((Art. 19 quater Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici 1. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, e' reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilita', oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, e' necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo.))