((Art. 19 bis Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023. 2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni): «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo). - 1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale. 3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. 3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attivita', la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020. 3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. 5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. 12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse decentrate. 13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;" e il numero 12) e' sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;"; b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata; c) all'articolo 34, comma 1, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "tre"; d) all'articolo 52, comma 1, le parole: "e ambientali, spettacolo e sport" sono sostituite dalle seguenti: ", beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo"; e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero cura altresi' la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche."; f) all'articolo 54, comma 1, la parola: "venticinque" e' sostituita dalla seguente: "ventisette". 14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"; b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". 15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6: a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"; b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". 16. La denominazione: "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero per i beni e le attivita' culturali". La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo". 17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «1.-165. (Omissis). 166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'): «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».