((Art. 19 quater 
 
Disposizioni in materia  di  mobilita'  straordinaria  dei  dirigenti
                             scolastici 
 
  1. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale  per
la  mobilita'  interregionale  dei  dirigenti  scolastici,  e'   reso
disponibile il 60  per  cento  dei  posti  vacanti,  annualmente,  in
ciascuna regione per  gli  anni  scolastici  2022/2023,  2023/2024  e
2024/2025. Per la suddetta mobilita', oltre all'assenso  dell'Ufficio
scolastico   regionale   di   provenienza,   e'   necessario   quello
dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione  del
presente articolo  non  devono  derivare  situazioni  di  esubero  di
personale, anche per gli anni scolastici successivi  all'ultimo  anno
scolastico indicato al primo periodo.))