((Art. 19 bis 
 
Potenziamento delle strutture e  delle  articolazioni  del  Ministero
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  1. Al fine di garantire il potenziamento delle  strutture  e  delle
articolazioni del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico,  i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo
Ministero   sono   incrementati   di   una   unita',   da   destinare
all'istituzione di una posizione dirigenziale  di  livello  generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  dirigenziale  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  definita
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, e' rideterminata nel numero  massimo  di  tredici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall'anno 2023. 
  2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali  modifica,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il  proprio  regolamento  di  organizzazione  e  la
propria pianta organica con  uno  o  piu'  decreti  adottati  con  le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 203.084 per  l'anno  2022  e  ad  euro  270.778  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni): 
              «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo). - 1.  Al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali sono trasferite  le  funzioni
          esercitate  in  materia  di  turismo  dal  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  Al
          medesimo Ministero sono  altresi'  trasferite,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 6 e seguenti, le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui,
          destinate  all'esercizio   delle   funzioni   oggetto   del
          trasferimento, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla
          Direzione generale per la valorizzazione  dei  territori  e
          delle  foreste  non  riferite  ad  attivita'  di  sviluppo,
          promozione e valorizzazione del turismo. 
              2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il  Dipartimento
          del  turismo  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo e' soppresso e i  posti
          funzione di un dirigente  di  livello  generale  e  di  due
          dirigenti  di  livello  non  generale  sono  trasferiti  al
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali.  Presso  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi'
          istituiti i posti  funzione  di  un  dirigente  di  livello
          generale e di due dirigenti di livello non generale nonche'
          ulteriori  venticinque  posti  funzione  di  dirigenti   di
          livello non  generale  per  soprintendenze,  biblioteche  e
          archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma,  valutati
          in 3.592.500 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Conseguentemente  la
          dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni  e
          le attivita' culturali e' rideterminata nel numero  massimo
          di  ventisette  posizioni  di   livello   generale   e   di
          centonovantadue posizioni di livello non generale. 
              3. La soppressione del  Dipartimento  del  turismo  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo determina  il  ripristino  presso  la  medesima
          Amministrazione  di  due  posti  funzione  dirigenziale  di
          livello non generale  equivalenti  sul  piano  finanziario.
          Conseguentemente la  dotazione  organica  dirigenziale  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo e' rideterminata nel numero massimo  di  undici
          posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni  di
          livello non generale. 
              3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali delle  funzioni  inerenti  al
          turismo, al fine di  procedere  a  un  potenziamento  delle
          relative attivita', la dotazione finanziaria destinata alle
          esigenze di cui all'articolo 4, comma 5,  lettera  g),  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata
          complessivamente di 500.000  euro,  al  netto  degli  oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, annui  a  decorrere
          dall'anno 2020. 
              3-ter. All'onere derivante  dal  comma  3-bis,  pari  a
          692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita'  culturali.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              4. Al fine di semplificare ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  e  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e del turismo, fino al  15  dicembre
          2019,  i  rispettivi  regolamenti  di  organizzazione,  ivi
          inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
          adottati con le modalita' di  cui  all'articolo  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
          dell'adozione  del  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo di cui al primo periodo, la Direzione  generale
          per la valorizzazione dei territori  e  delle  foreste,  ai
          fini gestionali, si  considera  collocata  nell'ambito  del
          Dipartimento delle politiche  europee  e  internazionali  e
          dello sviluppo rurale. 
              5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per
          i  beni  e  le  attivita'  culturali  si  avvale,  per   lo
          svolgimento delle funzioni in  materia  di  turismo,  delle
          competenti strutture e dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
          turismo. 
              6. A decorrere dal 1° gennaio  2020  sono  ritrasferite
          dal  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo  al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie individuate  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 12 novembre 2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12  dicembre  2018.  Con
          riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera  per
          il  personale  del  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo a tempo  indeterminato,
          ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso
          altre  amministrazioni,  nonche'  il  personale   a   tempo
          determinato   con   incarico    dirigenziale    ai    sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, entro  i  limiti  del  contratto  in  essere,
          individuato con il provvedimento adottato in attuazione del
          decreto-legge   n.   86   del   2018,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,  n.  97  e  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          novembre  2018.  La  revoca  dell'assegnazione   temporanea
          presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia'
          in posizione  di  comando,  rientra  nella  competenza  del
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.   Con
          riferimento  alle  risorse  finanziarie,  il  trasferimento
          opera  con  riferimento  alle   risorse   finanziarie   non
          impegnate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto afferenti alle  spese  di  funzionamento  e  quelle
          relative ai beni strumentali, ivi  compresi  gli  oneri  di
          conto capitale, trasferite  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo ai  sensi  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          novembre 2018, come  da  tabella  4  allegata  al  medesimo
          decreto, le quali sono nuovamente iscritte  sui  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
              7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione  delle  risorse
          finanziarie relative alle politiche in materia di  turismo,
          compresa la gestione dei  residui  passivi  e  perenti,  e'
          esercitata   dal   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali  e  del  turismo.  Con  la  legge  di
          bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2020 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022
          ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze  si  provvede  ad  effettuare  le  occorrenti
          variazioni  di  bilancio,  in  termini   di   residui,   di
          competenza  e  di  cassa,  tra  gli  stati  di   previsione
          interessati. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  i   rapporti
          giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  in
          materia di turismo transitano in capo al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le
          attivita'   culturali    e'    incrementata    in    misura
          corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal
          Dipartimento del  turismo  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del
          comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo. 
              11. Al  personale  delle  qualifiche  non  dirigenziali
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere
          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam
          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'
          previsti dalla normativa vigente. 
              12. Sino  al  31  dicembre  2019,  il  Ministero  delle
          politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo
          provvede alla  corresponsione  del  trattamento  economico,
          spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio
          2020,  le  risorse  finanziarie  afferenti  al  trattamento
          economico  del  personale,  compresa  la  quota  del  Fondo
          risorse decentrate, sono allocate sui  pertinenti  capitoli
          iscritti  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale importo
          considera i costi del trattamento economico corrisposto  al
          personale trasferito e tiene conto delle  voci  retributive
          fisse e continuative, del  costo  dei  buoni  pasto,  della
          remunerazione del lavoro straordinario  e  del  trattamento
          economico avente carattere di premialita' di cui  al  Fondo
          risorse decentrate. 
              13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  2,  comma  1,  il  numero   7)   e'
          sostituito dal  seguente:  "7)  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali;"  e  il  numero  12)  e'
          sostituito dal seguente: "12) Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo;"; 
                b) all'articolo 33, comma 3,  la  lettera  b-bis)  e'
          abrogata; 
                c) all'articolo 34, comma 1, la parola: "quattro"  e'
          sostituita dalla seguente: "tre"; 
                d)  all'articolo  52,  comma   1,   le   parole:   "e
          ambientali,  spettacolo  e  sport"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  ",  beni  paesaggistici,   spettacolo,   cinema,
          audiovisivo e turismo"; 
                e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:   "Il   Ministero   cura   altresi'   la
          programmazione, il  coordinamento  e  la  promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
          i progetti di sviluppo del settore turistico, le  relazioni
          con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di
          turismo, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  e  i
          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese
          turistiche."; 
                f) all'articolo 54, comma 1, la parola: "venticinque"
          e' sostituita dalla seguente: "ventisette". 
              14. All'articolo 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le  parole:  "Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari, forestali e del  turismo",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo"; 
                b) le parole:  "Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari, forestali e del  turismo",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali e per il turismo". 
              15. Nelle leggi 26 gennaio 1963,  n.  91  e  2  gennaio
          1989, n. 6: 
                a) le  parole:  "Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari, forestali e del  turismo",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo"; 
                b) le parole:  "Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari, forestali e del  turismo",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali e per il turismo". 
              16. La  denominazione:  "Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo" sostituisce, ad  ogni
          effetto e ovunque presente in provvedimenti  legislativi  e
          regolamentari, la denominazione: "Ministero per i beni e le
          attivita' culturali". La  denominazione:  "Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce,  ad
          ogni  effetto   e   ovunque   presente   in   provvedimenti
          legislativi e regolamentari, la  denominazione:  "Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo". 
              17. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'ENIT-Agenzia   nazionale   del   turismo   e'
          modificato al fine di prevedere la vigilanza da  parte  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
              18.  Fatto  salvo   quanto   previsto   al   comma   2,
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «1.-165. (Omissis). 
              166.  Al   fine   di   garantire   l'attuazione   delle
          prioritarie esigenze di  potenziamento  degli  investimenti
          nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione  dei
          compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di
          miglioramento della qualita' della spesa pubblica  e  delle
          politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al  fine  di
          garantire la piena funzionalita' del Ministero  tramite  un
          potenziamento delle strutture  e  delle  articolazioni  del
          Ministero medesimo, i posti  di  funzione  dirigenziale  di
          livello  generale  presso  il  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali sono  incrementati  di  una
          unita', da destinare a funzioni  di  consulenza,  studio  e
          ricerca.   Conseguentemente,    la    dotazione    organica
          dirigenziale  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e  forestali,  come  definita  dall'articolo  1,
          comma 3, del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 132, nel numero massimo  di  undici  posizioni  di
          livello generale e di sessantuno posizioni di  livello  non
          generale, e' rideterminata nel  numero  massimo  di  dodici
          posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni  di
          livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
          251.000 euro a decorrere dall'anno 2020. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'): 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».