Art. 19 Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia 1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui ((all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18,)) sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi ((dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)), forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. 2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al ((riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali)) per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione. 3. Agli oneri di cui al ((comma 1 si provvede)) ai sensi dell'articolo 32. ((3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validita' che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze». 3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime». 3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica». 3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio e' svolto all'interno del corso di studio. 3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo personale puo' presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.».)) 4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati. 5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. 6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»; b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.». ((6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore): «Art. 3-sexies (Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) - 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure: a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65: 1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione; 2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la durata di cinque giorni; b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione; 2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; 2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilita' e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attivita' previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, e' comunque garantita ai predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. 4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°(gradi). 5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attivita' di cui al numero 2) della medesima lettera a) avviene se l'accertamento del quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico. 6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, puo' essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo. 7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.» - Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del decreto-legge dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.): «Art. 4-ter (Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali). - 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo. 2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed e' composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 3. All'attuazione delle attivita' di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' del tavolo tecnico di cui al comma 2 non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.» - Si riporta il testo dell'articolo 58, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): «Art. 58. (Misure urgenti per la scuola) - 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al 1°(gradi) settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; c) a prevedere che a partire dal 1°(gradi) settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato»; 2) all'articolo 420: 2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse; 2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo»; 2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento» sono soppresse; 2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»; 2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione»; 2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 3) all'articolo 421: 3.1) al comma 1: 3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse; 3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica»; 3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»; 3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione»; 3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 4) all'articolo 422: 4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale. 2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»; 4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 5) all'articolo 423: 5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti messi a concorso»; 5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 6) l'articolo 424 e' abrogato; a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis e' abrogato; b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; c) d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione; e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuita' didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023; g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «1°(gradi) marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «1°(gradi) settembre 2021»; h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita' medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo' essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti». 3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; b) dopo le parole: «esigenze didattiche» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuita' didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021». 4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalita': a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica; f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, e' destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater: a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile; b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica. 4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite. 4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato. 4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche' gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5. 5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui»; b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: «624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021»; c) il comma 625 e' abrogato. 5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41(Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021). - 01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. 02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese; b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. 03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e' svolta interamente in inglese ed e' composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. 04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed e' integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonche' per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare». 06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1°(gradi) settembre 2020. 07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. 08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte. 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili; b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1°(gradi) settembre 2020 siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti; c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d-bis) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19. 3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettivita' delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio. 3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonche' di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalita' e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalita' a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»; b) b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo». 4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. 4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validita' che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti. 5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata. 6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.» - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita') come modificato dalla presente legge: «Art 1 (Disposizioni in materia di graduatorie permanenti) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. 2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. 3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. 4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004. 4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. 4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime.» - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213(Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165) come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto. 1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennita' di carica. 2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti; d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente; e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario; f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo; g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; h) lo svolgimento di attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.» - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163(Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti): «Art. 4 (Ulteriori titoli universitari abilitanti). - 1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non e' richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale. 2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresi' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonche' la composizione della commissione giudicatrice, che e' integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge; b) semplificazione delle modalita' di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa; c) determinazione dell'ambito dell'attivita' professionale in relazione alle rispettive classi di laurea; d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b); f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale. 4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione e' rimessa ai regolamenti medesimi. 5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo.» - Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328(Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti): «Art. 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale) - 1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato. 2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti: a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8; c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti). 3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.» - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59(Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107) come modificato dalla presente legge: «Art 13 (Accesso al ruolo) - 1. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. 3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il medesimo personale puo' presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza; ugualmente puo' accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. 4.» - Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): «Art. 33 (Misure a sostegno delle Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma e' destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonche' agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di garantire la giusta qualita' e maturita' ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. 2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. 2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021. 2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 concernente Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Borse di studio per l'accesso all'universita'). - 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente, le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento.»