((Art. 19 quinquies 
 
Misure urgenti per il rafforzamento della qualita'  della  formazione
  universitaria specialistica del settore sanitario 
  1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla  luce  degli  eventi
pandemici  in  corso,  la  qualita'  della  formazione  universitaria
specialistica del settore  sanitario  e  la  programmazione  in  tale
ambito dell'offerta formativa degli  atenei,  armonizzandola  con  la
programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma  472,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, nonche' di garantire l'effettiva funzionalita'
della tecnostruttura istituita  dall'articolo  1,  comma  470,  della
medesima  legge  27   dicembre   2019,   n.   160,   anche   mediante
l'implementazione  di  infrastrutture  tecnologiche  finalizzate   ad
ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione  e  accreditamento
delle scuole di specializzazione del settore sanitario,  all'articolo
1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo  le  parole:
«e' istituita un'apposita tecnostruttura di supporto»  sono  inserite
le seguenti: «presso il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
sotto forma di struttura tecnica di missione di livello  dirigenziale
generale, articolata al suo interno in  tre  uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale,  aggiuntiva  rispetto  all'attuale  dotazione
organica del medesimo Ministero». 
  2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attivita'
dell'Osservatorio  nazionale   per   le   professioni   sanitarie   e
dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica
di cui al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  anche  in
relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole  di
cui al comma 1 e al raccordo con le  ulteriori  istituzioni  in  tale
ambito  coinvolte,  nonche'  in  relazione  all'effettuazione   delle
verifiche  in  sito  di  cui  agli  articoli  43  e  44  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  curando  altresi'  le  attivita'
collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con
riferimento  alle  suddette  scuole,  anche  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Conseguentemente,  il  dirigente  generale  della  struttura  di
missione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  di  cui  al
comma 1 e il dirigente generale della direzione  generale  competente
per materia del Ministero della salute  sono  componenti  di  diritto
dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica
in aggiunta ai tre rappresentanti dei  rispettivi  Ministeri  di  cui
all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la  vigente
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero  complessivo  di
40 unita' di personale, di cui 1 dirigente  di  livello  dirigenziale
generale, 3 dirigenti di  livello  dirigenziale  non  generale  e  36
unita' appartenenti alla III area funzionale  -  posizione  economica
F1. Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato, nell'anno 2022, in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di  personale
di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche  o  mediante  lo  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di
procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso  il  medesimo
Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo  1,  commi  937  e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata,  per  l'anno  2022,
una spesa pari ad euro 100.000  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una  spesa  pari
ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per
l'assunzione delle unita' di  personale  ivi  previste,  e'  altresi'
autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad  euro
2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. 
  5. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  4  si  provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. In attuazione di quanto  disposto  dal  presente  articolo,  con
decreto di natura non regolamentare del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
attivata  presso  il  medesimo  Ministero  la  struttura  tecnica  di
missione istituita ai  sensi  del  comma  1  e  ne  sono  individuati
l'articolazione degli uffici e i compiti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-ter  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 6-ter (Fabbisogno di personale sanitario).  -  1.
          Entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  il  Ministro  della
          sanita', sentiti la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano e la  Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei
          medici chirurghi e  odontoiatri  e  degli  altri  Ordini  e
          Collegi professionali interessati, determina con uno o piu'
          decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario  nazionale,
          anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi,
          veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,   chimici,
          fisici,   psicologi,   nonche'   al   personale   sanitario
          infermieristico, tecnico e  della  riabilitazione  ai  soli
          fini  della   programmazione   da   parte   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di
          formazione   specialistica   e   ai   corsi   di    diploma
          universitario. Con  la  stessa  procedura  e'  determinato,
          altresi', il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e
          del restante  personale  sanitario  e  socio-sanitario  che
          opera nei servizi e nelle strutture del Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. A tali fini i decreti di  cui  al  comma  1  tengono
          conto di: 
                a)  obiettivi  e  livelli  essenziali  di  assistenza
          indicati  dal  Piano  sanitario  nazionale  e   da   quelli
          regionali; 
                b) modelli organizzativi dei servizi; 
                c) offerta di lavoro; 
                d) domanda di lavoro, considerando  il  personale  in
          corso di formazione e il personale gia' formato, non ancora
          immesso nell'attivita' lavorativa. 
              3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini  e  collegi
          professionali sono tenuti  a  fornire  al  Ministero  della
          sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari  per
          la determinazione  dei  fabbisogni  riferiti  alle  diverse
          categorie professionali; in caso di inadempimento entro  il
          termine prescritto il Ministero  provvede  all'acquisizione
          dei dati attraverso commissari ad  acta  ponendo  a  carico
          degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
              «Art. 35. - 1. Con cadenza triennale  ed  entro  il  30
          aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto delle  relative  esigenze
          sanitarie e sulla base di una  approfondita  analisi  della
          situazione occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei
          medici specialisti da formare  comunicandolo  al  Ministero
          della  sanita'   e   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica. Entro il  30  giugno  del  terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentita la conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il  numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia  di  specializzazione,   tenuto   conto
          dell'obiettivo   di    migliorare    progressivamente    la
          corrispondenza tra  il  numero  degli  studenti  ammessi  a
          frequentare i corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia  e
          quello dei medici ammessi  alla  formazione  specialistica,
          nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per
          i pensionamenti e delle esigenze  di  programmazione  delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. In relazione al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  acquisito  il  parere  del   Ministro   della
          sanita', determina il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
          ciascuna scuola di specializzazione  accreditata  ai  sensi
          dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva  e
          del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa. 
              3.   Nell'ambito    dei    posti    risultanti    dalla
          programmazione di cui al comma 1,  e'  stabilita,  d'intesa
          con  il  Ministero  dell'interno,  una  riserva  di   posti
          complessivamente non superiore al cinque per cento  per  le
          esigenze  di  sanita'  e  formazione  specialistica   della
          Polizia di Stato e, qualora non coperti,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
          sanita' e formazione specialistica del Corpo della  guardia
          di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli  affari
          esteri,  il  numero  dei  posti  da  riservare  ai   medici
          stranieri provenienti dai Paesi  in  via  di  sviluppo.  La
          ripartizione tra le singole scuole dei posti  riservati  e'
          effettuata con il  decreto  di  cui  al  comma  2.  Per  il
          personale della Polizia di Stato e del Corpo della  guardia
          di  finanza  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 757, comma 3,  758,  964  e
          965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su proposta del  Ministro  della
          sanita', puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze  del
          servizio sanitario nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,
          nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di  cui
          al comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle  singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche categorie, in servizio  in  strutture  sanitarie
          diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
          scuola. 
              5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma  3
          e per accedere in soprannumero ai  sensi  del  comma  4,  i
          candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 470, 471 e
          472, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «1.-469. (Omissis). 
              470.   Al   fine    di    supportare    le    attivita'
          dell'Osservatorio nazionale e degli  Osservatori  regionali
          di cui agli articoli 43 e 44  del  decreto  legislativo  17
          agosto   1999,   n.   368,   e'    istituita    un'apposita
          tecnostruttura   di   supporto    presso    il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, sotto forma di  struttura
          tecnica  di  missione  di  livello  dirigenziale  generale,
          articolata al suo interno in  tre  uffici  dirigenziali  di
          livello  non  generale,  aggiuntiva  rispetto   all'attuale
          dotazione organica del medesimo  Ministero.  Le  competenze
          dell'Osservatorio nazionale  di  cui  all'articolo  43  del
          decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  sono  estese
          anche  alle  scuole  di  specializzazione  destinate   alla
          formazione degli ulteriori profili professionali  sanitari.
          Conseguentemente,   la   denominazione    dell'Osservatorio
          nazionale della formazione medica specialistica di  cui  al
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e'  modificata
          in "Osservatorio  nazionale  per  la  formazione  sanitaria
          specialistica" e  la  sua  composizione  e'  integrata  per
          garantire  una  rappresentanza  degli  specializzandi   dei
          profili professionali sanitari diversi da quello di medico,
          in  aggiunta  alla  rappresentanza  eletta  dei  medici  in
          formazione specialistica. 
              471. Per le finalita' di cui al comma 470, a  decorrere
          dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
          annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per
          l'organizzazione e funzionamento  della  tecnostruttura  di
          cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni  con
          le istituzioni universitarie. 
              472. Al fine di sviluppare ed  adottare  metodologie  e
          strumenti per la definizione del  fabbisogno  di  medici  e
          professionisti  sanitari,  nell'ottica  di  consentire  una
          distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi
          di medicina e chirurgia e delle  professioni  sanitarie  ed
          alle  scuole  di   specializzazione   di   area   sanitaria
          rispondente alle effettive esigenze del Servizio  sanitario
          nazionale, e' autorizzata la spesa di  3  milioni  di  euro
          nell'anno 2020 e di 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali per il  supporto  da  essa  reso
          alle attivita' del Ministero della salute e delle  regioni,
          di cui agli articoli 25 e 35  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale  ed
          agli Osservatori regionali, di cui agli articoli  43  e  44
          del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine  di
          consentire all'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari
          regionali  (Agenas)  di   supportare   le   attivita'   dei
          commissari ad acta per l'attuazione dei  piani  di  rientro
          dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas
          e' autorizzata a  bandire  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate   di   cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di  mobilita',  e
          conseguentemente ad assumere, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2022,  con  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
          indeterminato,   in   aggiunta   alle   vigenti    facolta'
          assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale  non
          dirigenziale  da  inquadrare   nella   categoria   D,   con
          corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
          Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  1.790.000  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
          al primo periodo. 
              Omissis.». 
              -  Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
          (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  43  e  44  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
              «Art. 43. - 1. Presso il Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'   istituito
          l'Osservatorio   nazionale    della    formazione    medica
          specialistica con il compito di  determinare  gli  standard
          per  l'accreditamento  delle  strutture   universitarie   e
          ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
          verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa  e
          delle singole strutture che le  compongono,  effettuare  il
          monitoraggio  dei  risultati  della   formazione,   nonche'
          definire  i  criteri  e  le  modalita'  per  assicurare  la
          qualita' della formazione, in conformita' alle  indicazioni
          dell'Unione  europea.  Ai  fini  della  determinazione  dei
          requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: 
                a)   dell'adeguatezza   delle   strutture   e   delle
          attrezzature per la didattica, la ricerca e lo  studio  dei
          medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
          accesso   alla   lettura    professionale    nazionale    e
          internazionale; 
                b) di un  numero  e  di  una  varieta'  di  procedure
          pratiche sufficienti per  un  addestramento  completo  alla
          professione; 
                c) della presenza di servizi generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 
                d) delle  coesistenze  di  specialita'  affini  e  di
          servizi   che    permettono    un    approccio    formativo
          multidisciplinare; 
                e) della sussistenza di un sistema  di  controllo  di
          qualita' delle prestazioni professionali; 
                f) del rispetto del rapporto numerico  tra  tutori  e
          medici in formazione specialistica di cui all'articolo  38,
          comma 1. 
              2.  L'accreditamento   delle   singole   strutture   e'
          disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma  1,
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. 
              3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: 
                a) tre rappresentanti del Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; 
                c)  tre  presidi  della  facolta'   di   medicina   e
          chirurgia,  designati  dalla  Conferenza   permanente   dei
          rettori; 
                d) tre rappresentanti delle regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
                e)  tre  rappresentanti  dei  medici  in   formazione
          specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
          di specializzazione con modalita' definite con decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.   Fino    alla    data    dell'elezione    dei
          rappresentanti di cui alla presente  lettera,  fanno  parte
          dell'Osservatorio tre medici  in  formazione  specialistica
          nominati, su designazione delle associazioni  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro  della
          sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, uno per  ciascuna  delle
          tre  aree  funzionali  cui   afferiscono   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
          fra   il   Ministro   della   sanita'   ed   il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5. L'Osservatorio propone ai Ministri della  sanita'  e
          dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
          sanzioni da applicare in caso di  inottemperanza  a  quanto
          previsto al comma 1.». 
              «Art. 44. - 1.  Presso  le  regioni  nelle  quali  sono
          istituite le scuole di specializzazione di cui al  presente
          decreto legislativo e' istituito  l'Osservatorio  regionale
          per la formazione medico-specialistica, composto, in  forma
          paritetica, da docenti universitari  e  dirigenti  sanitari
          delle strutture presso le quali  si  svolge  la  formazione
          nonche' da tre  rappresentanti  dei  medici  in  formazione
          specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da  un  preside
          di  facolta'  designato  dai  presidi  delle  facolta'   di
          medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
          commissione e' assicurata la rappresentanza  dei  direttori
          delle  scuole  di  specializzazione.  L'Osservatorio   puo'
          articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio  definisce
          i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
          e verifica  lo  standard  di  attivita'  assistenziali  dei
          medici   in   formazione   specialistica    nel    rispetto
          dell'ordinamento     didattico     della     scuola      di
          specializzazione, del  piano  formativo  individuale  dello
          specializzando  e  dell'organizzazione  delle   aziende   e
          strutture  sanitarie,  in  conformita'   alle   indicazioni
          dell'Unione europea. 
              2.  Le   regioni   provvedono   all'istituzione   degli
          osservatori entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione  al
          Ministero della sanita' e al Ministero  dell'Universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
          decorso  del   termine   i   ministri   della   sanita'   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
          decreto. 
              3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha  sede
          presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
          corsi di specializzazione. L'organizzazione  dell'attivita'
          dell'Osservatorio e' disciplinata dai  protocolli  d'intesa
          fra  universita'  e  regione  e  negli   accordi   fra   le
          universita' e le aziende, attuativi delle predette  intese,
          ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          L'Osservatorio fornisce altresi'  elementi  di  valutazione
          all'Osservatorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse) (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  D.Lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  D.Lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999). -  1.  Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1.1. Per gli enti locali con un  numero  di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dei commi 937, 938,  939,  940  e
          941 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «1.-936. (Omissis). 
              937. Il Ministero dell'universita' e della  ricerca  e'
          autorizzato, per il biennio  2021-2022,  nel  rispetto  del
          piano  triennale  del  fabbisogno  del  personale,  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, nonche' della vigente dotazione  organica,  a  bandire
          una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per  titoli  ed
          esami, per il reclutamento di  un  contingente  massimo  di
          personale pari a 56 unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,
          posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.  Le
          assunzioni di cui al  presente  comma  sono  effettuate  ai
          sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
              938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937  sono
          rivolte   a   soggetti   in   possesso    di    qualificata
          professionalita' nelle discipline scientifiche,  economiche
          e giuridiche.  Per  la  partecipazione  sono  richiesti  la
          laurea magistrale o specialistica nonche' uno dei  seguenti
          titoli:  dottorato  di  ricerca;  master  universitario  di
          secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post
          universitaria.  Le  procedure,   da   svolgere   in   forma
          telematica  e  decentrata,  anche  in   deroga   al   comma
          3-quinquies dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, nonche'  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e anche con  l'avvalimento  delle  universita'  e  del
          consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, si articolano  nelle
          seguenti fasi: 
                a) valutazione dei titoli; 
                b) prova orale; 
                c) attivita' di lavoro e formazione; 
                d) prova scritta. 
              939. Nella valutazione dei titoli di cui  alla  lettera
          a)  del  comma  938  sono  valorizzati   il   possesso   di
          abilitazioni professionali e lo  svolgimento  di  attivita'
          lavorativa nei  settori  attinenti  ai  profili  ricercati.
          Nella prova orale di cui alla lettera b) del  citato  comma
          938 e'  valorizzato  il  possesso  di  adeguate  conoscenze
          informatiche e digitali nonche' di  un'adeguata  conoscenza
          di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione
          delle fasi di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma
          938, sulla base dei  punteggi  conseguiti  e'  formata  una
          graduatoria provvisoria, alla quale  si  applica  il  primo
          periodo  del  comma  5-ter  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  i  candidati  che
          risultano utilmente  collocati  sono  assunti,  nel  limite
          massimo di 56 unita', nell'Area  III,  posizione  economica
          F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro
          subordinato a tempo determinato della durata di  centoventi
          giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di  lavoro
          e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la
          data di conclusione  del  contratto,  si  svolge  la  prova
          scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che  consiste
          nella  soluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,   con
          predeterminazione dei  relativi  punteggi.  La  graduatoria
          definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in
          ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui  rispettive
          proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando. 
              940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate
          in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  ai  limiti  di  spesa  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. A  tale  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
          724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi  del
          comma 941. 
              941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940,  pari  a
          1.183.807 euro per l'anno 2021 e a  459.750  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022, si  provvede,  per  l'anno  2021,
          quanto a 500.000 euro,  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'incremento di cui all'articolo  238,  comma  2,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e, quanto a 683.807  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e,  a
          decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
          dell'incremento di cui al citato  articolo  238,  comma  2,
          primo  periodo,  del  decreto-legge   n.   34   del   2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 
              Omissis.».