((Art. 19 ter 
 
Disposizioni in materia di concorsi per il  personale  docente  nelle
  scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia 
  1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. I concorsi per  il  personale  docente  nelle  scuole  con
lingua di insegnamento slovena della regione  Friuli  Venezia  Giulia
sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  dal  dirigente  preposto
all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale,
fermo restando lo svolgimento di un'unica prova  scritta,  adatta  le
disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e  11  del  presente  articolo,
concernenti la struttura e  le  modalita'  di  predisposizione  delle
prove  scritte,  alle  specificita'  delle  scuole  con   lingua   di
insegnamento slovena. Resta ferma la  procedura  vigente  finalizzata
alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza
da ricoprire».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   59,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle procedure concorsuali del personale  docente).  -  1.
          Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i  posti  di
          tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
          destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
          dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  alle
          immissioni in ruolo da  disporre  secondo  la  legislazione
          vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti. 
              2.  Per  il  medesimo  anno  scolastico  2021/2022   e'
          incrementata  al  100   per   cento   la   quota   prevista
          dall'articolo  17,  comma  2,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  da  destinare  alla
          procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo.  Per  lo
          stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento  la
          quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater,  lettera  b)
          del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96   da
          destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del
          medesimo articolo. 
              3. La graduatoria  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,
          lettera b) del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n.  159,  e'  integrata  con  i  soggetti  che  hanno
          conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma  il  punteggio  minimo  previsto  dal  comma  10  del
          medesimo articolo 
              4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno
          scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti
          e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo  ai
          sensi dei commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,  salvi  i
          posti di cui ai concorsi per il personale  docente  banditi
          con decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
          educativo  di  istruzione  e   formazione   del   Ministero
          dell'istruzione n.  498  e  n.  499  del  21  aprile  2020,
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          34  del  28  aprile  2020,  e  successive  modifiche,  sono
          assegnati con contratto a  tempo  determinato,  nel  limite
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1   del   presente
          articolo, ai docenti che sono iscritti nella  prima  fascia
          delle graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.
          124, per i posti comuni o di  sostegno,  o  negli  appositi
          elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi,  anche  con
          riserva di accertamento del titolo, coloro  che  conseguono
          il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
          luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
          periodo del  presente  comma,  e'  altresi'  richiesto  che
          abbiano svolto su posto  comune,  entro  l'anno  scolastico
          2020/2021, almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non
          consecutive,  negli  ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre
          quello in corso,  nelle  istituzioni  scolastiche  statali,
          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
              5. Il contratto a tempo determinato di cui al  comma  4
          e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o  nelle
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          docente  risulta  iscritto   nella   prima   fascia   delle
          graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli  elenchi
          aggiuntivi. 
              6. Nel  corso  del  contratto  a  tempo  determinato  i
          candidati  svolgono  altresi'  il   percorso   annuale   di
          formazione iniziale e prova  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,   con   le
          integrazioni di cui al comma 7. 
              7. Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova
          e'  seguito  da  una   prova   disciplinare.   Alla   prova
          disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
          sensi dell'articolo 1, comma 117,  della  legge  13  luglio
          2015,  n.  107.  La  prova  disciplinare  e'  superata  dai
          candidati che raggiungono una soglia  di  idoneita'  ed  e'
          valutata  da  una   commissione   esterna   all'istituzione
          scolastica di servizio. 
              8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
          di formazione e prova e di giudizio  positivo  della  prova
          disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
          confermato  in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°
          settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio  del
          servizio, nella medesima istituzione scolastica presso  cui
          ha prestato  servizio  a  tempo  determinato.  La  negativa
          valutazione del percorso di formazione e prova comporta  la
          reiterazione dell'anno di prova ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il  giudizio
          negativo  relativo  alla  prova  disciplinare  comporta  la
          decadenza  dalla  procedura   di   cui   al   comma   4   e
          l'impossibilita' di trasformazione  a  tempo  indeterminato
          del contratto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,   con
          riferimento  alla  procedura  di  cui  al  comma  4,   sono
          disciplinati le modalita' di attribuzione del  contratto  a
          tempo determinato  dalle  graduatorie  provinciali  per  le
          supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite  dei
          posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,   la
          commissione nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di
          riferimento per la valutazione della prova disciplinare  di
          cui  al  comma  7,  le  modalita'   di   formazione   delle
          commissioni  della  prova  disciplinare,  i  requisiti  dei
          componenti e le modalita' di  espletamento  della  suddetta
          prova. Ai componenti della commissione nazionale  non  sono
          dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',
          gettoni, emolumenti,  rimborsi  spese  ne'  altre  utilita'
          comunque denominate. 
              9-bis. In via straordinaria, per  un  numero  di  posti
          pari a quelli vacanti e disponibili per  l'anno  scolastico
          2021/2022  che  residuano   dalle   immissioni   in   ruolo
          effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
          cui ai concorsi per il  personale  docente  banditi  con  i
          decreti del Capo del Dipartimento per il sistema  educativo
          di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n.
          498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 34 del 28  aprile  2020,
          e' bandita  una  procedura  concorsuale  straordinaria  per
          regione e classe  di  concorso  riservata  ai  docenti  non
          compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine
          di presentazione delle istanze di  partecipazione,  abbiano
          svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
          almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
          anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11,  comma
          14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il  bando  determina
          altresi' il contributo di segreteria  posto  a  carico  dei
          partecipanti,  in  misura  tale  da  coprire  integralmente
          l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
          partecipare alla procedura in un'unica regione  e  per  una
          sola classe di concorso e puo'  partecipare  solo  per  una
          classe di concorso  per  la  quale  abbia  maturato  almeno
          un'annualita', valutata ai  sensi  del  primo  periodo.  Le
          graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
          dei titoli posseduti e  del  punteggio  conseguito  in  una
          prova disciplinare da tenere entro il 15  giugno  2022,  le
          cui caratteristiche sono definite con decreto del  Ministro
          dell'istruzione. Nel limite dei posti di  cui  al  presente
          comma, che sono resi indisponibili  per  le  operazioni  di
          mobilita' e immissione  in  ruolo,  i  candidati  vincitori
          collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti  a
          tempo  determinato   nell'anno   scolastico   2022/2023   e
          partecipano, con oneri a proprio carico, a un  percorso  di
          formazione, anche in collaborazione con le universita', che
          ne integra le competenze  professionali.  Nel  corso  della
          durata  del  contratto  a  tempo  determinato  i  candidati
          svolgono  altresi'  il  percorso  annuale   di   formazione
          iniziale  e  prova  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  59.   A   seguito   del
          superamento  della  prova  che  conclude  il  percorso   di
          formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
          del percorso annuale di formazione  iniziale  e  prova,  il
          docente e' assunto a tempo indeterminato  e  confermato  in
          ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed  economica  dal   1°
          settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio  del
          servizio, nella medesima istituzione scolastica presso  cui
          ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il
          percorso di formazione  di  cui  al  quinto  periodo  e  la
          relativa prova conclusiva sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente
          comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. 
              9-ter. I posti comuni  e  di  sostegno  destinati  alle
          procedure di cui al comma  4  e  rimasti  vacanti  dopo  le
          relative operazioni sono destinati sino al  15  marzo  2022
          alle  immissioni  in  ruolo  con  decorrenza  giuridica  ed
          economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
          limitatamente alle classi  di  concorso  per  le  quali  la
          pubblicazione della graduatoria avviene dopo il  31  agosto
          2021 ed entro il 31 gennaio 2022. 
              10. Al fine di assicurare che i concorsi  ordinari  per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59
          e ai relativi decreti attuativi, garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
                a)  in  sostituzione  della  o  delle  prove  scritte
          previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento
          di una unica prova scritta  con  piu'  quesiti  a  risposta
          multipla,  volti  all'accertamento   delle   conoscenze   e
          competenze del candidato sulla disciplina della  classe  di
          concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
          nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da'
          luogo    alla    previa    pubblicazione    dei    quesiti.
          L'amministrazione si riserva la  possibilita',  in  ragione
          del numero di partecipanti, di prevedere,  ove  necessario,
          la non contestualita' delle prove  relative  alla  medesima
          classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
          l'omogeneita' in modo da garantire  il  medesimo  grado  di
          selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
          al  massimo  100  punti  ed  e'  superata  da  coloro   che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
                b) prova orale; 
                c) valutazione dei titoli; 
                d) formazione  della  graduatoria  sulla  base  delle
          valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite  dei
          posti messi a concorso. 
              10-bis. I bandi  dei  concorsi  di  cui  al  comma  10,
          emanati a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  prevedono  una
          riserva di  posti,  pari  al  30  per  cento  per  ciascuna
          regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
          di  coloro  che  hanno  svolto,   entro   il   termine   di
          presentazione delle istanze di partecipazione al  concorso,
          un servizio presso le istituzioni  scolastiche  statali  di
          almeno tre anni scolastici,  anche  non  continuativi,  nei
          dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo  11,
          comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva  di
          cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          candidato abbia maturato un  servizio  di  almeno  un  anno
          scolastico.  Nel  calcolo  della  percentuale   dei   posti
          riservati si procede con  arrotondamento  per  difetto.  La
          riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
          messi a bando, per ciascuna regione, classe di  concorso  o
          tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. 
              11. Con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione  sono
          apportate tutte le occorrenti  modificazioni  ai  bandi  di
          concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
          i  programmi  concorsuali,  senza  che  cio'  comporti   la
          riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
          la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
          del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate  le
          modalita' di redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta
          anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
          di redigere i quadri  di  riferimento  per  la  valutazione
          della prova scritta, i programmi delle prove,  i  requisiti
          dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione
          della  prova  scritta  e  della  prova  orale,   i   titoli
          valutabili e il relativo punteggio. 
              11-bis. I  concorsi  per  il  personale  docente  nelle
          scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena  del  Friuli
          Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  dal  dirigente
          preposto  all'Ufficio  scolastico  regionale   del   Friuli
          Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento  di
          un'unica prova scritta, adatta le disposizioni  di  cui  ai
          commi 10 e 11, concernenti la struttura e le  modalita'  di
          predisposizione  delle  prove  scritte,  alle  specificita'
          delle scuole con lingua  di  insegnamento  slovena'.  Resta
          ferma la  procedura  vigente  finalizzata  alla  preventiva
          autorizzazione ed individuazione dei posti  di  docenza  da
          ricoprire. 
              12.  Con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione   da
          adottare  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
          nell'ambito del periodo di formazione e  di  prova  di  cui
          all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107, le attivita' formative, le procedure e  i  criteri  di
          verifica degli  standard  professionali,  le  modalita'  di
          verifica in itinere e  finale  incluse  l'osservazione  sul
          campo, la struttura del bilancio  delle  competenze  e  del
          portfolio professionale. 
              13. Le immissioni in ruolo dei  vincitori,  nel  limite
          previsto dal bando di concorso per  la  specifica  regione,
          classe di  concorso  o  tipologia  di  posto,  in  caso  di
          incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
          possono  essere  disposte  anche  negli   anni   scolastici
          successivi, sino all'esaurimento della graduatoria  di  cui
          al  comma  10,  lettera  d),  nel  limite  delle   facolta'
          assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente  per  i
          concorsi ordinari. 
              14.  In  via  straordinaria,  esclusivamente   per   le
          immissioni in ruolo relative all'anno scolastico  2021/2022
          in ragione degli  obiettivi  perseguiti  tramite  il  Piano
          Nazionale di ripresa e resilienza  circa  il  rafforzamento
          delle materie scientifiche e  tecnologiche  e  dell'elevato
          numero  dei  posti  vacanti  e  disponibili,  le  procedure
          concorsuali ordinarie  gia'  bandite,  di  cui  al  decreto
          dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499,  indicate  nella
          seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi  previsto,
          si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
          modalita' di cui al comma 15. 
 
                                                            Tabella A 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              15. Per le classi di concorso e tipologie di  posto  di
          cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge  secondo
          le seguenti modalita': 
                a) unica prova scritta con piu'  quesiti  a  risposta
          multipla,  volta  all'accertamento   delle   conoscenze   e
          competenze del candidato sulle discipline della  classe  di
          concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
          nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La  prova,
          computer-based, si  svolge  nelle  sedi  individuate  dagli
          Uffici    Scolastici    Regionali    e    consiste    nella
          somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali  vertenti  sui
          programmi previsti dall'allegato A al decreto del  Ministro
          dell'istruzione 20 aprile  2020,  n.  201  per  la  singola
          classe di concorso, 5 sull'informatica  e  5  sulla  lingua
          inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
          i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20
          quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
          di concorso A028  -  Matematica  e  scienze  i  40  quesiti
          vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di
          matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
          fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
          una domanda seguita da quattro risposte, delle  quali  solo
          una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato  in
          modalita' casuale per ciascun candidato. La  prova  ha  una
          durata massima di 100 minuti, fermi restando gli  eventuali
          tempi aggiuntivi di  cui  all'articolo  20  della  legge  5
          febbraio 1992,  n.  104.  Non  si  da'  luogo  alla  previa
          pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva  la
          possibilita', in ragione del  numero  di  partecipanti,  di
          prevedere, ove  necessario,  la  non  contestualita'  delle
          prove  relative   alla   medesima   classe   di   concorso,
          assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti  i  partecipanti.  La  valutazione  della  prova   e'
          effettuata assegnando 2 punti a ciascuna  risposta  esatta,
          zero punti alle risposte non date o  errate.  La  prova  e'
          valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro  che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
                b) prova orale,  valutata  al  massimo  100  punti  e
          superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
          punti; 
                c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
          luglio 2021, esclusivamente sulla base  della  somma  delle
          valutazioni di cui alle lettere a)  e  b)  nel  limite  dei
          posti messi a concorso. 
              16. La procedura di cui ai commi 14 e 15  non  comporta
          la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
          istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione  alla
          procedura indetta  con  decreto  dipartimentale  21  aprile
          2020, n. 499 per le classi  di  concorso  interessate.  Con
          decreto del Ministero  dell'istruzione  sono  apportate  le
          eventuali ulteriori  modificazioni  ai  bandi  di  concorso
          necessari all'espletamento delle procedure di cui ai  commi
          14 e 15. La redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta,
          anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  con  affidamento
          diretto ad una o  piu'  universita'.  Parimenti  i  servizi
          logistici e informatici necessari  per  lo  svolgimento  di
          detta prova scritta sono  assegnati  direttamente  anche  a
          soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
          commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
          direttore  generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale
          responsabile della  procedura  che  provvede  entro  cinque
          giorni   dalla   pubblicazione   in   Gazzetta    ufficiale
          dell'avviso  di  convocazione  per  la  prova  scritta.  E'
          possibile  formare  sottocommissioni  per  lo   svolgimento
          contestuale della prova orale,  ferma  restando  l'unicita'
          del  presidente,  per  gruppi  comprendenti  un  numero  di
          candidati  superiore  a  cinquanta.  Al  presidente  ed  ai
          componenti e al segretario delle commissioni che concludono
          le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
          31 luglio 2021  e'  riconosciuto  un  compenso,  aggiuntivo
          rispetto a quello previsto a legislazione vigente,  pari  a
          due volte il compenso base previsto dall'articolo 2,  comma
          1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche'  dall'articolo  5,
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  24
          aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono
          disciplinati  la  commissione   nazionale   incaricata   di
          valutare la congruita'  e  l'equivalenza  dei  quesiti,  di
          redigere i quadri di riferimento per la  valutazione  della
          prova orale, i requisiti dei componenti  delle  commissioni
          cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
          orale. 
              17. Le graduatorie delle procedure di cui al  comma  14
          sono  utilizzate  per  le  immissioni  in  ruolo   relative
          all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per  eventuali
          oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30  ottobre
          2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
          tempo determinato nelle more stipulati sui  relativi  posti
          vacanti e disponibili.  Le  medesime  graduatorie,  se  non
          approvate entro la data di cui al periodo precedente,  sono
          utilizzate nel corso degli anni  successivi  con  priorita'
          rispetto alle graduatorie  delle  procedure  ordinarie.  In
          ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
          previsto dal bando di concorso per la specifica  regione  e
          classe  di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti
          destinati  annualmente  alle  assunzioni,  possono   essere
          disposte  anche  negli  anni  scolastici  successivi,  sino
          all'esaurimento  della  graduatoria,   nel   limite   delle
          facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente.
          Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
          applica la decorrenza dei contratti prevista  dall'articolo
          58, comma 1 lettera b). 
              18.  Resta  impregiudicata  per   i   candidati   della
          procedura di  cui  al  comma  14,  la  partecipazione  alla
          procedura  concorsuale  ordinaria  per  le   corrispondenti
          classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel  periodo
          precedente i posti  delle  predette  procedure  concorsuali
          ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
          disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
          amministrazione. Con decreto del Ministero  dell'istruzione
          si provvede,  altresi',  alla  riapertura  dei  termini  di
          partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al
          periodo precedente. 
              19. Agli oneri derivanti dal  comma  16,  pari  a  euro
          7.684.000  per  l'anno   2021,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 77. 
              20. Con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono
          definiti  appositi  protocolli,  sottoposti   alla   previa
          approvazione  del  Comitato  tecnico-scientifico   di   cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
          relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza  dei
          concorsi per il personale scolastico fino  al  31  dicembre
          2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              21. All'articolo 1 del decreto-legge 29  ottobre  2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre 2019, n. 159: 
                1) al comma 9, lettera  g)  i  punti  2)  e  3)  sono
          soppressi; 
                2) il comma 13 e' abrogato.».