinanza»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «2020/2021,  2021/2022,   2022/2023   e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma  5,  della  predetta
legge, sia per il primo biennio di validita' che  per  il  successivo
aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze». 
  3-ter. All'articolo 1 del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter.  Per   gli   anni   scolastici   2022/2023   e   2023/2024,
l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4
ha validita' biennale. Eventuali  procedure  svolte  o  in  corso  di
svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette
graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla
vigenza biennale delle graduatorie medesime». 
  3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI,  e'
da intendersi che, qualora sia nominato presidente  dell'Istituto  un
suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del  dipendente
continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica». 
  3-quinquies.  Ai  fini  dell'ampliamento  dei  titoli  universitari
abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre  2021,  n.
163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione
M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno  titolo  all'accesso
alla  professione  di  agrotecnico  ai  sensi  dell'articolo  55  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328, il tirocinio e' svolto all'interno del corso  di
studio. 
  3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
medesimo  personale   puo'   presentare   domanda   di   assegnazione
provvisoria  e   utilizzazione   nell'ambito   della   provincia   di
appartenenza e  puo'  accettare  il  conferimento  di  supplenza  per
l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per
le quali abbia titolo.».)) 
  4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga  ai  sensi
dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69 e che terminano il percorso di dottorato  nell'anno  accademico
2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di  proroga,  non
superiore a tre mesi, del termine finale del  corso,  senza  oneri  a
carico della finanza pubblica. Resta ferma  la  possibilita'  per  le
universita' di  finanziare  le  borse  di  studio  corrispondenti  al
periodo della proroga con proprie  risorse,  ovvero  a  valere  sulle
risorse provenienti da convenzioni con  altri  soggetti,  pubblici  o
privati. 
  5. Della proroga di cui  al  comma  4  possono  altresi'  fruire  i
dottorandi non percettori di borsa  di  studio,  nonche'  i  pubblici
dipendenti in congedo per la frequenza di un  dottorato  di  ricerca,
per  i  quali  la  pubblica  amministrazione  di  appartenenza   puo'
prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga  del
corso di dottorato. 
  6. All'articolo 12  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  lettera  d),  primo  periodo,  dopo  le  parole
«provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti:
«, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non  spetti
la detrazione ai sensi della lettera c)»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter.  Ai  fini
delle  disposizioni  fiscali  che  fanno  riferimento  alle   persone
indicate nel presente articolo, anche richiamando le  condizioni  ivi
previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della
lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.». 
  ((6-bis. All'articolo 12, comma 1,  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al riparto
di cui al periodo precedente le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono  alle  finalita'
del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3-sexies  del
          decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  COVID-19,  in  particolare   nei
          luoghi di lavoro,  nelle  scuole  e  negli  istituti  della
          formazione superiore): 
                «Art. 3-sexies  (Gestione  dei  casi  di  positivita'
          all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo,
          scolastico  e  formativo)  -  1.  Ferma  restando  per   il
          personale    scolastico    l'applicazione    del     regime
          dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1,  comma  7-bis,
          del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella
          gestione dei contatti stretti  tra  gli  alunni  a  seguito
          della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2  nel  sistema
          educativo, scolastico e formativo, ivi compresi  le  scuole
          paritarie  e  quelle  non  paritarie   nonche'   i   centri
          provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le
          seguenti misure: 
                  a)  nelle  istituzioni  del  sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma  2,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65: 
                    1) fino a quattro casi di  positivita'  accertati
          tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o  gruppo
          classe, l'attivita'  educativa  e  didattica  prosegue  per
          tutti  in  presenza,  con  l'utilizzo  di  dispositivi   di
          protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
          docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo
          alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo   soggetto
          confermato positivo al COVID-19. In  tali  casi,  e'  fatto
          comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido  o
          molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o  un
          test  antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione
          dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e,
          se ancora sintomatici, al  quinto  giorno  successivo  alla
          data dell'ultimo contatto. In caso  di  utilizzo  del  test
          antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato
          tramite autocertificazione; 
                    2)  con  cinque  o  piu'  casi   di   positivita'
          accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si  applica
          alla medesima  sezione  o  al  medesimo  gruppo  classe  la
          sospensione delle  relative  attivita'  per  la  durata  di
          cinque giorni; 
                  b) nelle scuole primarie  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
                    1) fino a quattro casi di  positivita'  accertati
          tra gli alunni presenti in  classe,  l'attivita'  didattica
          prosegue  per  tutti  in  presenza,   con   l'utilizzo   di
          dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  di  tipo
          FFP2 da parte  dei  docenti  e  degli  alunni  che  abbiano
          superato  i  sei  anni  di  eta'  fino  al  decimo   giorno
          successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo
          soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'
          fatto comunque obbligo di  effettuare  un  test  antigenico
          rapido  o  molecolare,  anche  in  centri  privati  a  cio'
          abilitati, o un test antigenico  autosomministrato  per  la
          rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa
          dei sintomi e, se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
          successivo alla  data  dell'ultimo  contatto.  In  caso  di
          utilizzo del  test  antigenico  autosomministrato,  l'esito
          negativo e' attestato tramite autocertificazione; 
                    2)  con  cinque  o  piu'  casi   di   positivita'
          accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che
          diano dimostrazione di avere concluso  il  ciclo  vaccinale
          primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o
          dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di
          avere  effettuato  la  dose  di  richiamo   ove   prevista,
          l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo
          di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
          FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta'  superiore
          a sei anni fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data
          dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto   confermato
          positivo al COVID-19. Per coloro che  posseggano  un'idonea
          certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
          didattica  prosegue  in  presenza,   con   l'utilizzo   dei
          dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  di  tipo
          FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta'  superiore
          a sei anni fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data
          dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto   confermato
          positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano
          la responsabilita' genitoriale. Per  gli  altri  alunni  si
          applica la didattica digitale integrata per  la  durata  di
          cinque giorni; 
                  c) nelle scuole secondarie di primo grado,  di  cui
          all'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  legislativo   19
          febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle  scuole  secondarie  di
          secondo grado e nel  sistema  di  istruzione  e  formazione
          professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
                    1) con un caso di positivita' accertato  tra  gli
          alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica  prosegue
          per tutti in presenza, con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
          docenti e degli alunni fino  al  decimo  giorno  successivo
          alla data dell'ultimo contatto con il  soggetto  confermato
          positivo al COVID-19; 
                    2) con due o piu' casi di  positivita'  accertati
          tra gli alunni presenti in classe,  per  coloro  che  diano
          dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario
          o di essere guariti da meno di  centoventi  giorni  o  dopo
          aver completato il  ciclo  vaccinale  primario,  oppure  di
          avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
          prosegue in presenza,  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
          docenti e degli alunni fino  al  decimo  giorno  successivo
          alla data dell'ultimo contatto con il  soggetto  confermato
          positivo al COVID-19. Per coloro che  posseggano  un'idonea
          certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
          didattica  prosegue  in  presenza,   con   l'utilizzo   dei
          dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  di  tipo
          FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
          contatto con il soggetto confermato positivo  al  COVID-19,
          su richiesta di coloro che  esercitano  la  responsabilita'
          genitoriale, per i  minori,  e  degli  alunni  direttamente
          interessati,  se  maggiorenni.  Per  gli  altri  alunni  si
          applica la didattica digitale integrata per  la  durata  di
          cinque giorni. 
                2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e  grado
          sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere  effettivo
          il principio di inclusione degli studenti con disabilita' e
          con bisogni educativi  speciali,  anche  nelle  ipotesi  di
          sospensione o di riorganizzazione delle attivita'  previste
          dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle  famiglie  al
          dirigente scolastico, e'  comunque  garantita  ai  predetti
          studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica in
          presenza, coinvolgendo un  ristretto  numero  di  compagni,
          sempre previa richiesta e con  l'accordo  delle  rispettive
          famiglie. 
                3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),
          lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c),  numero
          2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della  sezione,
          gruppo classe o classe si applica il  regime  sanitario  di
          autosorveglianza di cui all'articolo 1,  comma  7-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  con
          esclusione  dell'obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di  eta'.
          Agli alunni per i  quali  non  sia  applicabile  il  regime
          sanitario di autosorveglianza si  applicano  la  quarantena
          precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la   cui
          cessazione  consegue  all'esito   negativo   di   un   test
          antigenico  rapido  o   molecolare   per   la   rilevazione
          dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di  indossare  per  i
          successivi cinque giorni i dispositivi di protezione  delle
          vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore  a  sei
          anni. La riammissione in classe dei soggetti in  regime  di
          quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di  avere
          effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito
          negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. 
                4.  Nelle  istituzioni  e  nelle  scuole  di  cui  al
          presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto  di
          accedere   o   permanere   nei   locali   scolastici    con
          sintomatologia   respiratoria   o   temperatura    corporea
          superiore a 37,5°(gradi). 
                5. Nelle istituzioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          la sospensione delle attivita' di cui al  numero  2)  della
          medesima lettera a) avviene se  l'accertamento  del  quinto
          caso  di  positivita'  si  verifica  entro  cinque   giorni
          dall'accertamento  del  caso  precedente.  Per  le   scuole
          primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per  il
          sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale,   si
          ricorre alla didattica digitale integrata di cui  al  comma
          1, lettera b), numero 2),  terzo  periodo,  e  lettera  c),
          numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente
          del quinto e del secondo caso di  positivita'  si  verifica
          entro cinque giorni dall'accertamento del caso  precedente.
          Ai  fini  del  calcolo  dei  casi  confermati  positivi  al
          COVID-19  non  e'  considerato  il  personale  educativo  e
          scolastico. 
                6. La condizione sanitaria che consente la  didattica
          in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo
          periodo, e lettera  c),  numero  2),  primo  periodo,  puo'
          essere controllata dalle istituzioni  scolastiche  mediante
          l'applicazione mobile per la verifica delle  certificazioni
          verdi  COVID-19  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato ai  sensi  all'articolo  9,
          comma  10,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87. L'applicazione mobile di cui  al  primo  periodo  e'
          tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalita'  del
          presente comma e puo' essere  impiegata  anche  nelle  more
          dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo. 
                7.  Le  misure   gia'   disposte   ai   sensi   delle
          disposizioni in materia di gestione dei casi di positivita'
          all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo,
          scolastico e  formativo  sono  ridefinite  in  funzione  di
          quanto disposto dal presente articolo.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-ter   del
          decreto-legge   dell'articolo   4-ter,   comma    1,    del
          decreto-legge 24 dicembre 2021,  n.  221,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga
          dello stato di emergenza nazionale e ulteriori  misure  per
          il   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da
          COVID-19.): 
                «Art. 4-ter (Contenimento dei prezzi dei  dispositivi
          di protezione delle  vie  respiratorie  e  istituzione  del
          tavolo tecnico per i dispositivi  medici  e  di  protezione
          individuali).  - 1.  Il   Commissario   straordinario   per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19,   consultate   le   associazioni   di   categoria
          maggiormente rappresentative dei produttori di  dispositivi
          di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente
          praticati  alle  farmacie  e  ai  rivenditori,   definisce,
          d'intesa  con  il  Ministro  della  salute,  un  protocollo
          d'intesa con  le  associazioni  di  categoria  maggiormente
          rappresentative  delle  stesse  farmacie  e   degli   altri
          rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino  al  31
          marzo  2022  e  senza  oneri  aggiuntivi  per  la   finanza
          pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie
          respiratorie  di  tipo  FFP2   a   prezzi   contenuti.   Il
          Commissario straordinario monitora l'andamento  dei  prezzi
          dei dispositivi di protezione di cui  al  primo  periodo  e
          riferisce al Governo. 
                2. Al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di
          protezione della popolazione e di  ridurre  il  rischio  di
          contagio, con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e'  istituito  presso  il
          medesimo Ministero un tavolo  tecnico  con  il  compito  di
          procedere  all'adozione   e   alla   pianificazione   degli
          interventi in materia di salute  e  sicurezza  relativi  ai
          dispositivi medici e di protezione  individuale,  anche  in
          considerazione  delle  nuove  varianti  virali.  Il  tavolo
          tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico
          ed  e'  composto  da  rappresentanti  del  Ministero  della
          salute,   dell'Istituto   superiore   di   sanita',   delle
          associazioni di categoria maggiormente rappresentative  dei
          produttori e dei distributori di dispositivi  medici  e  di
          protezione individuale, da un rappresentante  del  Ministro
          per gli affari regionali e  le  autonomie,  nonche'  da  un
          rappresentante  del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
                3. All'attuazione delle attivita' di cui al  comma  2
          le  amministrazioni  provvedono  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.  La  partecipazione  alle  attivita'  del
          tavolo tecnico  di  cui  al  comma  2  non  da'  diritto  a
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese di qualunque natura o comunque denominati.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 58. (Misure urgenti per la scuola) - 1. Con una
          o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato
          avvio  dell'anno  scolastico  2021/2022,   possono   essere
          adottate,  nei  limiti  degli  ordinari   stanziamenti   di
          bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
          volte: 
                  a) alla definizione  della  data  di  inizio  delle
          lezioni per l'anno scolastico 2021/2022,  d'intesa  con  la
          Conferenza    Stato-Regioni,    anche     tenendo     conto
          dell'eventuale   necessita'    di    rafforzamento    degli
          apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica  e  della
          conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
                  b) all'adattamento e alla  modifica  degli  aspetti
          procedurali e delle tempistiche  di  immissione  in  ruolo,
          anche in relazione  alla  data  di  cui  alla  lettera  a),
          nonche'  degli  aspetti  procedurali  e  delle  tempistiche
          relativi alle  utilizzazioni,  assegnazioni  provvisorie  e
          attribuzioni di contratti a  tempo  determinato,  anche  in
          deroga al termine  di  conclusione  delle  stesse  previsto
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
          di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle   disposizioni
          vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili  e  ferma
          restando la decorrenza dei contratti al 1°(gradi) settembre
          o, se successiva, alla data di inizio del servizio; 
                  c)  a  prevedere  che  a  partire   dal   1°(gradi)
          settembre  2021  e  fino  all'inizio  delle  lezioni  siano
          attivati, quale attivita' didattica ordinaria,  l'eventuale
          integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
                  d) a tenere conto delle necessita'  degli  studenti
          con  patologie  gravi  o  immunodepressi,  in  possesso  di
          certificati   rilasciati   dalle    competenti    autorita'
          sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
          in carico il paziente, tali da  consentire  loro  di  poter
          seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche
          eventualmente della didattica a distanza. 
                2. Al  fine  di  sostenere  la  regolare  conclusione
          dell'anno scolastico e formativo  2020/2021  e  di  avviare
          l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 
                  0a) al testo unico delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.   297,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art.  419  (Dirigenti   tecnici   con   funzioni
          ispettive). -  1.  Presso  il  Ministero   dell'istruzione,
          nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo  23
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
          la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
                    2. Ai dirigenti tecnici  con  funzioni  ispettive
          del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato»; 
                    2) all'articolo 420: 
                    2.1)  al  comma  1,  le  parole:  «al  ruolo  del
          personale  ispettivo   tecnico»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con  funzioni
          ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e  le  parole
          da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse; 
                    2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi  i
          dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
          E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
          diploma di laurea  magistrale  o  specialistica  ovvero  di
          laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
          diploma accademico  di  secondo  livello  rilasciato  dalle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica ovvero di diploma accademico conseguito  in  base
          al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
          secondario  superiore,  che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva, anche nei diversi profili indicati, di  almeno
          dieci anni e che sia confermato in ruolo»; 
                    2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
                    2.4) al comma 6, le parole:  «ispettore  tecnico»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione»
          sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo  le
          parole: «nei limiti dei posti» sono inserite  le  seguenti:
          «vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai  vari
          gradi  e  tipi  di  scuola,  e  tenuto  conto  dei  settori
          d'insegnamento» sono soppresse; 
                    2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    «7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
          di  partecipazione,  il  termine  di  presentazione   delle
          domande e il calendario delle prove. Nei bandi di  concorso
          sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i  titoli
          valutabili, con il relativo punteggio, nel  rispetto  delle
          modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
          prove si intendono superate con  una  valutazione  pari  ad
          almeno sette decimi o equivalente»; 
                    2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
                    «7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione»; 
                    2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive»; 
                    3) all'articolo 421: 
                    3.1) al comma 1: 
                    3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive» e  le  parole:  «o  capo  del  servizio
          centrale» sono soppresse; 
                    3.1.2)  la  lettera  a)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    «a)  tre  membri  scelti  tra  i  dirigenti   del
          Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
          un incarico di direzione di  uffici  dirigenziali  generali
          ovvero tra i professori  di  prima  fascia  di  universita'
          statali  e  non  statali,  i   magistrati   amministrativi,
          ordinari  e  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato  o   i
          consiglieri di  Stato  aventi  documentata  esperienza  nei
          settori della valutazione delle organizzazioni complesse  o
          del diritto e della legislazione scolastica»; 
                    3.1.3)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    «b)   un   dirigente   tecnico   del    Ministero
          dell'istruzione»; 
                    3.1.4)  la  lettera  c)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    «c) un dirigente amministrativo  di  livello  non
          generale del Ministero dell'istruzione»; 
                    3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
                    4) all'articolo 422: 
                    4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
                    «1. I concorsi per titoli ed  esami  a  posti  di
          dirigente tecnico con funzioni ispettive  constano  di  due
          prove scritte e di una prova orale. 
                    2. Le commissioni giudicatrici dispongono di  200
          punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
          prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»; 
                    4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
                    5) all'articolo 423: 
                    5.1) al comma 1, le parole:  «ispettore  tecnico»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive»; 
                    5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio  con
          la valutazione prescritta» e la  parola:  «anzidette»  sono
          soppresse e dopo le parole:  «dei  punti  assegnati  per  i
          titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei  posti
          messi a concorso»; 
                    5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
                    6) l'articolo 424 e' abrogato; 
                  a)  al  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, l'articolo 3-bis e' abrogato; 
                  b)  con  riferimento  alle  operazioni   di   avvio
          dell'anno  scolastico  2021/2022  non   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da   17   a
          17-septies del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32  ter,
          commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126; 
                  c) 
                  d) a decorrere dal giorno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  agosto
          2021, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione-CSPI rende  il  proprio
          parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
          del Ministro dell'istruzione; 
                  e) qualora, a seguito delle misure di  contenimento
          del  COVID-19,  i  sistemi  regionali   di   Istruzione   e
          Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali  che
          realizzano i percorsi di Istruzione  e  Formazione  Tecnica
          Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici  Superiori
          (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
          previsto dalla vigente normativa per il  relativo  percorso
          formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva
          comunque validita'. Qualora si determini una riduzione  dei
          livelli qualitativi  e  quantitativi  di  formazione  delle
          attivita' svolte, sono  derogate  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
                  f)  al  comma  3  dell'articolo  399  del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni
          scolastici»  sono  sostituite  dalle  parole:   «tre   anni
          scolastici» e al  comma  3  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  le  parole:  «quattro
          anni» sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine  di
          tutelare  l'interesse  degli  studenti   alla   continuita'
          didattica, i docenti possono presentare istanza  volontaria
          di mobilita'  non  prima  di  tre  anni  dalla  precedente,
          qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la  titolarita'
          in  una  qualunque  sede  della   provincia   chiesta.   Le
          disposizioni di cui al precedente periodo  si  applicano  a
          decorrere dalle operazioni di mobilita'  relative  all'anno
          scolastico 2022/2023; 
                  g)  all'articolo  58,   comma   5-sexies,   secondo
          periodo,  del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, le parole «1°(gradi)  marzo  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti «1°(gradi) settembre 2021»; 
                  h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
          sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono  aggiunti,  infine,  i
          seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
          consentire lo svolgimento delle  operazioni  elettorali  in
          sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  sono
          stabiliti nuovi termini e  modalita'  per  le  elezioni.  I
          componenti eletti ai sensi del periodo precedente  decadono
          unitamente ai componenti non elettivi  in  carica  all'atto
          della loro nomina  secondo  modalita'  e  termini  previsti
          nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
                  i) all'articolo 6 del  decreto  legge  29  dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 18, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente:   «1-bis.   Con   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
          del primo e del secondo ciclo di  istruzione  della  Scuola
          europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
          Il  medesimo  decreto  disciplina  l'organizzazione  e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
                  i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.
          115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    «3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a  decorrere
          dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
          in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento,  contributi
          obbligatori  o  rette  necessari  allo  svolgimento   delle
          funzioni di cui  al  comma  4,  da  porre  a  carico  delle
          famiglie degli alunni i cui genitori  non  sono  dipendenti
          dell'EFSA ne' di  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima. L'importo di tali contributi  e  rette  non  puo'
          essere superiore a 2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,
          fatte salve le riduzioni spettanti alle  medesime  famiglie
          ai sensi delle disposizioni vigenti». 
                3.  All'articolo  32,  comma  2,  lettera   a),   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono
          inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; 
                  b)  dopo  le  parole:  «esigenze  didattiche»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «nei  limiti  delle  risorse  gia'
          assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
          al  fine  di  garantire  la  continuita'  didattica   anche
          nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
          milioni per l'anno 2021  da  trasferire  agli  enti  locali
          beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
          2021». 
                4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  «Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
                4-bis. Le risorse di cui al comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
                  a) acquisto di servizi professionali, di formazione
          e di assistenza tecnica per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
                  b)  acquisto  di  dispositivi  di  protezione,   di
          materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
          di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile  in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; 
                  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli
          studenti   con   disabilita',   disturbi    specifici    di
          apprendimento e altri bisogni educativi speciali; 
                  d) interventi  utili  a  potenziare  la  didattica,
          anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
                  e) acquisto e utilizzo di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
                  f) adattamento degli spazi  interni  ed  esterni  e
          delle  loro  dotazioni  allo   svolgimento   dell'attivita'
          didattica in condizioni di sicurezza,  compresi  interventi
          di  piccola  manutenzione,  di  pulizia   straordinaria   e
          sanificazione,   nonche'   interventi   di   realizzazione,
          adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici,  delle
          palestre, di ambienti didattici innovativi, di  sistemi  di
          sorveglianza e dell'infrastruttura informatica; 
                  f-bis)   installazione   di   impianti    per    la
          ventilazione meccanica controllata (VMC)  con  recupero  di
          calore. 
                4-ter. Il  Ministero  dell'istruzione,  entro  il  31
          luglio 2021, provvede al monitoraggio delle  spese  di  cui
          all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77,   per   il   personale   docente   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   comunicando   le
          relative risultanze  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
          del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in  base  al
          monitoraggio    risulti    non    spesa,    e'    destinata
          all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei   per
          l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni   vigenti,   misure   volte   ad
          autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici  regionali,
          nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
          ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
                  a) ad attivare ulteriori  incarichi  temporanei  di
          personale docente con contratto a tempo determinato,  dalla
          data di  presa  di  servizio  fino  al  30  dicembre  2021,
          finalizzati al recupero degli apprendimenti,  da  impiegare
          in  base  alle  esigenze  delle   istituzioni   scolastiche
          nell'ambito della loro autonomia. In  caso  di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo   precedente   assicura   lo   svolgimento    delle
          prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
                  b) ad attivare ulteriori  incarichi  temporanei  di
          personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   con
          contratto a tempo  determinato,  dalla  data  di  presa  di
          servizio fino al 30 dicembre 2021, per  finalita'  connesse
          all'emergenza epidemiologica. 
                4-quater. Le risorse  di  cui  al  comma  4-ter  sono
          ripartite tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
          del Ministro dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
          comma  4-ter  sono  adottate  nei  limiti   delle   risorse
          attribuite. 
                4-quinquies. Il comma  3  dell'articolo  231-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          abrogato. 
                4-sexies. Ai  fini  dell'avvio  dell'anno  scolastico
          2021/2022,   presso   ciascuna   prefettura.   -    ufficio
          territoriale del Governo  e  nell'ambito  della  conferenza
          provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
          tavolo di coordinamento, presieduto dal  prefetto,  per  la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   urbano   ed
          extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
          trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la
          frequenza scolastica anche  in  considerazione  del  carico
          derivante dal rientro in classe di tutti gli  studenti.  Al
          predetto tavolo di coordinamento partecipano il  presidente
          della provincia o il sindaco  della  citta'  metropolitana,
          gli altri sindaci eventualmente  interessati,  i  dirigenti
          degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione,  i
          rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nonche'  delle  aziende  di
          trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
          il prefetto redige un documento operativo  sulla  base  del
          quale  le  amministrazioni  coinvolte   nel   coordinamento
          adottano  le  misure  di  rispettiva  competenza,  la   cui
          attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
          dell'eventuale adeguamento del citato documento  operativo.
          Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel  termine
          indicato  nel  suddetto  documento,  il   prefetto,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne   da'
          comunicazione al presidente della regione, che  adotta,  ai
          sensi dell'articolo 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, una  o  piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al
          pertinente   ambito   provinciale,   volte   a    garantire
          l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti
          pubblici  locali,  urbani  ed  extraurbani,  delle   misure
          organizzative  strettamente  necessarie  al  raggiungimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
          Le  scuole  modulano  il  piano  di  lavoro  del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  gli  orari  delle
          attivita' didattiche per i docenti e gli  studenti  nonche'
          gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base  delle
          disposizioni  del  presente  comma.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate  vi
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                4-septies. Al  fine  di  garantire  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico 2021/2022, e'  istituito  un  apposito
          fondo   nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro  per
          l'anno 2021. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
          destinate alle istituzioni scolastiche che  necessitano  di
          completare l'acquisizione  degli  arredi  scolastici.  Alla
          copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari  a
          6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
                5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,  alle
          scuole dell'infanzia e alle scuole  primarie  e  secondarie
          paritarie,  facenti  parte   del   sistema   nazionale   di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e' erogato un contributo complessivo di  60  milioni
          di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a  favore
          delle  scuole  dell'infanzia.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
          uffici scolastici regionali in proporzione al numero  degli
          alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie  di
          cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici  regionali
          provvedono  al   successivo   riparto   in   favore   delle
          istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
          secondarie in proporzione  al  numero  di  alunni  iscritti
          nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, le scuole paritarie di cui  al  primo
          periodo pubblichino nel proprio sito internet: 
                  a)  l'organizzazione   interna,   con   particolare
          riferimento    all'articolazione     degli     uffici     e
          all'organigramma; 
                  b)  le  informazioni  relative   ai   titolari   di
          incarichi di  collaborazione  o  consulenza,  compresi  gli
          estremi  dell'atto  di   conferimento   dell'incarico,   il
          curriculum vitae e il compenso erogato; 
                  c) il conto annuale del personale e delle  relative
          spese  sostenute,  con  particolare  riferimento  ai   dati
          relativi   alla   dotazione   organica   e   al   personale
          effettivamente in servizio e al relativo costo,  nonche'  i
          tassi di assenza; 
                  d) i dati relativi al  personale  in  servizio  con
          contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
                  e)  i  documenti  e  gli  allegati   del   bilancio
          preventivo e del conto consuntivo; 
                  f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
          atti di gestione del patrimonio. 
                5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
          quarto  periodo  del  comma  5  comporta  la   revoca   del
          contributo di cui al medesimo comma 5. 
                5-ter. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
                    «623. Al fine di ridurre il fenomeno del  divario
          digitale  e  di  favorire  la  fruizione  della   didattica
          digitale  integrata,  le  istituzioni  scolastiche  possono
          chiedere  contributi  per  la  concessione  di  dispositivi
          digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
          agli  studenti  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  un
          indicatore  della  situazione  economica  equivalente   non
          superiore a 20.000 euro annui»; 
                  b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
                    «624.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  623  e'
          concesso nel limite complessivo  massimo  di  spesa  di  20
          milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107, e' incrementato di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021»; 
                  c) il comma 625 e' abrogato. 
                5-quater. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          versa all'entrata del bilancio dello Stato gli  importi  ad
          essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo  del
          comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4  e
          5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  6  giugno  2020,  n.  41(Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Misure  urgenti   per   l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2020/2021).  - 01.  La  prova  scritta
          relativa alla procedura concorsuale  straordinaria  di  cui
          all'articolo 1, comma 9, lettera a), del  decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  20  dicembre  2019,  n.  159,  bandita  con  decreto
          dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del  23
          aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a  Serie
          speciale, n. 34 del 28  aprile  2020,  e'  disciplinata  ai
          sensi dei commi 02  e  03  e  svolta  nel  corso  dell'anno
          scolastico 2020/2021. 
                02. La prova scritta di cui al comma 01, da  superare
          con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e  da
          svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di
          esame  previsto  dal  bando,  e'  distinta  per  classe  di
          concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la
          distinzione di cui al precedente periodo, e' articolata  in
          quesiti a  risposta  aperta,  in  numero  coerente  con  la
          proporzione di cui all'articolo 12, comma  2,  del  decreto
          dipartimentale  n.  510  del  23  aprile  2020,  che   sono
          inerenti: 
                  a) per  i  posti  comuni,  alla  valutazione  delle
          conoscenze    e    delle    competenze    disciplinari    e
          didattico-metodologiche,   nonche'   della   capacita'   di
          comprensione del testo in lingua inglese; 
                  b)  per  i  posti  di  sostegno,  alle  metodologie
          didattiche  da  applicare   alle   diverse   tipologie   di
          disabilita', nonche' finalizzati a valutare  le  conoscenze
          dei  contenuti  e  delle  procedure  volte   all'inclusione
          scolastica degli  alunni  con  disabilita',  oltre  che  la
          capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. 
                03. La prova scritta per le  classi  di  concorso  di
          lingua inglese e'  svolta  interamente  in  inglese  ed  e'
          composta  da  quesiti  a  risposta  aperta   rivolti   alla
          valutazione  delle   relative   conoscenze   e   competenze
          disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al
          comma 02 delle classi di concorso  relative  alle  restanti
          lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma
          restando la valutazione della capacita' di comprensione del
          testo in lingua inglese. 
                04. Il decreto dipartimentale n. 510  del  23  aprile
          2020 mantiene i propri effetti ed e' integrato e  adeguato,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, in attuazione di
          quanto previsto ai commi 02 e 03  nonche'  per  consentire,
          qualora   le   condizioni   generali   epidemiologiche   lo
          suggeriscano, lo svolgimento della  prova  scritta  in  una
          regione diversa rispetto a quella corrispondente  al  posto
          per il quale il candidato ha presentato la propria domanda.
          L'accertamento    della    conoscenza    dell'uso     delle
          apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  piu'
          diffuse di cui all'articolo 37 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della  prova  di  cui
          all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
                05.   All'articolo   1,   comma   13,   alinea,   del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159,  le
          parole:  «Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione avente natura  non  regolamentare,
          da adottare». 
                06.  Ai   vincitori   della   procedura   concorsuale
          straordinaria di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo  nell'anno
          scolastico 2021/2022 che rientrano nella  quota  dei  posti
          destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge,
          e' riconosciuta la decorrenza  giuridica  del  rapporto  di
          lavoro dal 1°(gradi) settembre 2020. 
                07. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno  2023  e  ad  euro
          1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede
          mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107,  relativa  al  Fondo  «La   Buona   Scuola»   per   il
          miglioramento   e   la    valorizzazione    dell'istruzione
          scolastica. 
                08.  Ai  fini  dell'accesso  ai   percorsi   per   il
          conseguimento della specializzazione per  le  attivita'  di
          sostegno previsti dal regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          10   settembre   2010,   n.    249,    in    riconoscimento
          dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo
          i soggetti che nei dieci anni scolastici  precedenti  hanno
          svolto  almeno  tre  annualita'  di  servizio,  anche   non
          consecutive, valutabili come tali  ai  sensi  dell'articolo
          11, comma 14, della legge 3  maggio  1999,  n.  124,  sullo
          specifico posto di sostegno del grado cui si  riferisce  la
          procedura, accedono direttamente alle prove scritte. 
                  1.  Con  una  o   piu'   ordinanze   del   Ministro
          dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,  per
          l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  2020/2021,   sono
          adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
          volte: 
                    a) alla definizione della data  di  inizio  delle
          lezioni per l'anno scolastico 2020/2021,  d'intesa  con  la
          Conferenza    Stato-Regioni,    anche     tenendo     conto
          dell'eventuale necessita' di recupero  degli  apprendimenti
          quale ordinaria attivita'  didattica  e  della  conclusione
          delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
                    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti
          procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,  da
          concludersi comunque entro la data del 20  settembre  2020,
          nonche'  degli  aspetti  procedurali  e  delle  tempistiche
          relativi alle  utilizzazioni,  assegnazioni  provvisorie  e
          attribuzioni di contratti a  tempo  determinato,  anche  in
          deroga al termine  di  conclusione  delle  stesse  previsto
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
          di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle   disposizioni
          vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili; 
                    b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e  con
          i medesimi criteri indicati all'articolo 1,  comma  2,  del
          presente decreto, che a  partire  dal  1°(gradi)  settembre
          2020 siano attivati, quale attivita'  didattica  ordinaria,
          l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti; 
                    c) alla previsione, con riferimento  all'ordinata
          prosecuzione dell'attivita' del  sistema  della  formazione
          italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 64, che, qualora  alcune  graduatorie  di  cui  al
          decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca del 15 luglio 2019,  n.  1084,  e  successive
          modificazioni,  risultino  esaurite,   esclusivamente   per
          l'anno   scolastico    2020/2021,    hanno    vigenza    le
          corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del  Ministero
          degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055  e  25  novembre
          2013, n.  4944,  e  successive  modificazioni,  concernenti
          l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove  di
          accertamento  linguistico,  affinche'  il  Ministero  degli
          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale,
          attingendo  alle  suddette  graduatorie,  anche  per   aree
          linguistiche diverse e per classi di  concorso  affini,  in
          applicazione dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  13
          aprile  2017,  n.  64,  possa  procedere  ad   assegnazioni
          temporanee per un anno scolastico; 
                    d) all'eventuale conferma, al  verificarsi  della
          condizione di cui al comma 4 dell'articolo  1,  per  l'anno
          scolastico 2020/2021, dei libri di testo  adottati  per  il
          corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto  agli
          articoli  151,  comma  1,  e  188,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
                    d-bis) a  tenere  conto  delle  necessita'  degli
          studenti con patologie gravi o immunodepressi, in  possesso
          di  certificati  rilasciati  dalle   competenti   autorita'
          sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
          in carico il paziente, tali da  consentire  loro  di  poter
          seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche
          eventualmente della didattica a distanza. 
                  2. Relativamente alle attivita' del  sistema  della
          formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo
          13  aprile  2017,  n.  64,  le   ordinanze   del   Ministro
          dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,  sono  adottate  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. 
                  2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  all'interno  dei  corsi  di  formazione  per  la
          sicurezza  a  scuola,  obbligatori  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel  modulo  dedicato  ai
          rischi specifici almeno un'ora deve  essere  dedicata  alle
          misure  di  prevenzione  igienico-sanitarie  al   fine   di
          prevenire il contagio e limitare il rischio  di  diffusione
          del COVID-19. 
                  3.  In  corrispondenza  della   sospensione   delle
          attivita' didattiche in presenza a  seguito  dell'emergenza
          epidemiologica, il personale docente assicura  comunque  le
          prestazioni  didattiche   nelle   modalita'   a   distanza,
          utilizzando   strumenti   informatici   o   tecnologici   a
          disposizione, potendo  anche  disporre  per  l'acquisto  di
          servizi di connettivita' delle risorse di  cui  alla  Carta
          elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
          di cui all'articolo 1, comma 121,  della  legge  13  luglio
          2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e  gli  adempimenti
          connessi dei dirigenti  scolastici  nonche'  del  personale
          scolastico, come  determinati  dal  quadro  contrattuale  e
          normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo
          periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita'  del  lavoro
          agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche   e
          collegamenti telefonici e telematici,  per  contenere  ogni
          diffusione del contagio. 
                  3-bis. Al fine di  contrastare,  soprattutto  nelle
          aree  a  maggiore  rischio   sociale,   le   diseguaglianze
          socioculturali  e  territoriali,  nonche'  di  prevenire  e
          recuperare l'abbandono  e  la  dispersione  scolastica,  in
          corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
          in  presenza  a  seguito   dell'emergenza   epidemiologica,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  62,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'  incrementata  di  2
          milioni di euro  per  l'anno  2020.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                  3-ter. Fino al perdurare dello stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
          2020,  dovuto  al  diffondersi  del  virus   COVID-19,   le
          modalita' e i criteri  sulla  base  dei  quali  erogare  le
          prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi  dal
          personale docente  del  comparto  «Istruzione  e  ricerca»,
          nella modalita'  a  distanza,  sono  regolati  mediante  un
          apposito  accordo   contrattuale   collettivo   integrativo
          stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul
          piano nazionale per il  comparto  «Istruzione  e  ricerca»,
          fermo restando quanto stabilito dal comma  3  del  presente
          articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema  di
          lavoro agile nelle amministrazioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                  4. All'articolo 4 della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    a) a) al comma 6-bis, dopo il  primo  periodo  e'
          aggiunto   il   seguente:   «Una   specifica    graduatoria
          provinciale,  finalizzata  all'attribuzione  dei   relativi
          incarichi  di  supplenza,  e'  destinata  ai  soggetti   in
          possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»; 
                    b)  b)  dopo  il  comma  6-bis  e'  inserito   il
          seguente: 
                    «6-ter. I  soggetti  inseriti  nelle  graduatorie
          provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai  fini  della
          costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
          delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a  venti
          istituzioni scolastiche della provincia nella  quale  hanno
          presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti  o
          classi di concorso cui abbiano titolo». 
                  4-bis. I commi 2 e  3  dell'articolo  1-quater  del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,  sono
          abrogati. 
                  4-ter.     In     considerazione     dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19,  le  procedure  di  istituzione
          delle graduatorie di cui  all'articolo  4,  commi  6-bis  e
          6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  come  modificato
          dal comma 4  del  presente  articolo,  e  le  procedure  di
          conferimento delle  relative  supplenze  per  il  personale
          docente  ed  educativo,  ad  esclusione  di  ogni   aspetto
          relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da
          conferire  a  supplenza,  sono   disciplinate,   in   prima
          applicazione  e  per   gli   anni   scolastici   2020/2021,
          2021/2022,  2022/2023  e   2023/2024,   anche   in   deroga
          all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia  per  il
          primo  biennio  di  validita'   che   per   il   successivo
          aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu'  ordinanze
          del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1  al  fine
          dell'individuazione   nonche'   della   graduazione   degli
          aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione  e'
          adottata sentiti  contestualmente  il  Consiglio  superiore
          della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini  previsti
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  e  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze per gli  aspetti  finanziari,
          che procede alla verifica  entro  il  medesimo  termine.  I
          termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  relativi  alla
          predetta ordinanza, sono  ridotti  a  quindici  giorni.  La
          valutazione  delle  istanze  per  la   costituzione   delle
          graduatorie di cui al comma  6-bis  dell'articolo  4  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124,  e'  effettuata  dagli  uffici
          scolastici territoriali, che possono a tal  fine  avvalersi
          delle   istituzioni   scolastiche   della   provincia    di
          riferimento per attivita' di supporto alla  valutazione  di
          istanze afferenti a distinti posti o  classi  di  concorso,
          ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte
          dell'ufficio    scolastico     provinciale     territoriale
          competente.  La  presentazione  delle  istanze,   la   loro
          valutazione e la definizione  delle  graduatorie  avvengono
          con procedura informatizzata che prevede  la  creazione  di
          una banca dati  a  sistema,  anche  ai  fini  dell'anagrafe
          nazionale dei docenti. 
                  5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova
          del personale  docente  ed  educativo,  esclusivamente  per
          l'anno scolastico 2019/2020, le attivita'  di  verifica  da
          parte  dei  dirigenti  tecnici,  previste   nel   caso   di
          reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
          comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora  non
          effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite  da  un
          parere consultivo reso dal dirigente  tecnico  in  sede  di
          comitato di valutazione di cui all'articolo 1,  comma  117,
          della legge citata. 
                  6. Per  tutto  l'anno  scolastico  2019/2020,  sono
          sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di  scambio  o
          gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche
          comunque   denominate,   programmate   dalle    istituzioni
          scolastiche di ogni ordine e grado.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4  giugno  2004,  n.  143(Disposizioni  urgenti  per
          assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
          nonche' in materia di esami di Stato e di Universita') come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art  1  (Disposizioni  in  materia  di   graduatorie
          permanenti) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005
          le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
          successive modificazioni,  di  seguito  denominato:  «testo
          unico»,  sono   rideterminate,   limitatamente   all'ultimo
          scaglione previsto dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),
          del decreto-legge 3 luglio 2001, n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in  base
          alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili,
          dando luogo all'attribuzione del punteggio,  esclusivamente
          i titoli previsti dalla predetta Tabella. 
                1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la  permanenza
          dei   docenti   nelle   graduatorie   permanenti   di   cui
          all'articolo  401  del  testo  unico  avviene  su   domanda
          dell'interessato, da presentarsi entro il  termine  fissato
          per l'aggiornamento della graduatoria con apposito  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la
          cancellazione dalla graduatoria  per  gli  anni  scolastici
          successivi.  A  domanda  dell'interessato,  da  presentarsi
          entro il medesimo termine, e' consentito  il  reinserimento
          nella graduatoria, con il recupero del  punteggio  maturato
          all'atto della cancellazione. 
                2. Il comma 3 dell'articolo 401 del  testo  unico  e'
          abrogato. 
                3. L'abilitazione  conseguita  presso  le  scuole  di
          specializzazione   all'insegnamento    secondario    (SSIS)
          costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
          nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti  di  cui
          al comma 1. 
                3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini
          dell'inserimento nelle graduatorie di cui  al  comma  1  il
          diploma accademico di secondo livello di cui alla legge  21
          dicembre  1999,  n.   508,   e   successivi   provvedimenti
          applicativi, rilasciato dalle accademie di  belle  arti,  a
          conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da
          apposito    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  e  a  seguito  di  esame
          finale con valore di esame di Stato abilitante. 
                4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012,  senza
          possibilita'    di     ulteriori     nuovi     inserimenti,
          l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad  esaurimento
          in forza dall'articolo 1,  comma  605,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato  con  cadenza
          triennale e con possibilita' di trasferimento  in  un'unica
          provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto  della
          fascia di appartenenza. L'aggiornamento  delle  graduatorie
          di  istituto,  di  cui  all'articolo  5,   comma   5,   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione 13 giugno 2007,  n.  131,  per  il  conferimento
          delle supplenze ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,  della
          legge 3 maggio 1999, n.  124,  e'  effettuato  con  cadenza
          triennale. All'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  3
          luglio 2001, n. 255, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con
          periodicita' annuale entro il 31 maggio  di  ciascun  anno»
          sono soppresse con effetto dall'anno scolastico  2005-2006.
          Per l'anno scolastico  2004-2005  gli  aggiornamenti  e  le
          integrazioni delle graduatorie di  cui  al  presente  comma
          sono effettuati entro il 15 giugno 2004. 
                4-bis. In sede di  prima  applicazione  del  presente
          decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
          nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso  del
          diploma abilitante di didattica della  musica,  purche'  in
          possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento  e
          che abbiano prestato, entro  l'anno  scolastico  2003-2004,
          360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. 
                4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023  e  2023/24,
          l'aggiornamento delle graduatorie di cui al  primo  periodo
          del comma 4  ha  validita'  biennale.  Eventuali  procedure
          svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per
          l'aggiornamento delle suddette  graduatorie  continuano  ad
          essere  efficaci,  salva  la  riconduzione   alla   vigenza
          biennale delle graduatorie medesime.» 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213(Riordino degli enti di
          ricerca  in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  27
          settembre 2007, n.  165)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 17 (Istituto nazionale per la  valutazione  del
          sistema di istruzione e di  formazione).  -  1.  L'Istituto
          nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
          formazione (INVALSI) mantiene  la  natura  giuridica  e  le
          competenze definite dal  decreto  legislativo  19  novembre
          2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  dal
          decreto-legge 7 settembre 2007,  n.  147,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 25 ottobre  2007,  n.  176.  Gli
          attuali membri del Comitato di indirizzo restano in  carica
          per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto. 
                1-bis.  Nelle  more  dell'adeguamento  dello  statuto
          dell'Istituto nazionale per la valutazione del  sistema  di
          istruzione e di formazione (INVALSI), e' da intendersi che,
          qualora  sia  nominato  presidente  dell'istituto  un   suo
          dipendente,  il  trattamento  economico  fondamentale   del
          dipendente continua ad  essere  corrisposto,  insieme  alla
          indennita' di carica. 
                2.  Nell'ambito   della   costruzione   del   Sistema
          nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto  i  seguenti
          compiti: 
                  a) lo studio e la predisposizione  di  strumenti  e
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
          cura dell'elaborazione e  della  diffusione  dei  risultati
          della valutazione; 
                  b)  la   promozione   di   periodiche   rilevazioni
          nazionali   sugli   apprendimenti   che   interessano    le
          istituzioni   scolastiche   e   istruzione   e   formazione
          professionale, il  supporto  e  l'assistenza  tecnica  alle
          istituzioni scolastiche e  formative  anche  attraverso  la
          messa a disposizione di prove oggettive per la  valutazione
          degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
          autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; 
                  c) lo  studio  di  modelli  e  metodologie  per  la
          valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
          formazione professionale e dei fattori che influenzano  gli
          apprendimenti; 
                  d)  la  predisposizione  di   prove   a   carattere
          nazionale  per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito   della
          normativa vigente; 
                  e) lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca  e  la
          collaborazione alle attivita' di  valutazione  del  sistema
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di
          valorizzazione del merito anche in  collaborazione  con  il
          sistema universitario; 
                  f)  lo  svolgimento  di   attivita'   di   ricerca,
          nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,  sia  su
          propria iniziativa  che  su  mandato  di  enti  pubblici  e
          privati, assicurando inoltre la partecipazione  italiana  a
          progetti internazionali in campo valutativo; 
                  g)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto  e
          assistenza tecnica alle regioni e  agli  enti  territoriali
          per   la   realizzazione   di   autonome   iniziative    di
          monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
                  h) lo svolgimento di attivita'  di  formazione  del
          personale docente e dirigente della scuola sui  temi  della
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  8
          novembre 2021, n. 163(Disposizioni  in  materia  di  titoli
          universitari abilitanti): 
                «Art. 4 (Ulteriori titoli universitari abilitanti). -
          1.  Ulteriori  titoli  universitari,  conseguiti   con   il
          superamento di corsi di  studio  che  consentono  l'accesso
          all'esame di Stato per l'abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni per il quale non e' richiesto lo svolgimento di
          un tirocinio post lauream, possono essere resi  abilitanti,
          con  uno  o  piu'   regolamenti   da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca, di concerto con il Ministro vigilante  sull'ordine
          o sul collegio professionale competente,  previa  richiesta
          delle rappresentanze nazionali degli ordini o  dei  collegi
          professionali di  riferimento,  oppure  su  iniziativa  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto  con
          il  Ministro   vigilante   sull'ordine   o   sul   collegio
          professionale competente,  sentito  il  medesimo  ordine  o
          collegio professionale. 
                2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1  sono
          disciplinati gli esami finali, con lo  svolgimento  di  una
          prova pratica valutativa per il conseguimento delle  lauree
          abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi
          dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio
          della  professione,  previo  superamento  di  un  tirocinio
          pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti
          prevedono  altresi'  le  modalita'  di  svolgimento  e   di
          valutazione  della  prova  pratica  valutativa  nonche'  la
          composizione  della  commissione   giudicatrice,   che   e'
          integrata  da  professionisti  di   comprovata   esperienza
          designati dagli ordini o dai collegi professionali o  dalle
          relative federazioni nazionali. 
                3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2  sono  emanati
          sulla base delle seguenti norme generali regolatrici  della
          materia: 
                  a) riordino della disciplina di cui ai  regolamenti
          adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14
          gennaio  1999,  n.  4,  al   fine   dell'adeguamento   alle
          disposizioni di cui alla presente legge; 
                  b) semplificazione delle modalita'  di  svolgimento
          del tirocinio  pratico-valutativo  e  della  prova  pratica
          valutativa; 
                  c)   determinazione   dell'ambito    dell'attivita'
          professionale  in  relazione  alle  rispettive  classi   di
          laurea; 
                  d) eventuale istituzione o soppressione di apposite
          sezioni degli albi, ordini  o  collegi  in  relazione  agli
          ambiti di  cui  alla  lettera  c),  indicando  i  necessari
          raccordi con la piu' generale organizzazione  dei  predetti
          albi, ordini o collegi; 
                  e)  uniformita'  dei  criteri  di  valutazione  del
          tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b); 
                  f)  composizione   paritetica   delle   commissioni
          giudicatrici dell'esame finale. 
                4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
          cui al presente  articolo  sono  abrogate  le  disposizioni
          vigenti incompatibili con essi e con la presente legge,  la
          cui ricognizione e' rimessa ai regolamenti medesimi. 
                5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, di concerto con il Ministro vigilante  sull'ordine
          o sul collegio professionale  competente,  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 95,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, e' adeguata la disciplina  delle  classi  dei
          titoli  universitari  individuati  ai  sensi  del  presente
          articolo. Con  decreto  rettorale,  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 11, commi 1 e  2,  della  legge  19  novembre
          1990,  n.  341,  le  universita'  adeguano  i   regolamenti
          didattici di ateneo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328(Modifiche
          ed  integrazioni  della  disciplina   dei   requisiti   per
          l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove  per
          l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina
          dei relativi ordinamenti): 
                «Art. 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito
          agrario, perito industriale) - 1. Agli esami di  Stato  per
          le professioni di agrotecnico, geometra, perito  agrario  e
          perito industriale, oltre  che  con  i  titoli  e  tirocini
          previsti dalla normativa vigente e dalla  attuazione  della
          legge 10 febbraio 2000, n. 30,  si  accede  con  la  laurea
          comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano  ferme  le
          attivita' professionali riservate o consentite e  le  prove
          attualmente previste per l'esame di Stato. 
                2. Le classi di laurea che danno  titolo  all'accesso
          sono le seguenti: 
                  a) per la professione di agrotecnico: classi 1,  7,
          8, 17, 20, 27, 40; 
                  b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8; 
                  c) per la professione di perito agrario: classi  1,
          7, 8, 17, 20, 27, 40; 
                  d)  per  la  professione  di  perito   industriale,
          relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti
          nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la  classe
          9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la  classe  10
          (sezioni:   elettronica   ed    automazione;    costruzioni
          aeronautiche; cronometria;  industria  cartaria;  industrie
          cerealicole; industria  navalmeccanica;  industria  ottica;
          materie  plastiche;  meccanica;  metallurgia;  tessile  con
          specializzazione  produzione  dei  tessili;   tessile   con
          specializzazione confezione industriale; termotecnica);  la
          classe 16 (sezione:  industrie  minerarie);  la  classe  20
          (sezione tecnologie alimentari);  la  classe  21  (sezioni:
          chimica conciaria;  chimico;  chimica  nucleare;  industria
          tintoria); la classe 23 (sezioni: arti  fotografiche;  arti
          grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare;  fisica
          industriale); la  classe  26  (sezione  informatica)  e  la
          classe 42 (sezione disegno di tessuti). 
                3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato
          per le predette professioni coloro  i  quali,  in  possesso
          dello  specifico  diploma  richiesto  dalla  normativa  per
          l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano  frequentato  con
          esito positivo, corsi di istruzione  e  formazione  tecnica
          superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  recante  norme   di
          attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144, della durata di quattro semestri,  oppure  i  percorsi
          formativi degli istituti tecnici superiori  previsti  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,  comprensivi   di
          tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita'
          libero professionali previste dall'albo cui  si  chiede  di
          accedere. 
                4. Agli iscritti con il titolo di laurea  di  cui  al
          comma 2 spetta il titolo professionale  rispettivamente  di
          agrotecnico laureato,  geometra  laureato,  perito  agrario
          laureato, perito industriale laureato.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59(Riordino,  adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.  107)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art 13 (Accesso al ruolo) - 1. Il  percorso  annuale
          di   formazione   iniziale   e   prova    e'    finalizzato
          specificamente a verificare la  padronanza  degli  standard
          professionali da parte dei docenti e si  conclude  con  una
          valutazione    finale.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  disciplinati  le  procedure  e  i
          criteri  di  verifica  degli  standard  professionali,   le
          modalita'  di  verifica  in  itinere   e   finale   incluse
          l'osservazione sul campo, la struttura del  bilancio  delle
          competenze  e  del  portfolio  professionale.  Il  percorso
          annuale di formazione iniziale e  prova,  qualora  valutato
          positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo
          438 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  nel
          rispetto del vincolo di  cui  all'articolo  1,  comma  116,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                2. 
                3. L'accesso al ruolo e' precluso a  coloro  che  non
          siano  valutati  positivamente  al  termine  del   percorso
          annuale  di  formazione  iniziale  e  prova.  In  caso   di
          valutazione finale positiva, il docente  e'  cancellato  da
          ogni  altra  graduatoria,  di  merito,  di  istituto  o   a
          esaurimento, nella quale sia iscritto ed e'  confermato  in
          ruolo presso l'istituzione  scolastica  ove  ha  svolto  il
          periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
          predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
          e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo  che
          in  caso  di  sovrannumero  o  esubero  o  di  applicazione
          dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti  successivamente
          al termine di presentazione delle istanze per  il  relativo
          concorso. Il medesimo personale puo' presentare domanda  di
          assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito  della
          provincia di appartenenza;  ugualmente  puo'  accettare  il
          conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico  per
          altra tipologia o classe di concorso  per  le  quali  abbia
          titolo. 
                4.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
              «Art. 33 (Misure a sostegno  delle  Universita',  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Il  Fondo  per  le
          esigenze emergenziali del sistema  dell'Universita',  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo  100,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, in  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di
          emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data  31
          gennaio 2020, e' incrementato, per  l'anno  2021,  di  78,5
          milioni di euro. L'incremento di cui al presente  comma  e'
          destinato,  in  considerazione  dell'emergenza   in   atto,
          all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o  di
          piattaforme digitali  per  la  ricerca  o  la  didattica  a
          distanza,  nonche'  agli   interventi   di   ammodernamento
          strutturale  e  tecnologico  delle  infrastrutture  per  lo
          svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica. 
                2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          pari a 78,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  240,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
                2-bis.  Al  fine  di  consentire  una  tempestiva  ed
          efficace riprogrammazione delle attivita' di ricerca  e  di
          garantire  la  giusta  qualita'  e  maturita'  ai  relativi
          progetti,    sospesi    in    conseguenza    dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di  borse
          di studio ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo  4  della  legge  3
          luglio  1998,  n.  210,  possono  presentare  richiesta  di
          proroga, non superiore a tre mesi, del termine  finale  del
          corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per
          il periodo corrispondente. 
                2-ter. Della proroga di cui al  comma  2-bis  possono
          altresi' fruire i dottorandi non  percettori  di  borsa  di
          studio, nonche' i pubblici dipendenti  in  congedo  per  la
          frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo  caso
          spetta  alla  pubblica  amministrazione   di   appartenenza
          prolungare il congedo per un periodo pari  a  quello  della
          proroga del corso di dottorato. 
                2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis,  il
          fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 61,6  milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
                2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a
          2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno  2021,  si
          provvede,  quanto  a   60   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente  decreto  e,
          quanto a  1,6  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                2-sexies.  In  considerazione   dei   gravi   effetti
          economici   in   atto   e   delle   criticita'    derivanti
          dall'emergenza epidemiologica conseguente  alla  diffusione
          del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto  periodo
          sono sostituiti dal seguente: «Per le medesime finalita' di
          cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la  spesa,  per  un
          importo pari a 1 milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e
          la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo  28  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133».  Agli
          oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a
          1 milione di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  dell'incremento
          di cui  all'articolo  238,  comma  2,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Detrazioni per carichi di  famiglia)  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
                  a) per il coniuge non legalmente ed  effettivamente
          separato: 
                    1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110  euro
          e  l'importo  corrispondente  al   rapporto   fra   reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
                    2)  690  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
                    3)  690  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 40.000 euro; 
                  b) la detrazione spettante ai sensi  della  lettera
          a) e' aumentata di un importo pari a: 
                    1)  10  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
                    2)  20  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
                    3)  30  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
                    4)  20  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
                    5)  10  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
                  c) 950 euro per ciascun figlio,  compresi  i  figli
          nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o
          affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   95.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'  figli  che
          danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro  e'
          aumentato  per  tutti  di  15.000  euro  per  ogni   figlio
          successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
          stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
          complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto  i  figli  nati  fuori  del  matrimonio  e  il
          contribuente non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente  ed  effettivamente   separato,
          ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati  del
          solo  contribuente  e  questi  non  e'  coniugato   o,   se
          coniugato,   si   e'    successivamente    legalmente    ed
          effettivamente separato, per il primo figlio si  applicano,
          se piu' convenienti, le detrazioni  previste  alla  lettera
          a); 
                  d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro  che
          hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
          indicata nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva
          con il contribuente o  percepisca  assegni  alimentari  non
          risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,
          esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi  non
          spetti  la  detrazione  ai  sensi  della  lettera  c).   La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
                1-bis. 
                2. Le  detrazioni  di  cui  al  comma  1  spettano  a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di  eta'
          non superiore a ventiquattro  anni  il  limite  di  reddito
          complessivo di cui al primo  periodo  e'  elevato  a  4.000
          euro. 
                3.  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. 
                4. Se il rapporto di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numero 1), e' uguale a uno,  la  detrazione  compete  nella
          misura di 690 euro. Se  i  rapporti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  numeri  1)  e  3),  sono  uguali  a  zero,  la
          detrazione non compete. Se i rapporti di cui  al  comma  1,
          lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o  uguali
          a uno, le detrazioni non competono. Negli  altri  casi,  il
          risultato dei  predetti  rapporti  si  assume  nelle  prime
          quattro cifre decimali. 
                4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 
                4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali  che  fanno
          riferimento alle persone indicate  nel  presente  articolo,
          anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
          quali non spetta la detrazione ai sensi  della  lettera  c)
          del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i  quali
          spetta tale detrazione.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233
          concernente Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni  mafiose,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   12   (Borse   di   studio    per    l'accesso
          all'universita').  -  1.  In  attuazione  degli   obiettivi
          previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
          18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio   2021,   che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza,
          nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo
          7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,
          gli  importi  delle  borse  di  studio  e  i  requisiti  di
          eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti,  per
          il  periodo  di  riferimento  del  PNRR,  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca, in  deroga  alle
          disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del  decreto
          legislativo n. 68 del 2012. Per  le  finalita'  di  cui  al
          primo periodo, le risorse indicate dal Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  confluiscono  sul  fondo   di   cui
          all'articolo  18,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n.  68  del  2012,  e  sono  ripartite  con  le
          modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al
          riparto di cui al periodo precedente, le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota
          di risorse  indicate  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  e  provvedono  alle  finalita'   del   presente
          articolo secondo il rispettivo ordinamento.»